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Art. 179 — Beni personali

Art. 179 — Beni personali

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge [ 185, 217 ]:

  1. a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  2. b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione [ 769 ] o successione [ 456 ], quando nell’atto di liberalità o nel testamento [ 587 ] non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  3. c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
  4. d) i beni che servono all’esercizio della professione [ 2084, 2222 ]del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
  5. e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto [ 2647 1 ].

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23565/2016

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale di un immobile acquistato ha portata confessoria sulla provenienza del denaro a tal fine utilizzato, sicché l’azione di accertamento negativo della natura personale di quel bene postula la revoca della menzionata confessione stragiudiziale nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 c.c., cioè per vizio del consenso derivante da errore di fatto o violenza.

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Cass. civ. n. 19204/2015

In tema di comunione legale, l’art. 168 c.c. disciplina la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all’impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale “de residuo”, ossia ristretta ai soli beni sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, sicché non opera per tali acquisti il meccanismo previsto dall’art. 179, comma 2, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppur temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all’atto di acquisto, atteso che, mentre la prima norma prende in considerazione beni qualificati da un’oggettiva destinazione all’attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni soggettivamente qualificati dall’essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell’individuo.

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Cass. civ. n. 14197/2013

In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell’esclusione di cui all’art. 179, primo comma, lett. b), c.c. senza che sia necessaria l’espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall’art. 179, primo comma, lett. f), c.c., nè la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell’atro coniuge acquirente ai sensi dell’art. 179, secondo comma, c.c., trattandosi di disposizione non richiamate.

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Cass. civ. n. 19513/2012

La dichiarazione di assenso ex art. 179, secondo comma, c.c. del coniuge formalmente non acquirente, ma partecipante alla stipula dell’atto di acquisto, relativa all’intestazione personale del bene immobile o mobile registrato all’altro coniuge, può assumere natura ricognitiva e portata confessoria – quale fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte – sebbene esclusivamente di presupposti di fatto già esistenti, laddove sia controversa, tra i coniugi stessi, l’inclusione del medesimo bene nella comunione legale. Analoga efficacia in favore del coniuge formalmente acquirente non può, invece, attribuirsi ad una tale dichiarazione nel diverso giudizio fra i coeredi di colui che l’aveva resa, terzi rispetto al suddetto atto, in cui si discuta della configurabilità del menzionato acquisto come una donazione indiretta di quello stesso bene in favore del coniuge da ultimo indicato, nonchè della sussistenza dei presupposti per il suo conferimento nella massa ereditaria del “de cuius”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva qualificato come donazione indiretta, conseguentemente assoggettandola a collazione, l’acquisito di un immobile successivamente al matrimonio da parte di uno dei coniugi, in relazione al quale era stato provato il diretto versamento del prezzo all’alienante ad opera dell’altro, negando rilievo alla contraria dichiarazione di quest’ultimo contenuta nell’atto di acquisto).

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Cass. civ. n. 10855/2010

In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, ai sensi dell’art. 179, primo comma, lett. f), c.c., al fine di conseguire l’esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto (ivi compreso il denaro); ne consegue che, in caso di acquisto di un bene mediante l’impiego di altro bene di cui sia certa l’appartenenza esclusiva al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale senza che sia necessario rendere la menzionata dichiarazione.

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Cass. civ. n. 22755/2009

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell’atto dall’altro coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, secondo comma, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall’acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all’uso personale o all’esercizio della professione di quest’ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell’intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l’azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 c.c., e nel secondo la verifica dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato. Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, secondo comma, c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), c.c., con la conseguenza che l’eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.

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Cass. civ. n. 24061/2008

In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista nella lett. f) del primo comma dell’art. 179 c.c., al fine di conseguire l’esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, non è meramente facoltativa; tuttavia, pur non avendo natura dispositiva, ma ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l’acquisto personale, è necessaria solo quando la natura dell’acquisto sia obbiettivamente incerta, per non essere accertato che la provvista necessaria costituisca reinvestimento del prezzo di beni personali. (Nella fattispecie, relativa al deposito di titoli in custodia e amministrazione, che uno dei coniugi riteneva di sua proprietà esclusiva perché acquistati con denaro ricavato dalla vendita di beni personali, pur in mancanza della dichiarazione di cui all’art. 179, primo comma, lett. f), c.c., la S.C. ha ritenuto che la contestazione dei titoli anche all’altro coniuge e la sua partecipazione all’atto di contestazione costituissero indici inequivoci della volontà di mettere in comune l’acquisto, con conseguente appartenenza dei titoli alla comunione).

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Cass. civ. n. 1197/2006

In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177, primo comma, lettera a), c.c., cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall’alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all’art. 179, primo comma, lettera f), c.c.

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Cass. civ. n. 2954/2003

In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula, del coniuge formalmente non acquirente e l’eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all’intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all’altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, nè sono elementi di per sè sufficienti ad escludere l’acquisto dalla comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall’altro coniuge, circa la natura personale del bene, se ed in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il secondo comma dell’art. 179 c.c. è norma limitativa dei casi di esclusione della comunione risultanti dalle lett. c), d) ed f) del primo comma dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lett. c), d) ed f), che detta esclusione risulti espressamente dall’atto di acquisto, allorchè l’altro coniuge partecipi al contratto. Da ciò consegue che di tal che, ove tale natura personale del bene manchi (e tale mancanza si ha allorchè il bene, senza essere di uso strettamente personale o destinato all’esercizio della professione del coniuge, venga acquistato con danaro del coniuge stesso, ma non proveniente dalla vendita di beni personali), la caduta in comunione legale non è preclusa dalle dette partecipazione e dichiarazione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell’art. 179 c.c.), salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia.

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Cass. civ. n. 15778/2000

Nella ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest’ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l’elargizione del danaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell’art. 179, lett. b), c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse ricompreso nel regime di comunione legale l’immobile acquisito successivamente al matrimonio il diretto versamento di somme alla cooperativa, da parte del genitore di questo, all’atto dell’assegnazione dell’immobile stesso, senza che potesse assumere rilievo la circostanza, risultante dall’atto pubblico di assegnazione, e ritenuta, invece, dai giudici di merito ostativa alla configurabilità di una donazione indiretta, che il restante maggior prezzo dovesse essere versato dall’intestatario del bene mediante accollo della quota di mutuo di pertinenza dell’immobile, avuto riguardo al comprovato versamento, da parte del genitore, delle relative rate).

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Cass. civ. n. 1917/2000

In caso di acquisto di bene immobile, o mobile registrato, effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, il secondo comma dell’art. 179 c.c., al fine di escludere la comunione legale, richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dalle lettere c), d), e f), del primo comma dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti espressamente dall’atto di acquisto, purché a detto atto partecipi l’altro coniuge. La mancata contestazione, da parte di quest’ultimo, in detta sede — ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell’acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta — ha carattere ricognitivo, e non negoziale, e, tuttavia, costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l’effetto di una presunzione iuris et de iure di esclusione della contitolarità dell’acquisto. Il vincolo derivante da detta presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza, nei limiti in cui ciò è consentito per la confessione, cui può equipararsi il riconoscimento di una situazione giuridica.

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Cass. civ. n. 1292/1998

Anche se per la vendita di un veicolo non è necessario il consenso dell’altro coniuge in regime di comunione legale dei beni (art. 159 c.c.) essendo sufficiente la dichiarazione autenticata del trasferimento verbale del venditore per l’iscrizione o la trascrizione nel P.R.A. (artt. 13 e 16 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814), tale bene tuttavia entra automaticamente nel patrimonio di entrambi i coniugi (art. 177 lett. a, c.c.), pur essendo consumabile e oneroso, salvo che il giudice del merito ne accerti la natura personale (art. 179 lett. c) e d), c.c.).

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Cass. civ. n. 11327/1997

ll tenore letterale dell’art. 179 lett. b), c.c. che parla di «liberalità» e non di «donazione» non consente di limitarne la portata alle sole liberalità previste dall’art. 769 c.c. Consegue che la peculiare struttura della donazione indiretta non è assolutamente incompatibile con l’applicazione dell’art. 179 lett. b) c.c.

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Cass. civ. n. 7470/1997

Nel regime della comunione legale fra i coniugi, l’acquisto di un bene personale effettuato da uno dei coniugi per donazione fattagli da un terzo, si sottrae al regime della comunione a norma dell’art. 179, comma primo, lett. b), c.c. ancorché la donazione sia dissimulata da una vendita, potendo l’acquirente opporre all’altro coniuge il carattere simulato di quest’ultima.

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Cass. civ. n. 7437/1994

Con riguardo all’art. 179, lettera f), c.c. – in base al quale non costituiscono oggetto della comunione legale e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il «prezzo» del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto di acquisto – al prezzo, che è costituito da denaro, deve equipararsi, per analogia iuris, ai sensi dell’art. 12, comma 2 delle preleggi, ricorrendo identità di ratio, il danaro che, anziché ricavato dalla vendita di un bene donato o ereditato (art. 179, lettera b, c.c.) sia stato direttamente acquisito a titolo gratuito da uno dei coniugi e poi investito nell’acquisto di beni. La dichiarazione espressa all’atto di acquisto, prevista dall’art. 179, lettera f), è necessaria, nei confronti dell’altro coniuge (diversa essendo la posizione dei terzi), unicamente quando il suo consorte sia venuto a trovarsi nella disponibilità non solo del denaro (o dei beni) acquisiti per donazione o successione, ma anche di denaro o beni pervenutigli aliunde (per esempio frutto del proprio lavoro), e non anche quando l’inesistenza di tale duplicità di mezzi sia ragionevolmente conoscibile dall’altro coniuge (come nel caso di reimpiego di grossi capitali dei quali i coniugi non avrebbero potuto disporre in base alla loro situazione personale).

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Cass. civ. n. 1556/1993

A norma dell’art. 179 lett. f) c.c., non fanno parte della comunione tra coniugi i beni acquistati con la permuta di altri beni personali rientranti nelle categorie indicate dalla detta norma, essendo del tutto irrilevante che, in mancanza dell’altro coniuge, nell’atto sia stata omessa la dichiarazione bilaterale di esclusione che, prevista dall’ultimo comma del citato art. 179, è necessaria solo quando il coniuge partecipi alla stipulazione, e manchi l’attestazione della provenienza personale del corrispettivo prevista dall’art. 179 lett. f), richiesta solo quando è obiettivamente incerto se l’acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o di beni personali.

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