Cass. civ. n. 114 del 03 gennaio 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Estinzione del processo - Eccezione - Termini per la formulazione ante l. n. 69 del 2009 - Conseguenze - Fattispecie.
In virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis, l'estinzione del giudizio deve essere sollevata dalla parte interessata con assoluta pregiudizialità; ne consegue che, nel caso in cui emerga dall'atto di citazione in riassunzione che la parte attrice non ha provveduto, nei termini stabiliti dal giudice o dalla legge, ad integrare il contraddittorio, l'eccezione di estinzione deve ritenersi tardivamente proposta ove non sollevata nella prima difesa utile, nella specie rappresentata dall'atto di costituzione in riassunzione, rimanendo irrilevante la circostanza che il giudice, in violazione dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a scadenza del termine avvenuta, abbia impropriamente assegnato un nuovo termine (nella specie, per notificare mediante pubblici proclami).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.
Legge del 2009 num. 69 art. 46 CORTE COST.