Cass. civ. n. 11284 del 28 aprile 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Divieto di nuove eccezioni in senso tecnico - Ammissibilità di nuove difese - Impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso d’imposta - Mancato versamento degli importi richiesti da parte della P.A. o utilizzazione in compensazione - Mera difesa - Ammissibilità anche in appello - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni "in senso tecnico" dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del "thema decidendum"; conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria può difendersi dall'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso d'imposta eccependo, anche in appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, poiché il rilievo integra una mera difesa o un'eccezione "in senso improprio", ammissibile in quanto mera contestazione delle censure avanzate col ricorso, non introduttiva di nuovi elementi d'indagine.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2