Cass. pen. n. 1144 del 07 novembre 2023

Testo massima n. 1


SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE - Valutazione della qualità della partecipazione della parte civile al processo - Necessità - Ragioni - Mero deposito di conclusioni e nota spese - Condanna dell’imputato alle spese relative all’azione civile - Esclusione - Ragioni.


In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 22937 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 1

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE