Cass. civ. n. 11269 del 28 aprile 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Art. 101, comma 2, c.p.c. - Ambito applicativo - Rilevazione d’ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti - Necessità - Rilevazione della tardività di un’eccezione - Sviluppo inatteso - Esclusione - Ragioni - Conformità alla CEDU - Conseguenze.


L'art. 101, comma 2, c.p.c., riferendosi solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica qualora venga rilevata la tardività di un'eccezione, poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite, di talché, con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, incombe su di essa, in conformità alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11928 del 2012

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 101
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

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