Cass. pen. n. 1144 del 07 novembre 2023
Testo massima n. 1
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE - Valutazione della qualità della partecipazione della parte civile al processo - Necessità - Ragioni - Mero deposito di conclusioni e nota spese - Condanna dell’imputato alle spese relative all’azione civile - Esclusione - Ragioni.
In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese.