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Art. 2751 bis — Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane

Art. 2751 bis — Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

  1. 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
  2. 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera [ intellettuale ] dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
  3. 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
  4. 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765;
  5. 5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
  6. 5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;
  7. 5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11917/2018

L’insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.

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Cass. civ. n. 28830/2017

l privilegio dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo a servizi di trasporto, per crediti insorti in favore di un consorzio di imprenditori il quale non espleti direttamente i servizi medesimi, essendo irrilevante che il consorzio si limiti a ripartire detti servizi con successivi contratti di subtrasporto fra i singoli consorziati, ovvero stipuli tali contratti in rappresentanza dei singoli consorziati, i quali conferiscono mandato in tal senso.

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Cass. civ. n. 23584/2017

In tema di insinuazione al passivo, deve essere riconosciuta la natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. nel caso di convenzione stipulata da ASL con autorizzazione per i propri dipendenti allo svolgimento di attività didattica retribuita in orario non lavorativo in favore di un soggetto privato (nella specie, ente di formazione di un’organizzazione sindacale successivamente sottoposto ad amministrazione straordinaria), poiché tali attività sono da ritenere prestazione di opera professionale, sebbene il credito sia fatto valere da un soggetto diverso dal prestatore, sempre che ricorra la prova della riferibilità del credito alla prestazione svolta personalmente dal professionista dipendente della ASL.

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Cass. civ. n. 20390/2017

In tema di ammissione allo stato passivo fallimentare, la causa del privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n.1, va individuata nella natura retributiva delle somme oggetto della relativa domanda, che va riconosciuta agli accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali che il datore di lavoro ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile, diversamente dai contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori alla Cassa medesima, che sono finalizzati a dotare la Cassa di previdenza delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali e ai quali non può dunque riconoscersi natura retributiva.

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Cass. civ. n. 23426/2016

Il lavoratore non può chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dei contributi non versati, salvo che per la quota a suo carico, la quale, infatti, a titolo di sanzione, grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva. Ne consegue che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev’essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell’art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo.

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Cass. civ. n. 22147/2016

I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa, in sede di accertamento del passivo fallimentare, al privilegio previsto dall’art. 2751 bis, n. 5, c.c. sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l’apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del predetto privilegio, non è possibile il ricorso a parametri diversi da quelli indicati, collegati a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro dei soci e capitale investito.

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Cass. civ. n. 6285/2016

La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione.

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Cass. civ. n. 4769/2014

Il credito costituito dal compenso in favore dell’amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che egli non fornisce una prestazione d’opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d’opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l'”opus” (e cioè l’amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d’opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa.

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Cass. civ. n. 1740/2014

In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall’avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli “ultimi due anni di prestazione” previsto dall’art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.

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Cass. civ. n. 7433/2012

L’art. 2751 bis n. 3 c.c., nel testo introdotto dall’art. 2 della legge n. 426 del 1975, nell’accordare il privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione anche se il creditore che esercita l’attività di agenzia sia una società non iscritta nel ruolo degli agenti, poiché ha riferimento alla sola causa del credito originata da detto rapporto, omettendo qualunque riferimento alla qualità personale del creditore; proprio in ragione di tale collegamento tra privilegio e causa del credito, la citata previsione, sebbene collocata nel contesto di una disposizione che valorizza l’apporto personale del creditore, non è in contrasto con l’art. 3 della Cost., per la parificazione tra profitto ricavato dall’agente in forma societaria e salario, né determina la necessità di distinguere tra società di persone e società di capitali e di verificare la preminenza del fattore personale su quello organizzativo.

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Cass. civ. n. 6849/2011

Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell’art. 2751 bis, n. 2, c.c. con riferimento alle voci qualificabili quali “diritti” ed onorari ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di “retribuzione dei professionisti” di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio.

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Cass. civ. n. 21652/2010

Il privilegio di cui al n. 5 bis all’art. 2751 bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell’impresa e della struttura organizzativa, non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore, (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall’attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore. Pertanto la tutela creditizia privilegiata non solo abbraccia la vendita dei prodotti che siano riconducibili all’attività dei soci della cooperativa, quale che sia l’entità del loro apporto lavorativo personale, e l’attività di trasformazione delle imprese consorziate, ma può anche estendersi ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico, purché, trattandosi di operazioni corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sussiste e sia dimostrabile il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa.

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Cass. civ. n. 22439/2009

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751 bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con alta professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva escluso l’ammissione al passivo in via privilegiata del credito relativo al compenso dovuto per l’attività professionale prestata da un avvocato, senza accertare se l’inserimento di quest’ultimo in un’associazione professionale fosse tale da escludere il carattere personale del rapporto con il cliente poi fallito).

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Cass. civ. n. 3380/2008

In tema di privilegio generale sui mobili per le provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia l’art. 275 bis n. 3 c.c. trova applicazione solo nei rapporti tra l’agente ed il preponente; ne consegue che la predetta causa di prelazione non spetta alla cassa di previdenza degli agenti creditrice in proprio verso la impresa di assicurazione, nella specie messa in liquidazione coatta amministrativa, per i contributi, lasciati in deposito presso la seconda ma dovuti da questa alla prima, non realizzando tale credito le fattispecie dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 c.c., né le forme sostitutive previste dalla contrattazione collettiva, che presuppongono la cessazione del contratto di agenzia tra preponente ed agente.

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Cass. civ. n. 8352/2007

Il privilegio generale sui mobili riconosciuto dall’art. 2751 bis, n. 4; c.c. ai «crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonnhé i crediti del mezzadro o del colono indicati nell’art. 2765» si riferisce ad un autonomo contratto di compravendita di prodotti agricoli concluso dal coltivatore diretto con un terzo, senza che ricorra un qualche collegamento della vendita con ulteriori contratti. La norma non trova pertanto applicazione alla diversa situazione del conferimento dei prodotti ad una cooperativa, di cui il coltivatore diretto sia socio, atteso che in tal caso il contratto di compravendita si innesta su un rapporto di carattere associativo, che se da un lato lo obbliga al conferimento del prodotto per consentire alla società il perseguimento dei fini istituzionali, dall’altro lo rende partecipe dello scopo dell’impresa collettiva, e corrispondentemente gli attribuisce poteri, diritti — di concorrere alla formazione della volontà della società, di controllo sulla gestione sociale, ad una quota degli utili ? e specifici vantaggi, fra i quali quello di poter collocare la propria merce sul mercato a condizioni più vantaggiose. L’eventuale estensione del privilegio in parola al creditore che conferisca i propri prodotti alla cooperativa di cui è socio comporterebbe un’inammissibile soddisfacimento preferenziale dei diritti dei soci sul patrimonio della società di cui gli stessi soci fanno parte, ed una corrispondente compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire, sicché non può ritenersi fondata l’eccezione di legittimità costituzionale della disposizione in riferimento al principio di ragionevolezza ed agli artt. 35 e 45 Cost.

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Cass. civ. n. 24052/2006

Ha privilegio generale sui mobili, ai sensi del n. 1 dell’art. 2751 bis c.c., in relazione all’art. 2749 c.c., e può essere fatto valere con tale prelazione nel fallimento, a mente dell’art. 54 R.D. n. 267 del 1942, il credito per spese, competenze e onorari attribuiti al difensore distrattario in esito al giudizio di esecuzione forzata incolto per il soddisfacimento di credito di lavoro subordinato riconosciuto da sentenza irrevocabile nei confronti del soggetto in seguito fallito.

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Cass. civ. n. 17396/2005

Il privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 5 c.c. per i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d’opera, neppure in via di interpretazione estensiva. Infatti, la ratio del privilegio previsto dalla succitata norma è di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, alla quale è riconducibile quella svolta nell’esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, per l’opzione in tal senso espressa dal legislatore, evidentemente fondata anche sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell’attività lavorativa e sull’inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso; nell’appalto d’opera concorrono, invece, nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura di materia prima e le spese generali connesse all’attività di impresa, sicché l’impossibilità di individuare l’incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l’attività lavorativa non consentono, mediante l’interpretazione estensiva, di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto. Il privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 5 c.c. per i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non é applicabile al credito per compenso di appalto d’opera, neppure in via di interpretazione estensiva. Infatti, la ratio del privilegio previsto dalla succitata norma é di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, alla quale é riconducibile quella svolta nell’esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, per l’opzione in tal senso espressa dal legislatore, evidentemente fondata anche sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell’attività lavorativa e sull’inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso; nell’appalto d’opera concorrono, invece, nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura di materia prima e le spese generali connesse all’attività di impresa, sicché l’impossibilità di individuare l’incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l’attività lavorativa non consentono, mediante l’interpretazione estensiva, di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto.

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Cass. civ. n. 994/2005

Il privilegio generale sui mobili, previsto dall’art. 2751 bis c.c. per le prestazioni di lavoro, subordinato può essere utilmente invocato dai soci lavoratori che siano anche dipendenti della cooperativa, alla stregua dell’art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 2001, n. 142. recante norma di interpretazione autentica delle disposizioni nel medesimo comma richiamate, che estende ai soci lavoratori di cooperative di lavoro, nei limiti del trattamento economico di cui all’art. 3. primo e secondo comma, lettera a), della citata legge, il privilegio generale sui mobili. Infatti l’art. 1, terzo comma della medesima legge, dopo aver previsto, per il socio lavoratore di cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale), con cui contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, dispone, nella seconda parte, che dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano «i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici» rispettivamente previsti dalla medesima legge e, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

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Cass. civ. n. 3744/2004

In tema di crediti privilegiati in favore delle cooperative agricole, in relazione al riconosciuto rango privilegiato dei crediti delle cooperative agricole per i corrispettivi i della vendita dei prodotti, avvenuto attraverso l’introduzione, nell’art. 2751 bis c.c., delle disposizioni contenute il numero 5 bis (
ex art. 18, comma secondo, della legge n. 59 del 1992) la seconda parte della disposizione di cui all’art. 1 della legge n. 44 del 1994, che estende il privilegio a tali crediti, anche se sorti prima dell’entrata in vigore della legge n. 59 del 1992, va interpretata nel senso che il riconoscimento del privilegio riguarda anche i crediti già insinuati al passivo del fallimento prima dell’entrata in vigore della legge del 1992, a condizione che la procedura concorsuale sia ancora in corso alla data di vigenza della legge stessa, ossia che non si sia già conclusa la ripartizione finale dell’attivo. (Nell’enunciare tale principio la Corte ha affermato che l’interpretazione proposta trova riscontro anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 1983, che aveva esaminato una disposizione analoga a quella indicata).

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Cass. civ. n. 8765/2002

Con riferimento al privilegio generale sui mobili accordato ai crediti collegati al rapporto di lavoro subordinato dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c., la sentenza n. 326 del 1983 della Corte cost., che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non comprendeva i crediti del lavoratore per il risarcimento dei danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro, va intesa nel senso che fra i crediti sono inclusi quelli per il risarcimento del danno morale. Ciò in quanto la pronuncia resa proprio in relazione ad un giudizio nel quale il lavoratore chiedeva il riconoscimento del privilegio anche per il credito relativo al risarcimento del danno morale subito a causa dell’infortunio, muovendo dalla già intervenuta inclusione di crediti di carattere risarcitorio fra quelli assistiti da un privilegio originariamente previsto solo per i crediti di natura retributiva, ha ravvisato disparità di trattamento nella comparazione di pretese aventi tutte carattere risarcitorio (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, partendo dall’erronea premessa chela pronuncia della Corte costituzionale avesse esteso il privilegio alle pretese risarcitone concernenti i danni causati da infortuni sul lavoro in un’ottica di protezione dei crediti di natura «retributiva», aveva escluso potesse fruire della garanzia apprestata dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c., il credito relativo al risarcimento del danno morale, in quanto non riferibile alla lesione di un interesse patrimoniale del lavoratore).

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Cass. civ. n. 4585/2001

Con l’art. 18, secondo comma, legge 31 gennaio 1992, n. 59, aggiuntivo del n. 5 bis all’art. 2751 bis c.c., il legislatore ha voluto superare la distinzione tra cooperative – e consorzi tra loro – di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell’impresa e della struttura organizzativa ai fini dell’esistenza del privilegio del credito, fondato, diversamente dalla ratio della legge 29 luglio 1975, n. 426, introduttiva (art. 2) dell’art. 2751 bis c.c., sulla natura di esso piuttosto che sulla tutela del lavoro dei soci, che per statuto, secondo l’espressa previsione dell’art. 4 della medesima legge, possono essere anche sovventori, essendo anche in tal caso salvaguardato il criterio della cooperazione, funzione sociale costituzionalmente protetta (art. 45 Cost.).

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Cass. civ. n. 15785/2000

In tema di fallimento, ai fini dell’ammissione al passivo di un credito in via privilegiata anziché chirografaria, ex art. 2751 bis, c.c., la qualifica dell’impresa individuale come artigiana — cui si estende la disciplina relativa alla società artigiana di cui all’art. 3 della legge n. 443 del 1985 — postula la preminenza del fattore lavoro sul capitale investito, e la prevalenza del lavoro personale, connotato anche dal carattere della manualità, del titolare dell’impresa nel processo produttivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non congruamente motivata la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la configurabilità della qualifica di artigiano in capo al titolare di una impresa di autotrasporti assegnando valenza risolutiva alla circostanza che questi svolgesse una funzione di organizzazione del lavoro dei dipendenti e non si applicasse alla guida di automezzi, senza compiere alcuna valutazione in ordine alla deduzione, da parte dello stesso, di avere svolto attività manuale, in termini di carico, scarico e stoccaggio delle merci trasportate, e di manutenzione degli automezzi, avuto riguardo alla esiguità del numero dei dipendenti dell’impresa).

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Cass. civ. n. 7309/2000

L’art. 2751 bis n. 2 c.c., introdotto dall’art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, in base al quale le retribuzioni del professionista e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale, dovute per gli «ultimi due anni di prestazione», sono assistite da privilegio generale sui mobili, comporta, in caso di fallimento del debitore, che il privilegio medesimo è invocabile per tutti i crediti inerenti all’ultimo biennio dell’attività professionale, ancorché anteriori al biennio precedente l’apertura della procedura concorsuale (a differenza del privilegio prima contemplato dall’art. 2751 n. 5 c.c., da intendersi limitato all’anno antecedente la dichiarazione di fallimento).

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Cass. civ. n. 5635/2000

Il n. 5 bis introdotto dall’articolo 18, n. 2, della L. 31 gennaio 1992, n. 59, prescindendo dal lavoro dei soci e dalla sua prevalenza sul capitale investito, tutela l’attività della cooperativa in sé considerata, garantendo, nei limiti del possibile, l’effettivo incasso dei corrispettivi conseguenti a tali attività. Di conseguenza irrilevante deve ritenersi ogni valutazione in ordine alla produzione e lavoro che caratterizza il privilegio di cui al n. 5, dovendosi al contrario esaminare e accertare se il credito, in riferimento al quale si invoca il privilegio, sia conseguente alla vendita di prodotti che i consorzi abbiano ricevuto dalle cooperative agricole consorziate, per la loro commercializzazione, o che abbiano provveduto a trasformare.

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Cass. civ. n. 5002/2000

Il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d’opera per il lavoro personale svolto, in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; quest’ultima ipotesi necessariamente ricorre nel caso di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa nella forma della società semplice.

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Cass. civ. n. 3031/2000

In tema di crediti nei confronti di consorzio agrario, derivanti dal conferimento di prodotti agricoli, la mancata riscossione della relativa somma, accompagnata dalla circostanza della corresponsione di interessi sulla stessa da parte del consorzio, non integra di per sé, in assenza della prova di un rapporto di deposito finanziario, distinto da quello di conferimento, una ficta traditio, idonea alla costituzione di un deposito irregolare, o alla novazione del precedente rapporto. Ne consegue che, in detta ipotesi, il credito derivante da detto conferimento non si trasforma in un diverso credito, e, pertanto, continua ad avere privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 4, c.c.

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Cass. civ. n. 9475/1999

Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2751 bis n. 2 c.p.c. disposta dalla sentenza della Corte costituzionale 26 gennaio 1998, n. 1 nella parte in cui limitava il privilegio da esso previsto al prestatore d’opera intellettuale, tale privilegio compete a qualsiasi prestatore d’opera, indipendentemente dalla qualificazione come intellettuale della sua prestazione. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo ad un prestatore d’opera che era stato ammesso in via chirografaria e non privilegiata al passivo di un fallimento, anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale, sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione).

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Cass. civ. n. 92/1999

Ai compensi dovuti ai professionisti si applica il privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., anche nel caso che gli stessi spettino in base a rapporto di collaborazione caratterizzato da prestazione d’opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., poiché il privilegio di cui al n. 1 del citato art. 2751 bis (articolo formulato in epoca successiva alla riforma del rito processuale del lavoro) è applicabile, in base alla chiara formulazione della relativa disposizione, solo ai crediti dei prestatori di lavoro subordinato.

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Cass. civ. n. 12054/1998

Le disposizioni di cui all’art. 2751 bis c.c., introdotto dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, relative al privilegio generale sui mobili sono applicabili anche in relazione ai crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi, per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti.

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Cass. civ. n. 6704/1998

Il privilegio generale sui mobili di cui al n. 5 bis dell’art. 2751 bis c.c., introdotto dall’art. 18, comma 2, della legge n. 59 del 1992 con riferimento ai crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti, si colloca (attesa, tra l’altro, la scelta del numero, 5 bis anziché 6) nello stesso grado del precedente n. 5 della stessa norma (crediti dell’impresa artigiana e delle cooperative di produzione agricola), avendo il legislatore inteso, così, superare la pregressa distinzione tra cooperative agricole di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative agricole per la trasformazione dei prodotti costituite fra imprenditori agricoli, (intenzionalmente) omettendo, di conseguenza, di provvedere alla collocazione del nuovo privilegio tramite opportuna integrazione dell’art. 2777 c.c., con conseguente parificazione del relativo trattamento.

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Cass. civ. n. 456/1998

Ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c., relativa al privilegio generale mobiliare per crediti riconosciuto alle imprese artigiane, la qualificazione in termini di «attività artigiana» dell’attività imprenditoriale (in mancanza di una definizione del concetto di artigiano contenuta nel codice civile) deve compiersi, con riferimento al periodo di vigenza della legge n. 860 del 1956 (poi abrogata dalla legge quadro n. 443 del 1985), sulla base del disposto degli artt. 1, 2, 3 della legge stessa, costituenti naturale integrazione (e, cioè, specificazione ed ampliamento) della norma di cui all’art. 2083 c.c. tanto sotto il profilo qualitativo (esercizio di attività economica di tipo commerciale) che dimensionale. L’impresa artigiana non è, conseguentemente, soltanto quella in possesso dei requisiti per l’iscrizione di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge 860/56, risultando, invece, necessaria, per la corretta predicabilità della sua esistenza, una indagine circa la reale portata del concetto di «prevalenza», da rapportarsi, inevitabilmente all’attività dell’imprenditore artigiano all’interno del processo produttivo (art. 1 lett. b, art. 2 comma primo legge 443/85), e potendosi, per l’effetto, definirsi artigiana, e non capitalistica, l’impresa considerata sotto il profilo della remunerazione, ricavata dal suo titolare, che dovrà configurarsi come guadagno assimilabile ad un reddito da lavoro (con la maggiorazione dovuta al rischio d’impresa) e giammai assurgere al rango di vero e proprio profitto.

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Cass. civ. n. 4108/1997

Il privilegio dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro, in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo ad appalti per l’esecuzione di impianti di riscaldamento, per crediti che insorgano a favore di un consorzio di artigiani installatori termoidraulici, il quale non espleti direttamente l’esecuzione delle opere, ma si limiti ad assumere il lavoro che viene poi eseguito dalle singole imprese consorziate.

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Cass. civ. n. 2420/1996

Il privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 1, c.c., si applica ai soli casi di crediti concernenti retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai lavoratori subordinati; la norma suddetta, non suscettibile di interpretazione estensiva, non può applicarsi pertanto ai crediti derivanti da un rapporto di lavoro parasubordinato atteso che tale rapporto, al quale fa riferimento l’art. 409, n. 3, c.p.c., pur essendo accomunato al rapporto di lavoro subordinato per quanto attiene alla disciplina processuale delle relative controversie, rimane tuttavia da questo distinto in relazione alla sussistenza di molteplici, profonde ed incisive differenziazioni, le quali non consentono l’indiscriminata estensione al primo di ogni forma di tutela specificamente prevista per il secondo.

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Cass. civ. n. 840/1995

La causa, intanto privilegia il credito, in quanto sussistano, in concreto, le ragioni per accordare il trattamento preferenziale che, per contro, non ha ragion d’essere non solo quando si è del tutto fuori dello schema tipico previsto dal legislatore, ma anche quando allo schema tipico previsto in astratto non corrispondono, in concreto, quelle caratteristiche del credito che hanno determinato, in sede di formazione della norma, il trattamento preferenziale in ragione della causa del credito. Pertanto, la presenza di elementi propri della cooperativa di produzione e lavoro non è risolutiva ai fini dell’attribuzione del privilegio di cui al n. 5 dell’art. 2751 bis c.c. per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, se detti elementi non abbiano la prevalenza sugli altri dati caratterizzanti la cooperativa sicché resti, in concreto, protetta la causa del credito, secondo le scelte del legislatore. (Nella specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la natura privilegiata di un credito di una cooperativa di produzione e lavoro per il fatto che utilizzazione del capitale finanziario accumulato e del lavoro dei non soci risultava preponderante rispetto alla attività degli associati).

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Cass. civ. n. 10318/1992

Il credito di un’associazione di categoria nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi sindacali che il dipendente abbia deciso di versare, con ritenuta sul salario, secondo la previsione dell’art. 26 secondo comma della L. 20 maggio 1970, n. 300 e mediante la «delega» all’uopo contemplata dai contratti collettivi, non gode del privilegio generale accordato a quest’ultimo dall’art. 2751 bis n. 1 c c., trattandosi di un diritto autonomo, che discende ex lege dal suddetto atto negoziale del lavoratore (atto non qualificabile né come cessione di credito, in considerazione della sua unilateralità e revocabilità, né come delegatio solvendi, in considerazione del suo carattere vincolante per il datore di lavoro), senza che ciò comporti violazione dell’art. 3 della Costituzione.

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