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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1292 del 6 febbraio 1998

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1292 del 6 febbraio 1998

Testo massima n. 1

Anche se per la vendita di un veicolo non è necessario il consenso dell’altro coniuge in regime di comunione legale dei beni [ art. 159 c.c. ] essendo sufficiente la dichiarazione autenticata del trasferimento verbale del venditore per l’iscrizione o la trascrizione nel P.R.A. [ artt. 13 e 16 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 ], tale bene tuttavia entra automaticamente nel patrimonio di entrambi i coniugi [ art. 177 lett. a, c.c. ], pur essendo consumabile e oneroso, salvo che il giudice del merito ne accerti la natura personale [ art. 179 lett. c ] e d ], c.c. ].

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