Cass. civ. n. 11125 del 27 aprile 2023

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Accoglimento della domanda - Omessa pronuncia sulle spese - Motivazione illogica - Illegittimità - Fattispecie.


I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 651 del 2022

Normativa correlata

Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112

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