Cass. civ. n. 11357 del 02 maggio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto – Natura di presunzione “iuris et de iure” derivante dall’apertura della procedura concorsuale – Conseguenze.


In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6575 del 2018

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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