Cass. civ. n. 22891 del 30 ottobre 2007

Testo massima n. 1


La rappresentanza in giudizio per atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell'articolo 180 c.c., ad entrambi i coniugi, e quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretta alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, quelle relative ai diritti di obbligazione — come nella specie, discutendosi dell'inadempimento dell'impresa commissionata alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento e rifiniture nell'appartamento di proprietà coniugale —, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.

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