Art. 125 – Codice di procedura penale – Forme dei provvedimenti del giudice

1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.

2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità [177, 604, 606 lett. e]. I decreti sono motivati, a pena di nullità [181], nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge [127, 132, 244, 247, 253, 267, 321, 409, 414].

4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo [126] e delle parti. La deliberazione è segreta.

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio . Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.

6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 14830/2012

In materia di misure cautelari personali non è nulla per difetto assoluto di motivazione l'ordinanza applicativa in cui risulti trasfusa integralmente ed alla lettera la richiesta del P.M., sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto incorporato, senza recepirlo acriticamente.

Cass. civ. n. 3154/2012

La nullità della sentenza per mancanza grafica della motivazione non incide sulla validità degli atti antecedenti, sicché alla rinnovazione dell'atto nullo deve provvedere il giudice che ha deliberato, con la conseguenza che il processo, ritornato nella fase post-dibattimentale, riprende il suo corso mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza.

Cass. civ. n. 2736/2012

Il sequestro probatorio deve essere necessariamente motivato considerando la natura delle cose sequestrate in relazione al reato per cui si procede, sicché, con riferimento al delitto di ricettazione di opere d'arte è necessario che il pubblico ministero spieghi compiutamente le ragioni probatorie del sequestro, qualora il rapporto pertinenziale tra la cosa ed il reato non sia di intuitiva evidenza. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto il provvedimento di sequestro probatorio carente della necessaria motivazione sul "fumus" del cosidetto "furto d'arte", trattandosi di beni privi della dichiarazione d'interesse culturale ex art. 13 D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, che ne rendesse evidente il rapporto pertinenziale).

Cass. civ. n. 858/2012

Il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore del condannato contumaciale, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, del procedimento a suo carico, così come é necessario che il giudice motivi la sua decisione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, pur essendo libero di valutare la sussistenza dei presupposti che la rendano necessaria.

Cass. civ. n. 16034/2011

È legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., purchè il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell'iter logico-giuridico alla base dell'adozione del titolo restrittivo.

Cass. civ. n. 9439/2011

La motivazione "per relationem", nella specie: di decreti d'intercettazione di urgenza, non implica la necessità della formale e fisica allegazione del documento specificamente richiamato, essendo sufficiente che quest'ultimo sia acquisito agli atti del procedimento ed esaminato dal giudice ai fini della valutazione che di volta in volta gli è demandata.

Cass. civ. n. 7651/2010

Ricorre il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti.

Cass. civ. n. 7476/2008

La illeggibilità della sottoscrizione di ordinanza da parte del giudice non è causa di nullità dell'atto non rilevando, ai fini della validità formale dello stesso, l'identificazione, tramite la sottoscrizione, della persona fisica del giudice, peraltro agevolmente individuabile tramite i registri esistenti presso la cancelleria.

Cass. civ. n. 1533/2008

In tema di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125, comma terzo c.p.p. è soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata.

Cass. civ. n. 27787/2004

A differenza di quanto si verifica nel caso della sentenza, il cui dispositivo letto in udienza costituisce l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della Legge nel caso concreto, l'ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione adottata sicchè, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e motivazione, ma costituendo dette parti del provvedimento nel loro insieme la decisione, all'eventuale discrepanza esistente nel primo può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la corte d'appello aveva corretto, nelle forme di cui all'art. 130 c.p.p., il decreto di applicazione di una misura di prevenzione emesso dal tribunale sostituendo, nel dispositivo,l'indicazione della durata di detta misura da anni due ad anni tre, in conformità di quanto risultava dalla motivazione).

Cass. civ. n. 16886/2004

Al giudice dell'impugnazione è consentito motivare per relationem il provvedimento gravato purchè egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali: 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria «giustificazione» verso il provvedimento finale; 2) il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, risulti che le ritenga coerenti alla propria decisione e le condivida; 3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Nella fattispecie la Corte, accogliendo il ricorso, ha rilevato che il secondo dei parametri illustrati non era stato rispettato poichè il giudice di appello si era limitato a ricopiare testualmente la sentenza di primo grado).

Cass. civ. n. 22327/2003

Il giudice penale che abbia concorso, in camera di consiglio, alla deliberazione collegiale non può essere richiesto — trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio — di deporre come testimone in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l'obbligo di astenersi), limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del collegio, salvo il sindacato del giudice che procede circa l'effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto. Ne consegue che la testimonianza eventualmente resa, poiché acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, è inutilizzabile. (Fattispecie relativa a imputazione di concorso c.d. «esterno» in associazione di tipo mafioso).

Cass. civ. n. 12719/2003

Qualora il provvedimento del questore che impone l'obbligo di comparizione personale, nell'ufficio o comando di polizia competente, a soggetto destinatario di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. mod.) sia congruamente motivato con riferimento alle ragioni di necessità e urgenza imposte dall'art. 13, comma terzo, Cost. e ai fatti addebitabile, il provvedimento di convalida del Gip nel quale si richiama quello del questore attua una motivazione per relationem che è legittima in quanto ha come termine di raffronto un atto conosciuto dall'interessato e del quale è stata compiuta idonea valutazione.

Cass. civ. n. 39928/2002

L'inosservanza dell'art. 125, comma 4, c.p.p., secondo il quale il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti e la sua deliberazione è segreta, è sfornita di sanzione processuale; conseguentemente, la decisione del giudice collegiale deliberata all'esterno della camera di consiglio (nella specie, nell'aula di udienza) è valida, salva l'applicabilità di eventuali sanzioni disciplinari, dal momento che, a norma dell'art. 124 stesso codice, i magistrati sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando la loro inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

Cass. civ. n. 14738/2002

È legittima la motivazione per relationem anche quando ad essere richiamata sia la richiesta, non del pubblico ministero, ma di un'altra parte, purché, i fatti cui si fa riferimento siano conosciuti o conoscibili dall'interessato, in modo che egli sia in grado di controllare la congruenza e la legittimità della motivazione stessa. (Fattispecie in cui il decreto del pubblico ministero era motivato con riferimento alla istanza di dissequestro, che, a sua volta, rinviava ad una perizia assunta con incidente probatorio e, comunque, certamente conoscibile da parte della persona offesa, a seguito della presentazione dell'atto di appello dinanzi al tribunale del riesame).

Cass. civ. n. 45458/2001

È nulla, ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. E) c.p.p., la sentenza che rechi una motivazione vergata a mano con grafia incomprensibile, non potendo farsi carico alla parte né di un obbligo, non previsto dalla legge e dall'esito incerto, di attivarsi per ottenere una diversa redazione del provvedimento, né del rischio di incorrere medio tempore nella decorrenza dei termini concessi per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 43285/2001

In tema di sequestro probatorio d'iniziativa della polizia giudiziaria, è legittimo il decreto di convalida del pubblico ministero motivato per relationem al contenuto del verbale di sequestro allorché quest'ultimo contenga tutti gli elementi idonei a identificare l'ipotesi di reato, le cose sequestrate, la persona o le persone cui sono riferibili e le ragioni della sottoposizione al vincolo, e allorché il decreto di convalida rinvii con chiarezza all'atto della polizia giudiziaria e non lasci dubbi circa l'adesione alle scelte compiute dai verbalizzanti.

Cass. civ. n. 38851/2001

In tema di sequestro probatorio, diversamente da quando sono soggette a vincolo le «cose pertinenti al reato», non è necessario, allorché il sequestro riguarda cose che assumono la qualifica di «corpo di reato», che si provveda a una specifica motivazione circa la necessità del sequestro stesso in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la qualità di corpo del reato comporta l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra le cose e l'illecito penale e di una conseguente necessaria efficacia probatoria diretta, a meno che non vengano mosse specifiche e motivate contestazioni circa la fondatezza e la necessità della misura. (Nell'affermare tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nei confronti di ordinanza confermatoria del sequestro di corpo di reato che si limitava a motivare che esso «in concreto, appare necessario per l'accertamento dei fatti»).

Cass. civ. n. 4557/1999

La motivazione per relationem è legittima purché sia integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello: in mancanza di specifiche controdeduzioni la mera ritrascrizione della precedente motivazione non adempie l'obbligo di motivazione e fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia alla stregua degli argomenti svolti dall'appellante, e quindi la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Cass. civ. n. 4007/1999

La preminente funzione di garanzia che è alla base dei decreti di autorizzazione di intercettazioni telefoniche, impone che la motivazione di essi sia rigorosa e puntuale e non si esaurisca in una mera perifrasi della norma di legge, occorrendo che emerga l'esistenza di un'autonoma valutazione ad opera del giudice circa la presenza delle condizioni richieste per l'esecuzione delle captazioni. Peraltro, con riguardo al più specifico profilo della motivazione per relationem, pur dovendosi ritenere astrattamente legittimo anche un siffatto tipo di motivazione, è indispensabile che il decreto indichi le ragioni per le quali il giudice ritiene di condividere le argomentazioni poste a base della richiesta e non si esaurisca nell'esclusivo richiamo o rinvio all'esposizione delle ragioni contenute nell'istanza.

Cass. civ. n. 754/1999

A differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze e decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione e dispositivo. (Fattispecie relativa a decreto di rigetto di opposizione alla richiesta di archiviazione, emesso de plano dal Gip dopo l'espletamento di indagini ulteriori disposte a seguito di accoglimento di una prima opposizione della persona offesa, che la S.C. ha ritenuto di dover qualificare come decreto di inammissibilità, sul rilievo che nella sua motivazione espressamente si faceva riferimento a «censura di inammissibilità dell'opposizione»).

Cass. civ. n. 4789/1998

Il ricorso per saltum ex art. 311, comma secondo, c.p.p. avverso i provvedimenti restrittivi della libertà è possibile solo per violazione di legge. Pertanto, con riferimento alla motivazione, il ricorso è consentito solo quando la stessa manchi, poiché il relativo obbligo è imposto a pena di nullità dagli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, c.p.p., concretizzandosi tale mancanza non solo quando la motivazione sia graficamente assente ma anche quando essa sia del tutto apparente in quanto il giudice indichi in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre gli indizi di colpevolezza, ovvero si richiami in modo indeterminato al tipo di prova acquisita o, ancora, accenni solo vagamente agli elementi di discolpa dell'interessato apoditticamente ritenendoli superati da quelli a suo carico.

Cass. civ. n. 1355/1998

La sottoscrizione dell'ordinanza o della sentenza da parte del giudice non implica che la firma debba essere leggibile, in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice (o dei giudici) da cui la decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica. (Fattispecie in tema di ordinanza di declaratoria di inammissibilità di istanza di ricusazione).

Cass. civ. n. 9472/1996

Qualora il giudice di merito pervenga, con adeguata motivazione, a far proprie le conclusioni di due perizie d'ufficio che siano giunte ad identico risultato attraverso diverse metodologie di indagine scientifica, non gli incombe l'ulteriore onere motivazionale di risolvere le eventuali difformità dell'argomentare dei periti, le quali risultano ininfluenti ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 528/1996

L'ordinanza, a differenza della sentenza, i cui requisiti sono fissati nell'art. 546 c.p.p., è un importante provvedimento a forma libera. All'uopo è sufficiente che sia chiaramente individuabile l'autorità che l'ha pronunciata e la persona alla quale si riferisce; la concisa esposizione della motivazione di fatto e di diritto; il dispositivo, ricavabile dall'intero testo del documento; la data e la sottoscrizione del giudice. Al fine di individuare il soggetto al quale si riferisce, l'indicazione delle generalità, pur essendo certamente opportuna, non è tuttavia indispensabile, potendo essere desunta anche da altri elementi, quali la specificazione del numero del ruolo.

Cass. civ. n. 17/1996

L'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto allorché il giudice indichi il principio di diritto applicato ed esprima la propria adesione ad esso, ritenendo, anche per implicito, che non esistano ragioni che giustifichino una deviazione da indirizzi giurisprudenziali costituenti ius receptum.

Cass. civ. n. 3148/1994

La motivazione per relationem, pur costituendo una prassi censurabile in altra sede e quindi da evitare non determina nullità, quando le argomentazioni del provvedimento richiamato siano perfettamente note all'interessato, perché da lui conosciute o facilmente conoscibili. Né a diversa conclusione può giungersi in base al dato meramente formale della sede di pronuncia del provvedimento richiamato e cioè se la motivazione richiamata esista nel procedimento, al quale quella per relationem si riferisca, od in altro procedimento, essendo sufficiente che siano chiare al ricorrente le ragioni della pronuncia adottata dal giudice. (Nella specie due giorni prima era stata notificata al difensore una decisione concernente la stessa richiesta di revoca dell'ordinanza di divieto di espatrio e cioè una pronuncia reiettiva dello stesso tribunale, pur se concernente un distinto procedimento. La motivazione impugnata richiamava espressamente questo provvedimento ed il suo contenuto).

Cass. civ. n. 1309/1994

Non vi è inadempimento all'obbligo della motivazione qualora il giudice d'appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado. In tal caso le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello.

Cass. civ. n. 670/1994

Pur in assenza di una esplicita disposizione come quella dettata, in tema di requisiti della sentenza, dall'art. 546 c.p.p. che sanziona con la nullità il difetto o l'incompletezza del dispositivo, non può escludersi la sussistenza di analogo vizio per le ordinanze a contenuto decisorio, che hanno, in definitiva, struttura e contenuto analoghi a quelli della sentenza ed al pari di questa decidono, eventualmente in modo irrevocabile, la questione di merito sostanziale che ne costituisce l'oggetto; né il dispositivo può desumersi implicitamente dalla parte motiva: la motivazione del provvedimento, infatti, può esplicare utilmente funzione di orientamento per la comprensione del dispositivo ma non può assumere valenza e funzione sostitutiva di questo, che manifesta il comando della legge nel caso concreto e dà certezza del contenuto preciso e indiscutibile della decisione, anche in relazione al potere di impugnazione riconosciuto alle parti. (Nel caso di specie l'ordinanza impugnata, emessa dal giudice dell'esecuzione, aveva deciso circa revoche ed applicazioni di condono relative a varie condanne pronunciate con più sentenze ma, dal dispositivo, non risultava statuizione alcuna in ordine alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ritualmente avanzata dall'interessato, sulla quale tuttavia, in motivazione, erano enunciate valutazioni di sostanziale rigetto).

Cass. civ. n. 3119/1992

La congruità o meno della motivazione di un provvedimento giurisdizionale non può dipendere dal fatto che il giudice abbia o non abbia usato le parole usate dal legislatore, dovendosi invece aver riguardo solo al fatto che egli abbia o meno indicato elementi di prova o indizi aventi le caratteristiche richieste dalla legge. (Nella specie, sulla scorta di tale principio, è stata ritenuta la validità, sotto il profilo motivazionale, di un provvedimento in materia de libertate in cui, pur affermandosi la necessità di verificare la sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza», si erano poi talvolta definiti tali indizi come «sufficienti»).

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