Cass. civ. n. 11464 del 29 aprile 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Fallimento - Richiesta di rimborso di credito IVA maturato nel corso di procedura concorsuale - Opponibilità in compensazione, da parte dell’Ufficio, di crediti "omogenei" - Ammissibilità - Fondamento - Onere della prova.


L'Amministrazione finanziaria, se è presentata istanza di rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una procedura concorsuale e successivamente ceduto, può legittimamente opporre in compensazione al cessionario istante crediti erariali "omogenei", cioè maturati anch'essi dopo l'inizio della procedura concorsuale, non ostando alla compensazione gli effetti esdebitatori riconnessi alla chiusura della procedura medesima; in tal caso, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire in giudizio la prova dell'esistenza dei crediti erariali opposti in compensazione, non essendo sufficiente la produzione di semplici estratti di ruolo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16779 del 2021

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.

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