Art. 179 – Codice civile – Beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge [185, 217]:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione [769] o successione [456], quando nell'atto di liberalità o nel testamento [587] non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione [2084, 2222]del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto [2647 comma 1].
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35857/2024
La violazione del divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina, stante il radicale difetto di capacità del magistrato onorario, la nullità assoluta della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati, anche quelli connessi estranei a tale elenco.
Cass. civ. n. 30589/2024
La disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420 bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022.
Cass. civ. n. 29371/2024
È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 29348/2024
In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 29284/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 26805/2024
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ordinanza emessa, in sede di riesame, da un collegio composto anche da un giudice onorario di pace, in cui la Corte ha precisato che il provvedimento, pur viziato da nullità, non avrebbe potuto ritenersi inesistente, sicché, ove intervenuto entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., la misura cautelare con esso adottata conservava efficacia).
Cass. civ. n. 25519/2024
E' affetta da nullità assoluta la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità emessa in assenza della parte offesa, in orario antecedente a quello indicato nell'invito a comparire all'udienza comunicato alla stessa, contenente l'avviso che la sua eventuale mancata comparizione avrebbe configurato una remissione tacita di querela. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento alla parte offesa di intervenire in giudizio e di esercitare il proprio diritto di difesa equivale a omessa citazione).
Cass. civ. n. 19784/2024
In tema di riabilitazione, l'elemento ostativo dell'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato presuppone che ne sia accertata la volontarietà rispetto ad un debito liquido ed esigibile, non potendo avere rilievo né il mancato risarcimento necessitato, né quello comunque ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato. (Fattispecie relativa a condannato per delitti i materia di stupefacenti, la cui richiesta di riabilitazione, accompagnata dalla prova del versamento di € 500 effettuato in favore di un'associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti, era stata rigettata a cagione della ritenuta esiguità della somma, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo rilevando che, in assenza di persone offese e di richieste risarcitorie avanzate da enti esponenziali, il giudice - come, peraltro, espressamente richiestogli dal condannato - avrebbe dovuto fornire indicazioni sulla somma da ritenersi congrua, così da consentire al condannato l'integrale risarcimento).
Cass. civ. n. 16080/2024
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 14653/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 14256/2024
Non sussiste alcun rapporto di specialità tra il d.lgs. n. 104 del 1996, integrato col d.l. n. 351 del 2001, conv. nella l. n. 41 del 2001 (concernente i requisiti richiesti per l'attribuzione agli assegnatari di immobili di proprietà dell'INPDAP e loro familiari conviventi di un diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile assegnato) e gli articoli 177, comma 1, lett. a), e 179 c.c.; pertanto la comunione legale fra coniugi si estende all'acquisto avvenuto esercitando il diritto personale di opzione, non rientrante tra le eccezioni tassative previste dall'art. 179 c.c., attribuito all'assegnatario dell'immobile di proprietà dell'INPDAP, indipendentemente dalla provenienza delle risorse utilizzate.
Cass. civ. n. 14024/2024
La trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello ordinario nei confronti di imputati diversi non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né tantomeno di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
Cass. civ. n. 9914/2024
In tema di nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformità al principio del "favor defensionis").
Cass. civ. n. 8635/2024
In tema di procedimento di prevenzione, la volontà di comparire all'udienza da parte del proposto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, sicché, in tal caso, la mancata traduzione del proposto all'udienza di rinvio determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e del relativo provvedimento conclusivo.
Cass. civ. n. 8016/2024
La mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale ex art. 407, comma 2, lett. a). cod. proc. pen. non ne determina l'inutilizzabilità, non essendo tale sanzione espressamente prevista, né dà luogo a una nullità generale a regime intermedio, funzionale a garantire il diritto di difesa, potendo l'imputato contestare, nel giudizio di merito o nel corso dell'incidente cautelare, sia l'attendibilità di quanto dichiarato che la credibilità della fonte, ma il giudice è tenuto ad adottare, con riguardo a tali profili, una motivazione rafforzata.
Cass. civ. n. 3057/2024
In tema di rescissione di giudicato, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. basato sull'omessa notifica al difensore, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., del verbale di udienza con indicazione della data di rinvio, a seguito dell'accoglimento dell'istanza fondata sul legittimo impedimento del medesimo).
Cass. civ. n. 576/2024
In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "thema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza, pronunciata in sede di appello cautelare reale, che aveva accolto la richiesta di dissequestro di un'aviopista, non formulata con l'istanza originaria, volta ad ottenere la mera autorizzazione all'uso temporaneo del bene da parte di terzi, ma avanzata, per la prima volta, mediante impugnazione).
Cass. civ. n. 321/2024
La previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento che si instaura a seguito della presentazione di un'istanza di ricusazione, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo alla nullità dell'udienza camerale.
Cass. civ. n. 51573/2023
È affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, applicando la misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di previa conforme richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva formulato istanza di applicazione degli arresti domiciliari senza chiedere l'imposizione di ulteriori limiti o divieti).
Cass. civ. n. 50237/2023
In tema di rescissione del giudicato - nella disciplina anteriore alla riforma c.d. Cartabia - allorché sia stata accertata la notifica all'imputato di atti da cui poteva evincersi la pendenza del processo (nella specie, avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e verbale di rinvio dell'udienza dibattimentale), non rileva che lo stesso non ne abbia compreso il contenuto per analfabetismo, non potendo in tal caso ritenersi incolpevole la mancata conoscenza del processo.
Cass. civ. n. 49953/2023
Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
Cass. civ. n. 48467/2023
In tema di estradizione per l'estero, il difetto di rituale emissione e notificazione all'estradando del decreto di citazione previsto dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen., concernendo l'omessa citazione in giudizio del soggetto nei cui confronti è in corso la procedura, determina una nullità assoluta incidente sul diritto di difesa, non sanabile dalla conoscenza "aliunde" acquisita della data d'udienza, né dalla comparizione della parte. (Fattispecie in cui l'estradando aveva ricevuto solo un avviso di cancelleria per l'udienza fissata per deliberare sulla richiesta di estradizione).
Cass. civ. n. 48102/2023
In tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio.
Cass. civ. n. 47562/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la nullità, derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della richiesta di trattazione orale del giudizio avanzata da una delle altre parti, può essere eccepita con il ricorso per cassazione a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l'imputato abbia subito nell'esercizio del suo diritto di difesa per effetto della mancata comparizione in udienza del suo difensore. (Fattispecie in cui il difensore si era limitato ad eccepire di non aver potuto conoscere l'esito del procedimento in udienza).
Cass. civ. n. 46491/2023
L'omessa allegazione del decreto di citazione per il giudizio di appello alla comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario, determina una nullità d'ordine generale insanabile, in quanto non consente all'imputato di avere contezza di tutti gli elementi fondamentali per una corretta "vocatio in ius". (Nella specie la Corte, stante la mancata partecipazione dell'imputato e del difensore al giudizio d'appello, ha ritenuto inficiato lo svolgimento del processo, in quanto la comunicazione riportava la data di udienza e il numero di ruolo del procedimento, senza alcuna indicazione dell'orario e del luogo di celebrazione dell'udienza, nonché del giudice dinanzi al quale la stessa si sarebbe tenuta).
Cass. civ. n. 46371/2023
La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata, a pena di nullità, in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto.
Cass. civ. n. 46173/2023
L'imputato sottoposto all'obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all'udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza. (Fattispecie relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all'esito di rito abbreviato, in cui l'imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l'atto di appello, la volontà di comparire all'udienza).
Cass. civ. n. 42333/2023
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 40434/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 39119/2023
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata da nullità derivata ex art. 185 cod. proc. pen. la decisione della corte di appello, in ragione della nullità di quella di primo grado).
Cass. civ. n. 38772/2023
Nel procedimento camerale di appello avverso le misure cautelari personali sussiste il diritto dell'interessato di comparire in udienza, sicché la mancata traduzione o la mancata partecipazione a distanza, dell'indagato o dell'imputato detenuto o internato - anche in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che nell'atto di appello abbia tempestivamente richiesto di presenziare, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
Cass. civ. n. 37438/2023
La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente all'imputato che ne sia rimasto privo un difensore di ufficio non potendo ritenersi equipollente la designazione in udienza di un difensore immediatamente reperibile in sostituzione di quello non comparso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché siffatta designazione ha natura episodica e temporanea e non può tradursi in una situazione permanente, pena la violazione dell'effettività del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 34523/2023
In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio.
Cass. civ. n. 33398/2023
La mancata sottoscrizione dell'ordinanza del tribunale del riesame da parte del presidente del collegio e del giudice è causa di nullità relativa del provvedimento e, non incidendo sulla regolarità del giudizio, né determinando l'inesistenza della decisione, comporta la restituzione degli atti al tribunale affinché provveda nuovamente.
Cass. civ. n. 33374/2023
L'assistenza dell'imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 31783/2023
È viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche).
Cass. civ. n. 30499/2023
E' causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di nullità assoluta sul rilievo che l'eccezione relativa alla mancata traduzione non era stata proposta né all'udienza in cui ciò si era verificato, in cui il difensore era presente, né in quelle successive).
Cass. civ. n. 29349/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 27546/2023
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Cass. civ. n. 24657/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta e insanabile dell'udienza ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., nonché di nullità derivata della sentenza pronunziata al suo esito la mancata partecipazione alla prima del difensore di fiducia dell'imputato, dovuta all'omessa predisposizione dell'autorizzato collegamento telematico, non risultando osservate le modalità di celebrazione idonee a salvaguardare il contraddittorio prescritte dall'art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
Cass. civ. n. 22719/2023
In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta adottata "de plano", ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa sia del medesimo pubblico ministero che della parte privata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione del parere dell'organo requirente è prevista anche nell'interesse del condannato, che è, pertanto, legittimato a dolersi dell'adozione del provvedimento emesso in assenza dell'instaurazione del contraddittorio).
Cass. civ. n. 21375/2023
L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 20834/2023
In tema di giudizio abbreviato, non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti da nullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità di ufficio ed alla insanabilità di tali vizi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile "erga omnes" la deposizione resa dal soggetto escusso dalla polizia giudiziaria in qualità di persona informata sui fatti, che, invece, avrebbe dovuto essere sentito, sin dall'inizio, in veste di indagato).
Cass. civ. n. 19471/2023
In tema di mandato di arresto europeo, in conformità all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 27, parr. 3, lett. g), e 4 e 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 26/02/2009, nella procedura di estensione della consegna allo Stato di emissione deve essere necessariamente rispettato il principio del contraddittorio, garantendo al consegnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 710, comma 1, cod. proc. pen. per la procedura di estensione dell'estradizione, la possibilità di manifestare opposizione, per il tramite del proprio difensore, in un'udienza camerale all'uopo fissata, la cui mancata celebrazione determina una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 17103/2023
In tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile.
Cass. civ. n. 16993/2023
In tema di comunione legale, i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o "de residuo", ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., quando non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, sicché vi rientrano, in difetto di previsione in tal senso, anche quelli che non siano stati ancora percepiti o non siano esigibili al momento dello scioglimento della comunione, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal professionista nei confronti del cliente per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.
Cass. civ. n. 11170/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 9314/2023
In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la genericità o l'indeterminatezza di un'imputazione che collocava il contestato episodio di violenza sessuale in un arco temporale di ventidue giorni).
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 1209/2023
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.
Cass. civ. n. 363/2023
In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 14033/2022
In tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata, il compimento di tutti gli incombenti, quali l'affissione alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.
Cass. civ. n. 35086/2022
Per soddisfare i requisiti di legge, la dichiarazione formulata dal coniuge nell'atto di acquisto di un bene, al fine di sottrarlo alla comunione legale, deve indicare effettivamente quale sia la natura personale della provenienza del denaro utilizzato. Pertanto, il contratto di acquisto del bene deve contenere il puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo sul denaro utilizzato per il pagamento: e cioè un riferimento ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a, b, c, d, e) ed f) testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'art. 179, dalla cui vendita (o dal cui scambio) abbia tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo. Definire come semplicemente personale il denaro con cui si è adempiuta l'obbligazione del prezzo esprime una qualificazione giuridica e come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante.
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c., abbia alcun valore confessorio.
Cass. civ. n. 40423/2021
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.
Cass. civ. n. 20336/2021
In presenza di una ipotesi di acquisto rientrante nell'ambito dell'art. 179, co. 1, lett. b), c.c., non rileva la dichiarazione di cd. "rifiuto al coacquisto" eseguita dal coniuge non intestatario in atto, non essendo la predetta ipotesi di cui alla lett. b) del primo comma, richiamata dal successivo ultimo comma del medesimo art. 179 c.c. Di conseguenza, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.
In caso di provenienza donativa solo parziale del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.
La donazione indiretta è assimilabile alla donazione cui si riferisce l'art. 179, 1° comma, lett. b), con la conseguenza che non rileva la partecipazione dell'altro coniuge all'atto né la sua dichiarazione di adesione all'acquisto personale del coniuge acquirente.
Cass. civ. n. 3313/2020
n tema di testimoni di giustizia, le "misure di assistenza" di cui all'art. 16 ter, comma 1, lett. b), d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. dalla l. n. 82 del 1991, e la "capitalizzazione" prevista in alternativa al costo dell'assistenza ai sensi del comma 1, lett. c), del medesimo articolo, hanno natura indennitaria e non risarcitoria poiché sono erogate discrezionalmente dall'autorità competente e non presuppongono la commissione di un illecito, ma solo la sottoposizione dell'interessato ad un programma di protezione; ne consegue che il relativo credito non è sottratto alla cd. comunione "de residuo" in base al disposto dell'art. 179, comma 1, lett. e), c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2017).
Cass. civ. n. 7027/2019
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c. Ne consegue che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando preclusa tale domanda dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento su alcuni immobili acquistati dal coniuge del soggetto fallito, il quale era intervenuto nell'atto di compravendita, riconoscendo la natura personale di detti beni). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/10/2014).
Cass. civ. n. 23565/2016
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale di un immobile acquistato ha portata confessoria sulla provenienza del denaro a tal fine utilizzato, sicché l'azione di accertamento negativo della natura personale di quel bene postula la revoca della menzionata confessione stragiudiziale nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., cioè per vizio del consenso derivante da errore di fatto o violenza.
Cass. civ. n. 19204/2015
In tema di comunione legale, l'art. 168 c.c. disciplina la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all'impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale "de residuo", ossia ristretta ai soli beni sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, sicché non opera per tali acquisti il meccanismo previsto dall'art. 179, comma 2, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppur temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di acquisto, atteso che, mentre la prima norma prende in considerazione beni qualificati da un'oggettiva destinazione all'attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni soggettivamente qualificati dall'essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell'individuo.(Rigetta, App. Salerno, 24/02/2012).
Cass. civ. n. 14197/2013
In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, primo comma, lett. b), c.c. senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, primo comma, lett. f), c.c., nè la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'atro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, secondo comma, c.c., trattandosi di disposizione non richiamate.
Cass. civ. n. 19513/2012
La dichiarazione di assenso ex art. 179, secondo comma, c.c. del coniuge formalmente non acquirente, ma partecipante alla stipula dell'atto di acquisto, relativa all'intestazione personale del bene immobile o mobile registrato all'altro coniuge, può assumere natura ricognitiva e portata confessoria - quale fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte - sebbene esclusivamente di presupposti di fatto già esistenti, laddove sia controversa, tra i coniugi stessi, l'inclusione del medesimo bene nella comunione legale. Analoga efficacia in favore del coniuge formalmente acquirente non può, invece, attribuirsi ad una tale dichiarazione nel diverso giudizio fra i coeredi di colui che l'aveva resa, terzi rispetto al suddetto atto, in cui si discuta della configurabilità del menzionato acquisto come una donazione indiretta di quello stesso bene in favore del coniuge da ultimo indicato, nonché della sussistenza dei presupposti per il suo conferimento nella massa ereditaria del "de cuius". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva qualificato come donazione indiretta, conseguentemente assoggettandola a collazione, l'acquisito di un immobile successivamente al matrimonio da parte di uno dei coniugi, in relazione al quale era stato provato il diretto versamento del prezzo all'alienante ad opera dell'altro, negando rilievo alla contraria dichiarazione di quest'ultimo contenuta nell'atto di acquisto).
Cass. civ. n. 10855/2010
In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), c.c., al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l'acquisto (ivi compreso il denaro); ne consegue che, in caso di acquisto di un bene mediante l'impiego di altro bene di cui sia certa l'appartenenza esclusiva al coniuge acquirente prima del matrimonio, l'acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale senza che sia necessario rendere la menzionata dichiarazione.
Cass. civ. n. 22755/2009
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell'atto dall'altro coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, secondo comma, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall'acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all'uso personale o all'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell'intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., e nel secondo la verifica dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato.
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), c.c., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.
Cass. civ. n. 24061/2008
In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista nella lett. f) del primo comma dell'art. 179 c.c., al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, non è meramente facoltativa; tuttavia, pur non avendo natura dispositiva, ma ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l'acquisto personale, è necessaria solo quando la natura dell'acquisto sia obbiettivamente incerta, per non essere accertato che la provvista necessaria costituisca reinvestimento del prezzo di beni personali. (Nella fattispecie, relativa al deposito di titoli in custodia e amministrazione, che uno dei coniugi riteneva di sua proprietà esclusiva perché acquistati con denaro ricavato dalla vendita di beni personali, pur in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 179, primo comma, lett. f), c.c., la S.C. ha ritenuto che la contestazione dei titoli anche all'altro coniuge e la sua partecipazione all'atto di contestazione costituissero indici inequivoci della volontà di mettere in comune l'acquisto, con conseguente appartenenza dei titoli alla comunione).
Cass. civ. n. 1197/2006
In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, primo comma, lettera a), c.c., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, primo comma, lettera f), c.c.
Cass. civ. n. 8758/2005
L'indennità di accompagnamento, istituita dalla legge n. 18 del 1980, non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. Ne consegue che la somma corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento (nella specie arretrati corrisposti in unica soluzione ) rientra nella comunione legale tra coniugi, non essendo equiparabile alla pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, prevista dalla lett. e ) dell'art 179 c.c. Né è possibile l'interpretazione analogica di tale disposizione, che contempla ipotesi tassative di eccezione al principio generale di inclusione dei beni nella comunione legale.
Cass. civ. n. 2954/2003
In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula, del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all'altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, né sono elementi di per sé sufficienti ad escludere l'acquisto dalla comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se ed in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il secondo comma dell'art. 179 c.c. è norma limitativa dei casi di esclusione della comunione risultanti dalle lett. c), d) ed f) del primo comma dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lett. c), d) ed f), che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto. Da ciò consegue che di tal che, ove tale natura personale del bene manchi (e tale mancanza si ha allorché il bene, senza essere di uso strettamente personale o destinato all'esercizio della professione del coniuge, venga acquistato con danaro del coniuge stesso, ma non proveniente dalla vendita di beni personali), la caduta in comunione legale non è preclusa dalle dette partecipazione e dichiarazione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell'art. 179 c.c.), salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia.
Cass. civ. n. 15778/2000
Nella ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'art. 179, lett. b), c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse ricompreso nel regime di comunione legale l'immobile acquisito successivamente al matrimonio il diretto versamento di somme alla cooperativa, da parte del genitore di questo, all'atto dell'assegnazione dell'immobile stesso, senza che potesse assumere rilievo la circostanza, risultante dall'atto pubblico di assegnazione, e ritenuta, invece, dai giudici di merito ostativa alla configurabilità di una donazione indiretta, che il restante maggior prezzo dovesse essere versato dall'intestatario del bene mediante accollo della quota di mutuo di pertinenza dell'immobile, avuto riguardo al comprovato versamento, da parte del genitore, delle relative rate).
Cass. civ. n. 1917/2000
In caso di acquisto di bene immobile, o mobile registrato, effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, il secondo comma dell'art. 179 c.c., al fine di escludere la comunione legale, richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dalle lettere c), d), e f), del primo comma dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, purché a detto atto partecipi l'altro coniuge. La mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in detta sede — ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta — ha carattere ricognitivo, e non negoziale, e, tuttavia, costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione iuris et de iure di esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo derivante da detta presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza, nei limiti in cui ciò è consentito per la confessione, cui può equipararsi il riconoscimento di una situazione giuridica.
Cass. civ. n. 1292/1998
Anche se per la vendita di un veicolo non è necessario il consenso dell'altro coniuge in regime di comunione legale dei beni (art. 159 c.c.) essendo sufficiente la dichiarazione autenticata del trasferimento verbale del venditore per l'iscrizione o la trascrizione nel P.R.A. (artt. 13 e 16 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814), tale bene tuttavia entra automaticamente nel patrimonio di entrambi i coniugi (art. 177 lett. a, c.c.), pur essendo consumabile e oneroso, salvo che il giudice del merito ne accerti la natura personale (art. 179 lett. c) e d), c.c.).
Cass. civ. n. 11327/1997
ll tenore letterale dell'art. 179 lett. b), c.c. che parla di «liberalità» e non di «donazione» non consente di limitarne la portata alle sole liberalità previste dall'art. 769 c.c. Consegue che la peculiare struttura della donazione indiretta non è assolutamente incompatibile con l'applicazione dell'art. 179 lett. b) c.c.
Cass. civ. n. 7470/1997
Nel regime della comunione legale fra i coniugi, l'acquisto di un bene personale effettuato da uno dei coniugi per donazione fattagli da un terzo, si sottrae al regime della comunione a norma dell'art. 179, comma primo, lett. b), c.c. ancorché la donazione sia dissimulata da una vendita, potendo l'acquirente opporre all'altro coniuge il carattere simulato di quest'ultima.
Cass. civ. n. 7437/1994
Con riguardo all'art. 179, lettera f), c.c. - in base al quale non costituiscono oggetto della comunione legale e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il «prezzo» del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto - al prezzo, che è costituito da denaro, deve equipararsi, per analogia iuris, ai sensi dell'art. 12, comma 2 delle preleggi, ricorrendo identità di ratio, il danaro che, anziché ricavato dalla vendita di un bene donato o ereditato (art. 179, lettera b, c.c.) sia stato direttamente acquisito a titolo gratuito da uno dei coniugi e poi investito nell'acquisto di beni. La dichiarazione espressa all'atto di acquisto, prevista dall'art. 179, lettera f), è necessaria, nei confronti dell'altro coniuge (diversa essendo la posizione dei terzi), unicamente quando il suo consorte sia venuto a trovarsi nella disponibilità non solo del denaro (o dei beni) acquisiti per donazione o successione, ma anche di denaro o beni pervenutigli aliunde (per esempio frutto del proprio lavoro), e non anche quando l'inesistenza di tale duplicità di mezzi sia ragionevolmente conoscibile dall'altro coniuge (come nel caso di reimpiego di grossi capitali dei quali i coniugi non avrebbero potuto disporre in base alla loro situazione personale).
Cass. civ. n. 1556/1993
A norma dell'art. 179 lett. f) c.c., non fanno parte della comunione tra coniugi i beni acquistati con la permuta di altri beni personali rientranti nelle categorie indicate dalla detta norma, essendo del tutto irrilevante che, in mancanza dell'altro coniuge, nell'atto sia stata omessa la dichiarazione bilaterale di esclusione che, prevista dall'ultimo comma del citato art. 179, è necessaria solo quando il coniuge partecipi alla stipulazione, e manchi l'attestazione della provenienza personale del corrispettivo prevista dall'art. 179 lett. f), richiesta solo quando è obiettivamente incerto se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o di beni personali.