Cass. pen. n. 11170 del 15 dicembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio di appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Trattazione orale a seguito di richiesta della parte civile - Omesso avviso ai difensori di fiducia dell’imputato - Nullità assoluta - Presenza di difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1
Decreto Legge 20/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.