Cass. civ. n. 11236 del 26 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - MATRIMONIO Lavoratrice - Periodo di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2006 - Dimissioni - Mancata conferma davanti alla direzione provinciale del lavoro - Nullità - Sussistenza - Parte interessata o onerata alla conferma - Ragioni della mancata conferma - Irrilevanza.


Le dimissioni della lavoratrice intervenute nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e l'anno dalla sua celebrazione, se non confermate entro un mese davanti alla direzione provinciale del lavoro, sono nulle ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2006, a prescindere dall'individuazione della parte interessata alla conferma o della stessa onerata e dalle ragioni dell'inerzia.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10817 del 2011

Normativa correlata

Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 34 com. 4

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