Cass. civ. n. 11262 del 28 aprile 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imposte sui redditi - Deducibilità dell'IRAP - Rimborso - Istanza già inoltrata alla data del 2 marzo 2012 - Periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012 - Pendenza del termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Istanza di rimborso telematica per gli stessi periodi - Modalità di cui al provvedimento direttoriale n. 140973 del 2012 - Perdita di efficacia dell'istanza precedente - Esclusione - Prosecuzione del giudizio introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi su quest’ultima.
In materia di sopravvenuta deducibilità dell'Irap ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 quater, del d.l. n. 201 del 2011, per i contribuenti che al 2 marzo 2012 abbiano già inoltrato istanza di rimborso relativa a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali era ancora pendente il termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, l'eventuale presentazione, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 140973 del 2012 dell'istanza di rimborso in via telematica relativa ai medesimi periodi, non ha determinato la perdita di efficacia dell'istanza già presentata e non preclude la prosecuzione del giudizio introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi su quest'ultima, al fine di accertare, nel merito la fondatezza dell'invocato diritto alla ripetizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 com. 1
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 com. 1
Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.