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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10855 del 5 maggio 2010

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10855 del 5 maggio 2010

Testo massima n. 1

In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, ai sensi dell’art. 179, primo comma, lett. f ], c.c., al fine di conseguire l’esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto [ ivi compreso il denaro ]; ne consegue che, in caso di acquisto di un bene mediante l’impiego di altro bene di cui sia certa l’appartenenza esclusiva al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale senza che sia necessario rendere la menzionata dichiarazione.

Testo massima n. 2

Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l’esigenza di accertarne la conformità all’originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell’art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l’efficacia probatoria dell’atto in relazione al suo contenuto.

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