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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2954 del 27 febbraio 2003

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2954 del 27 febbraio 2003

Testo massima n. 1

Allorché le espressioni, in ipotesi sconvenienti od offensive, contenute in un atto di causa [ nella specie: in un ricorso per cassazione ] siano indirizzate al difensore che svolse il proprio patrocinio in favore della parte nel pregresso grado di giudizio, l’attuale difensore della medesima parte, non essendo destinatario di alcuna offesa, non ha interesse a formulare la domanda di risarcimento, dovendo questa essere presentata necessariamente in proprio; essa, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

Testo massima n. 2

In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula, del coniuge formalmente non acquirente e l’eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all’intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all’altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, nè sono elementi di per sè sufficienti ad escludere l’acquisto dalla comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall’altro coniuge, circa la natura personale del bene, se ed in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il secondo comma dell’art. 179 c.c. è norma limitativa dei casi di esclusione della comunione risultanti dalle lett. c ], d ] ed f ] del primo comma dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lett. c ], d ] ed f ], che detta esclusione risulti espressamente dall’atto di acquisto, allorchè l’altro coniuge partecipi al contratto. Da ciò consegue che di tal che, ove tale natura personale del bene manchi [ e tale mancanza si ha allorchè il bene, senza essere di uso strettamente personale o destinato all’esercizio della professione del coniuge, venga acquistato con danaro del coniuge stesso, ma non proveniente dalla vendita di beni personali ], la caduta in comunione legale non è preclusa dalle dette partecipazione e dichiarazione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio [ e non appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell’art. 179 c.c. ], salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia.

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