Cass. civ. n. 11393 del 29 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Art. 119 d.P.R. n. 115 del 2002 - Concetto di attività economica - Coincidenza con la finalità lucrativa diretta - Attività strumentali al raggiungimento di obiettivi solidaristici - Applicabilità - Esclusione.


Il concetto di attività economica contemplato nell'art. 119 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, coincide con il perseguimento di una finalità lucrativa diretta e non può essere applicato alle fattispecie in cui tale attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25478 del 2019

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 119 CORTE COST.

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