Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7882 del 27 settembre 1994

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7882 del 27 settembre 1994

Testo massima n. 1

Posto che il patto commissorio va definito come l’accordo con cui il debitore destina in proprietà definitiva al proprio creditore, a soddisfo parziale o totale del proprio debito, un bene in garanzia per l’ipotesi di propria inadempienza, senza alcuna previsione di stima del suo valore in base ai valori correnti in quel momento, sia con riferimento ad un debito che viene assunto contemporaneamente alla stipula dell’accordo, sia in relazione ad un debito precedentemente sorto, che venga prorogato, è nulla, poiché se anche non integra direttamente la previsione di cui all’art. 2744 c.c., costituisce comunque un mezzo per conseguire il risultato vietato da tale norma, la vendita ad effetti traslativi immediati, che conclusa a garanzia di un debito preesistente del venditore e per un prezzo ad esso corrispondente, sia sottoposta alla condizioni risarcitoria dalla successiva alienazione dello stesso bene ad un terzo per un maggiore prezzo con il conseguente pagamento del debito ed il trattenimento dell’eventuale supero da parte dell’originario alienante.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze