Cass. civ. n. 11191 del 27 aprile 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Imposte sui redditi - Artt. 44, comma 2, lett. a) e 87, commi 3 e 5, TUIR - Distinzione tra azioni e titoli similari e obbligazioni e titoli similari - Criterio discretivo - Remunerazione del titolo.
Ai fini delle imposte sui redditi, in applicazione dell'art. 44, comma 2, lett. a, TUIR ed anche ai sensi del regime PEX di cui all'art. 87, commi 3 e 5, TUIR, la distinzione, adottata dal legislatore fiscale, degli strumenti finanziari tra azioni e titoli similari ed obbligazioni e titoli similari si fonda, in primo luogo, sulla remunerazione che, se derivante totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altra società del gruppo) o dell'affare per il quale i titoli e gli strumenti sono stati emessi, comporta la classificazione dello strumento finanziario come titolo azionario o similare (in caso di strumenti emessi da soggetti non residenti, inoltre, la remunerazione dev'essere totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente); in via secondaria, qualora la remunerazione del titolo non sia totalmente rappresentata dai predetti risultati economici, lo stesso può essere ricondotto a quelli similari alle obbligazioni in caso di esistenza di una obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata e di assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 3
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 5