Cass. civ. n. 11351 del 29 aprile 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Contezioso tributario - Rapporto d'imposta formatosi dopo la dichiarazione di fallimento - Attività esercitata in proprio dal fallito - Legittimazione del fallito ad impugnare l'atto impositivo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull'assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest'ultimo all'impugnazione dell'atto impositivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 com. 2 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.