Cass. civ. n. 1131 del 16 gennaio 2025
Testo massima n. 1
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA Appalto pubblico - Collaborazione tra enti - Assegnazione della funzione di “stazione appaltante” - Delega amministrativa intersoggettiva - Configurabilità- Esclusione - Responsabilità nei confronti dei terzi della stazione appaltante - Condizioni.
L'attribuzione del compito di provvedere alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse spettante alla competenza di un ente diverso, che comporti l'assunzione da parte dell'esecutore della veste di stazione appaltante, non configura, di per sé, una delegazione amministrativa intersoggettiva, in virtù della quale l'ente delegato è legittimato ad operare nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di una competenza propria e con piena autonomia e responsabilità, ma origina un fenomeno di collaborazione tra enti nell'esecuzione di opere pubbliche, di talché la stipulazione di contratti di appalto con i terzi non si traduce, salvo diversa previsione contenuta nella delega, nell'assunzione della veste di committente da parte della stazione appaltante, chiamata invece ad operare quale ente prescelto per la realizzazione dell'intervento