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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3433 del 25 maggio 1981

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3433 del 25 maggio 1981

Testo massima n. 1

Il legislatore — stabilendo, nel primo comma dell’art. 2671 c.c., che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita «nel più breve tempo possibile» — ha escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi, non potendo tale natura assegnarsi al termine di trenta giorni previsto, a fini meramente fiscali, dalla stessa disposizione citata nonché dall’art. 21 della L. 25 giugno 1943, n. 540 sulle imposte ipotecarie. Ne consegue che, dovendo il notaio usare, nell’assolvimento dell’obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall’importanza della formalità e dall’esigenza della più pronta tutela dell’interesse delle parti, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta — tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell’atto e di ogni altra utile circostanza — se l’indugio frapposto dal professionista giustifichi l’affermazione della sua responsabilità verso il cliente, la quale non può invece farsi discendere dalla semplice considerazione che detta formalità è stata adempiuta dopo un certo numero di giorni dalla stipula dell’atto o in un momento posteriore ad altre trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli al cliente.

Testo massima n. 2

Il notaio, che abbia rogato la compravendita di un immobile, non è esonerato dal dovere di adempiere le formalità di registrazione e trascrizione dell’atto per la mancata anticipazione, da parte del cliente, delle relative spese, giacché, mentre è autorizzato, ai sensi dell’art. 28 dell’Ordinamento del notariato, a ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l’importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell’atto, resta obbligato, ove abbia accettato di ricevere l’atto malgrado il mancato deposito, agli adempimenti impostigli dalla legge, incorrendo, in caso di inottemperanza, nelle sanzioni previste nei confronti dell’Erario e nell’obbligo di risarcimento del danno nei riguardi delle parti private.

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