Cass. civ. n. 11351 del 29 aprile 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Contezioso tributario - Rapporto d'imposta formatosi dopo la dichiarazione di fallimento - Attività esercitata in proprio dal fallito - Legittimazione del fallito ad impugnare l'atto impositivo - Sussistenza - Fondamento.


In tema di contenzioso tributario, in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull'assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest'ultimo all'impugnazione dell'atto impositivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16668 del 2008

Normativa correlata

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 com. 2 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.

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