Cass. civ. n. 11336 del 29 aprile 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Indennità di disoccupazione - Utilizzabilità del periodo di percezione come contribuzione figurativa - Condizioni - Versamento precedente all'INPS di una annualità di contributi obbligatori - Mancanza - Esclusione.
Non può essere utilizzato come periodo di contribuzione figurativa, utile ai fini sia del sorgere del diritto che della determinazione della misura della pensione, il periodo di godimento della indennità di disoccupazione in mancanza di un anno di contributi obbligatori versati all'INPS nel quinquennio antecedente il verificarsi dell'evento disoccupazione, come espressamente previsto dall'art. 10 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4
Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST.
DPR 26/04/1957 num. 818 art. 10 CORTE COST.