Cass. pen. n. 1355 del 9 giugno 1998

Testo massima n. 1


La sottoscrizione dell'ordinanza o della sentenza da parte del giudice non implica che la firma debba essere leggibile, in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice (o dei giudici) da cui la decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica. (Fattispecie in tema di ordinanza di declaratoria di inammissibilità di istanza di ricusazione).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi