Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26331 del 31 ottobre 2008

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26331 del 31 ottobre 2008

Testo massima n. 1

Il curatore fallimentare che intenda promuovere l’azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell’
eventus damni ha l’onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell’atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell’ eventus damni [ nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva fondato l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 legge fall. solo sulla sproporzione tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato in una alienazione immobiliare intervenuta cinque anni prima del fallimento ].

Testo massima n. 2

Il ricorso alla prova presuntiva esige indefettibilmente che a fondamento di essa il giudice ponga una pluralità di elementi, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Pertanto l’indicazione, nella sentenza di merito, di un solo ed equivoco elemento presuntivo dal quale è stata ricavata la prova del fatto ignorato costituisce un vizio motivazionale, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. [ in base a tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell’accogliere un’azione revocatoria, aveva ritenuto provata la scientia fraudis sulla base della sola sproporzione tra il prezzo dichiarato nell’atto di vendita ed il valore commerciale del bene del quale il debitore si era disfatto ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze