Cass. civ. n. 11287 del 28 aprile 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Atto impositivo per crediti tributari anteriori al fallimento - Legittimazione processuale del fallito - Condizioni - Inerzia della curatela - Nozione - Difetto di legittimazione del fallito - Natura dell'eccezione e rilevabilità.


Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26506 del 2021

Normativa correlata

Costituzione art. 24
Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 19

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