Cass. civ. n. 11133 del 24 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Applicabilità alle società agricole - Esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In tema di IMU, alle società agricole non si applica l'esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale in quanto la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 58 del 2019, nell'affermare l'applicazione alle predette società delle agevolazioni tributarie, riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, si riferisce alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992 e, cioè, alla qualifica, in termini di terreno non fabbricabile, di determinate aree, e non anche all'agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione dell'esenzione per l'abitazione principale in ordine all'immobile utilizzato del socio amministratore della società e dal suo nucleo familiare).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13131 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST.
Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.
Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 16 ter
Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE