Cass. civ. n. 6849 del 24 marzo 2011

Testo massima n. 1


Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c. con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed onorari ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio.

Testo massima n. 2


In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio (nella specie, del mandatario sulle cose del mandante detenute per l'esecuzione dell'incarico), essendo il privilegio accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale soltanto costituisce l'elemento essenziale che lo caratterizza, l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale è irrilevante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, non incidendo né sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso; sicché la verifica dell'esistenza del bene oggetto del privilegio non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.

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