Cass. civ. n. 1147 del 16 gennaio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Esenzioni ex art. 67, comma 3,lett. d), l.fall. - Applicabilità ai casi di revocatoria ordinaria - Condizioni.


In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 3778 del 2019

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D

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