Art. 125 – Codice di procedura penale – Forme dei provvedimenti del giudice
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità [177, 604, 606 lett. e]. I decreti sono motivati, a pena di nullità [181], nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge [127, 132, 244, 247, 253, 267, 321, 409, 414].
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo [126] e delle parti. La deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio . Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 47068/2018
La totale assenza di motivazione della sentenza non configura un'ipotesi di inesistenza, ma di mera nullità, suscettibile di sanatoria per effetto del giudicato formatosi sul dispositivo non oggetto di impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva proceduto a correzione di errore materiale di una sentenza di condanna recante la motivazione relativa ad altro imputato in diverso procedimento, revocando la sospensione condizionale concessa con detta sentenza per sopravvenuta condanna nel quinquennio).
Cass. civ. n. 55199/2018
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero al quale non era allegata la "nota" della Guardia di Finanza, della quale la difesa aveva cognizione solo al momento del giudizio di riesame).
Cass. civ. n. 16499/2017
È affetta da nullità, non sanabile neppure dal giudice del riesame, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale adottata ai sensi dell'art. 27 c.p.p., a seguito di precedente declaratoria di incompetenza da parte del giudice originariamente adito, quando la motivazione del provvedimento, quanto alla gravità degli indizi ed alle esigenze cautelari, risulti costituita soltanto dalla pedissequa riproduzione di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente.
Cass. civ. n. 54827/2017
Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. (Nella specie, la Corte, nell'annullare il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, ha osservato che il denaro rinvenuto nel corso di una perquisizione non è necessariamente profitto del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertato contestualmente al sequestro).
Cass. civ. n. 11873/2015
Ai fini della validità formale dell'ordinanza emessa in udienza, non rileva l'illeggibilità della sottoscrizione del giudice, poiché è sufficiente l'identificazione dei componenti dell'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento, attraverso il verbale d'udienza sottoscritto dall'ausiliario che assiste il giudice e garantisce la veridicità di quanto in esso attestato.
Cass. civ. n. 244/2015
È nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che in tale ipotesi - equiparabile alla mancanza grafica di motivazione - non può applicarsi il principio per cui, in presenza di una discrasia tra il dispositivo pubblicato mediante lettura in udienza e la motivazione non contestuale della decisione, deve attribuirsi prevalenza all'elemento decisionale su quello giustificativo).
Cass. civ. n. 53420/2014
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice di appello aveva affermato la generica infondatezza dei motivi di impugnazione e si era limitato a richiamare le conclusioni della sentenza di primo grado, in quanto stimate "logicamente e giuridicamente ineccepibili").
Cass. civ. n. 50946/2014
Qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 c.p.p., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio indicato rispetto al provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza).
Cass. civ. n. 48376/2014
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa".
Cass. civ. n. 43480/2014
La motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto.
Cass. civ. n. 9752/2014
In tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà contenga una motivazione "per relationem" che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame. (Nella specie, il tribunale del riesame, nel richiamare e condividere le considerazioni svolte dal g.i.p., si era limitato - dinanzi a censure sulla credibilità dei dichiaranti, basate su una sentenza irrevocabile che ne aveva sancito l'inattendibilità - ad invocare i principi di autonomia della propria valutazione, e di scindibilità del dichiarato).
Cass. civ. n. 6779/2014
Incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, c.p.p. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante.
Cass. civ. n. 5566/2014
Non è viziata l'ordinanza del giudice che, nel respingere la richiesta presentata da più imputati di sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari, dia una motivazione "collettiva" delle ragioni della decisione, in quanto tale tipo di motivazione non viola l'obbligo di individualizzazione delle decisioni nei casi in cui la sovrapponibilità delle situazioni consenta anche una sovrapponibilità delle argomentazioni.
Cass. civ. n. 1269/2013
La motivazione di una sentenza che si limiti a trascrivere le intercettazioni senza alcuna valutazione critica e senza specificare le ragioni per le quali il loro contenuto dimostra una certa tesi può essere ritenuta sufficiente a condizione che la chiarezza delle conversazioni captate e la linearità della vicenda rendano la prova autoevidente.
Cass. civ. n. 14830/2012
In materia di misure cautelari personali non è nulla per difetto assoluto di motivazione l'ordinanza applicativa in cui risulti trasfusa integralmente ed alla lettera la richiesta del P.M., sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto incorporato, senza recepirlo acriticamente.
Cass. civ. n. 9236/2012
La segretezza della deliberazione in camera di consiglio non esige che i componenti dell'organo giudicante stiano in condizione di isolamento, e quindi di materiale segregazione, per tutto il periodo compreso dall'inizio al termine della deliberazione e non abbiano conseguentemente contatti, ovviamente nei momenti di interruzione della deliberazione, con persone estranee.
Cass. civ. n. 3154/2012
La nullità della sentenza per mancanza grafica della motivazione non incide sulla validità degli atti antecedenti, sicché alla rinnovazione dell'atto nullo deve provvedere il giudice che ha deliberato, con la conseguenza che il processo, ritornato nella fase post-dibattimentale, riprende il suo corso mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza.
Cass. civ. n. 2736/2012
Il sequestro probatorio deve essere necessariamente motivato considerando la natura delle cose sequestrate in relazione al reato per cui si procede, sicché, con riferimento al delitto di ricettazione di opere d'arte è necessario che il pubblico ministero spieghi compiutamente le ragioni probatorie del sequestro, qualora il rapporto pertinenziale tra la cosa ed il reato non sia di intuitiva evidenza. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto il provvedimento di sequestro probatorio carente della necessaria motivazione sul "fumus" del cosidetto "furto d'arte", trattandosi di beni privi della dichiarazione d'interesse culturale ex art. 13 D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, che ne rendesse evidente il rapporto pertinenziale).
Cass. civ. n. 858/2012
Il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore del condannato contumaciale, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, del procedimento a suo carico, così come é necessario che il giudice motivi la sua decisione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, pur essendo libero di valutare la sussistenza dei presupposti che la rendano necessaria.
Cass. civ. n. 16034/2011
È legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., purchè il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell'iter logico-giuridico alla base dell'adozione del titolo restrittivo.
Cass. civ. n. 9439/2011
La motivazione "per relationem", nella specie: di decreti d'intercettazione di urgenza, non implica la necessità della formale e fisica allegazione del documento specificamente richiamato, essendo sufficiente che quest'ultimo sia acquisito agli atti del procedimento ed esaminato dal giudice ai fini della valutazione che di volta in volta gli è demandata.
Cass. civ. n. 13385/2011
In materia di misure cautelari, non è nulla per difetto assoluto di motivazione l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva in cui risulti trasfusa integralmente ed alla lettera la richiesta del P.M., sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto incorporato, ritenendole coerenti alla sua decisione.
Cass. civ. n. 7651/2010
Ricorre il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti.
Cass. civ. n. 3287/2009
Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale, in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione.
Cass. civ. n. 7476/2008
La illeggibilità della sottoscrizione di ordinanza da parte del giudice non è causa di nullità dell'atto non rilevando, ai fini della validità formale dello stesso, l'identificazione, tramite la sottoscrizione, della persona fisica del giudice, peraltro agevolmente individuabile tramite i registri esistenti presso la cancelleria.
Cass. civ. n. 1533/2008
In tema di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125, comma terzo c.p.p. è soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata.
Cass. civ. n. 27787/2004
A differenza di quanto si verifica nel caso della sentenza, il cui dispositivo letto in udienza costituisce l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della Legge nel caso concreto, l'ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione adottata sicchè, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e motivazione, ma costituendo dette parti del provvedimento nel loro insieme la decisione, all'eventuale discrepanza esistente nel primo può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la corte d'appello aveva corretto, nelle forme di cui all'art. 130 c.p.p., il decreto di applicazione di una misura di prevenzione emesso dal tribunale sostituendo, nel dispositivo,l'indicazione della durata di detta misura da anni due ad anni tre, in conformità di quanto risultava dalla motivazione).
Cass. civ. n. 16886/2004
Al giudice dell'impugnazione è consentito motivare per relationem il provvedimento gravato purchè egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali: 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria «giustificazione» verso il provvedimento finale; 2) il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, risulti che le ritenga coerenti alla propria decisione e le condivida; 3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Nella fattispecie la Corte, accogliendo il ricorso, ha rilevato che il secondo dei parametri illustrati non era stato rispettato poichè il giudice di appello si era limitato a ricopiare testualmente la sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 22327/2003
Il giudice penale che abbia concorso, in camera di consiglio, alla deliberazione collegiale non può essere richiesto — trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio — di deporre come testimone in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l'obbligo di astenersi), limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del collegio, salvo il sindacato del giudice che procede circa l'effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto. Ne consegue che la testimonianza eventualmente resa, poiché acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, è inutilizzabile. (Fattispecie relativa a imputazione di concorso c.d. «esterno» in associazione di tipo mafioso).
Cass. civ. n. 12719/2003
Qualora il provvedimento del questore che impone l'obbligo di comparizione personale, nell'ufficio o comando di polizia competente, a soggetto destinatario di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. mod.) sia congruamente motivato con riferimento alle ragioni di necessità e urgenza imposte dall'art. 13, comma terzo, Cost. e ai fatti addebitabile, il provvedimento di convalida del Gip nel quale si richiama quello del questore attua una motivazione per relationem che è legittima in quanto ha come termine di raffronto un atto conosciuto dall'interessato e del quale è stata compiuta idonea valutazione.