Cass. civ. n. 1149 del 17 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di sospensione dell'atto impugnato - Omessa pronuncia e decisione senza ritardo del merito della controversia - Violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento


In tema di contenzioso tributario, il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa del contribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, viene meno con la decisione di merito.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8510 del 2010

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 com. 7 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE