Art. 180 – Codice civile – Amministrazione dei beni della comunione
L'amministrazione dei beni della comunione [177, 1105] e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi [182; 102 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 27637/2024
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Cass. civ. n. 24527/2024
In tema di concordato preventivo, l'art. 180, quarto comma, l.fall., laddove consente al tribunale, ai fini dell'omologazione, di surrogarsi all'amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione alla proposta concordataria, ha natura di norma eccezionale e, stante la sua conseguente stretta interpretazione, non si applica a ragioni di credito diverse da quelle propriamente spettanti ai predetti enti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che la disciplina del cram down giudiziale si applichi agli oneri di riscossione - c.d. "aggio"-, poiché essi riguardano il rapporto tra l'ente impositore e l'ente strumentale alla riscossione e non il contribuente).
Cass. civ. n. 21050/2024
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 18826/2024
In tema di concordato preventivo, il provvedimento che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente presentata ai sensi dell'art. 161, comma 4, l.fall. non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non definitiva, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, ben potendo il proponente far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto mediante l'opposizione all'omologazione della proposta del debitore.
Cass. civ. n. 17091/2024
In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione.
Cass. civ. n. 16932/2024
In tema di concordato preventivo, il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio ex art. 180 l.fall. non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato è sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento e può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall.
Cass. civ. n. 16514/2024
In tema di esecuzione, il rigetto della richiesta - corredata da adeguata certificazione sanitaria - di disporre una perizia sulla capacità dell'esecutato di partecipare coscientemente al procedimento è causa di nullità, in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi senza la presenza dell'interessato, detta verifica è funzionale all'eventuale nomina di un curatore speciale che ne assicuri la necessaria tutela processuale, ai sensi dell'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (Conf.: n. 1643 del 1993,
Cass. civ. n. 15675/2024
L'opposizione della difesa dell'imputato alla rinnovazione istruttoria da disporsi ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla quale sia seguita, in assenza della predetta rinnovazione, una sentenza di appello sfavorevole all'imputato non costituisce concausa della nullità per violazione del citato art. 603, comma 3-bis, in quanto l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., richiede che la condotta dolosa o colposa induca in errore il giudice sul fatto e non sul diritto.
Cass. civ. n. 14868/2024
In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare".
Cass. civ. n. 14028/2024
In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura, ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, un rapporto di servizio comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica, sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti; il comma 1-ter dello stesso art. 4, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 - intervenuto ad individuare il gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta, con efficacia estesa, ex art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 - detta norme di natura sostanziale con ricadute indirette sulla giurisdizione, attratta così al giudice tributario a far tempo dalla loro entrata in vigore. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione dell'art. 5 c.p.c., ha confermato la giurisdizione del giudice contabile sussistente al momento della proposizione della domanda, essendo la disciplina innovativa entrata in vigore quando il giudizio era già pendente).
Cass. civ. n. 13081/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).
Cass. civ. n. 9914/2024
In tema di nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformità al principio del "favor defensionis").
Cass. civ. n. 6187/2024
In tema di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva, rivestendo la qualifica di responsabile di imposta, ai sensi dell'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, è obbligato al relativo pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, per cui, ove quest'ultimo non abbia versato l'ammontare corrispondente, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, richiedendo il pagamento dell'imposta e della sanzione.
Cass. civ. n. 3313/2024
In tema di rapporti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965 – da considerare norma di stretta interpretazione in quanto apporta speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Ne deriva che il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato, non potendo quest'ultimo qualificarsi come contratto agrario.
Cass. civ. n. 1624/2024
In tema di sanzioni amministrative a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità della società per l'abusivo utilizzo di informazione privilegiata commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione applicabile "ratione temporis" anteriormente alle modifiche ex d.lgs. n. 107 del 2018, si configura anche nel caso in cui gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati di altro paese dell'Unione Europea, coprendo la previsione tutte le condotte oggetto dell'illecito di cui all'art. 187 bis del medesimo TUF.
Cass. civ. n. 1615/2024
In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado.
Cass. civ. n. 1033/2024
L'istituto del c.d. cram down fiscale, disciplinato nell'art. 180, comma 4, l.fall., non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l.fall. (art. 180, comma 4, cit.), ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3,), a seconda che siano proposte o meno opposizioni.
Cass. civ. n. 50092/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale, in caso di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza fissata ex art. 409 cod. proc. pen., conclusasi con ordinanza di imputazione coatta, dichiari la nullità del solo decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché dichiarare anche la nullità dell'ordinanza di imputazione coatta e disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la celebrazione dell'udienza ai sensi del citato art. 409 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 49964/2023
Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente).
Cass. civ. n. 49717/2023
La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 48275/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva omesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).
Cass. civ. n. 48102/2023
In tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio.
Cass. civ. n. 47308/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 45287/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.
Cass. civ. n. 42342/2023
Determina una nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, in quanto ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza, atteso che, ove non sia possibile desumere l'ora dal ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura della stessa stabilito in via generale dal dirigente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nullità conseguente alla mancata indicazione dell'ora di comparizione fosse sanata dalla presenza, nell'udienza camerale, del difensore, che, pur eccependo l'irregolarità del decreto e dell'avviso di fissazione dell'udienza, aveva esercitato la difesa nel merito, senza chiedere termine a difesa, mentre l'imputato assente non aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 40434/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 37981/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, nelle proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 37875/2023
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).
Cass. civ. n. 34598/2023
In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
Cass. civ. n. 32910/2023
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine per la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità generale a regime intermedio che non è sanata dalla rinuncia a comparire dello stesso, ove il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità indicando le ripercussioni che il mancato rispetto del termine ha ingenerato sull'effettività e adeguatezza della difesa.
Cass. civ. n. 27880/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 27772/2023
In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all'assemblea dell'altro coniuge comproprietario).
Cass. civ. n. 27546/2023
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Cass. civ. n. 26222/2023
La previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre il vizio. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale).
Cass. civ. n. 20035/2023
La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita.
Cass. civ. n. 18797/2023
Il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui, disposta la riunione ad altro procedimento, sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini relativo a tutti i reati per cui si procede e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive).
Cass. civ. n. 17103/2023
In tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile.
Cass. civ. n. 16286/2023
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria, diversamente valutando la deposizione di un testimone, non è tenuto a procedere alla nuova audizione dello stesso, nel caso in cui le parti, dopo che sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa, vi abbiano concordemente rinunciato, prestando il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 15657/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 15230/2023
In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, riguardano necessariamente, non sono solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori, che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria. (Fattispecie nella quale, nel contesto di un'operazione di scissione societaria, i creditori non sono stati informati della cessione di una partecipazione societaria che ha consentito ad un bene immobile di ingente valore di uscire dal perimetro dell'attivo patrimoniale della società proponente un concordato con cessione dei beni).
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 12681/2023
In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.
Cass. civ. n. 3844/2023
Al personale civile del Ministero della difesa, per il periodo di servizio all'estero, non va corrisposta, in aggiunta all'assegno di sede, l'indennità integrativa speciale e ciò in quanto a detti dipendenti, per effetto del rinvio contenuto, dapprima, nell'art. 4 della l. n. 838 del 1973 e, poi, nell'art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010, si applica l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, come autenticamente interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif, dalla l. n. 148 del 2011.
Cass. civ. n. 2332/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio - da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero - deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 363/2023
In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 23819/2022
La ricezione da parte di uno solo dei coniugi di una somma di denaro in restituzione di un prestito concesso con beni della comunione costituisce non un atto idoneo ad obbligare la comunione o a depauperarla, ma al contrario un atto conservativo, e quindi anche sotto questo profilo, il pagamento effettuato al singolo componente della comunione è liberatorio, sulla base dell'art. 180 c.c.
Cass. civ. n. 18707/2021
Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione.
Cass. civ. n. 21650/2019
In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui agli artt. 180 e ss. c.c., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione. Pertanto, l'annullamento dell'atto, per violazione della regola dell'operare congiunto dei coniugi - la cui osservanza è necessaria ai fini della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione - può essere chiesto dal coniuge che non ha dato il necessario consenso, quando si tratta di negozi ad efficacia reale od obbligatoria diretti all'alienazione o alla costituzione di diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, mentre non colpisce gli atti di acquisto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il richiamo alla disciplina del termine annuale dell'azione di annullamento ex art. 184 c.c., dettato in tema di atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge, non fosse pertinente, perché l'attrice aveva agito non per l'annullamento di una compravendita, ma per rivendicare la sua quota del 50% sull'operato acquisto, sul presupposto della piena validità ed efficacia di quell'atto nella vigenza del regime patrimoniale di comunione legale).
Cass. civ. n. 20439/2019
Per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2014).
Cass. civ. n. 13634/2015
In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato. Ne consegue che il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova rispetto all'acquisto di un bene non personale effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a), cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 19/03/2012)
Cass. civ. n. 9304/2015
Nel caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., stante la sua facoltà di intervenire nel processo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 08/07/2010).
Cass. civ. n. 6091/2015
In materia di esecuzione forzata, qualora uno dei coniugi in comunione legale abbia acquistato da solo un immobile, il coniuge rimasto estraneo all'aggiudicazione, sebbene litisconsorte necessario in tutte le controversie aventi ad oggetto diretto e immediato il diritto dominicale, non riveste tale qualità nell'opposizione agli atti esecutivi con cui si denuncia l'illegittimità del decreto di trasferimento, poiché l'acquisto della comproprietà del bene "ope legis" non attribuisce a tale soggetto la veste di parte del negozio acquisitivo. (Rigetta, Trib. Salerno, 09/09/2011).
Cass. civ. n. 17021/2014
Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione. (Rigetta, App. Bari, 28/06/2012).
Cass. civ. n. 10846/2014
In tema di locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, il riscatto previsto dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, va tempestivamente esercitato dall'avente diritto alla prelazione anche nei confronti del coniuge dell'acquirente, che sia in regime di comunione legale al momento dell'acquisto, e a tal fine l'integrazione del contraddittorio nel giudizio intrapreso tempestivamente nei confronti del solo acquirente non è idoneo ad impedire la decadenza dal diritto di riscatto, se sia già inutilmente decorso il termine di sei mesi dalla trascrizione del contratto. (Rigetta, App. Lecce, 04/10/2007).
Cass. civ. n. 18123/2013
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 c.c., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.
Cass. civ. n. 7271/2008
Nell'ipotesi di comunione legale dei coniugi ex art. 177 c.c. non può ravvisarsi alcun potere di rappresentanza reciproca in capo ai coniugi stessi, non prevedendo nessuna norma tale potere ed anzi, mentre, ai sensi dell'art. 177, primo comma lett. a), c.c., gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio costituiscono ipso iure oggetto della comunione, l'art. 180, secondo comma, c.c. stabilisce che il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nonché la stipula dei contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ai coniugi. Ne consegue che la tempestività della domanda di riscatto proposta ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978 va verificata anche nei confronti del coniuge dell'acquirente in comunione legale che non ha partecipato all'atto di trasferimento.
Cass. civ. n. 22891/2007
La rappresentanza in giudizio per atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell'articolo 180 c.c., ad entrambi i coniugi, e quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretta alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, quelle relative ai diritti di obbligazione — come nella specie, discutendosi dell'inadempimento dell'impresa commissionata alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento e rifiniture nell'appartamento di proprietà coniugale —, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.
Cass. civ. n. 19167/2005
Nella comunione legale tra coniugi, l'agire disgiunto dei medesimi per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione è comprensivo della facoltà di agire in giudizio a tutela del bene comune (nella specie, proponendo azione giudiziale a tutela del diritto comune al risarcimento del danno).
Cass. civ. n. 5526/2005
Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dei beni della comunione tra i coniugi, in relazione alla quale può agire in giudizio anche uno solo dei coniugi comproprietari del bene medesimo, è compreso il corrispettivo per il godimento del bene, cui può essere equiparata, a tale limitato profilo, l'indennità per la requisizione, comprensiva delle voci di cui essa sì compone in base al criterio di determinazione in concreto adottato dal giudice.
Cass. civ. n. 17216/2003
In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui agli artt. 180 e ss. c.c., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione, e pertanto non è applicabile alla fase dinamica pregressa dell'acquisto del bene alla comunione legale; ne consegue che la regola dell'operatore congiunto dei coniugi, la cui osservanza è necessaria ai fini della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (artt. 180, secondo comma, e 184 c.c.), non vale per la stipulazione di un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile (ancorché questo sia poi destinato a cadere in comunione, una volta completatosi l'effetto reale con la conclusione del definitivo o con la sentenza ex art. 2932 c.c.), stipulazione alla quale può bene quindi partecipare, in veste di promissario acquirente, un solo coniuge, senza il (ed a prescindere dal) consenso dell'altro coniuge. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., in relazione all'espressa inclusione (art. 180, secondo comma, c.c.), nell'ambito di operatività dell'amministrazione dei beni della comunione legale, degli atti di acquisto di diritti personali di godimento, e ciò attesa, per un verso, la natura eccezionale della norma, assunta a tertium comparationsis, di equiparazione degli atti di acquisto di diritti personali di godimento agli atti di straordinaria amministrazione di beni della comunione, e considerato, per l'altro verso, che la tutela della famiglia non viene meno per effetto della acquisizione ope legis alla comunione del bene acquistato da uno soltanto dei coniugi.
Cass. civ. n. 16177/2001
In regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto prelimiare di vendita di bene immobile (che, ai sensi dell'art. 180, secondo comma, c.c., è atto di una sequenza obbligatoria e successiva il cui esito necessitato è il trasferimento della proprietà del bene) stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'art. 184, primo comma, c.c. (la cui applicazione non va restrittivamente intesa come limitata agli atti dispositivi con effetto reale e non anche quelli con effetto meramente obbligatorio, non trovando tale interpretazione fondamento alla stregua né della lettera né dell'interpretazione sistematica della norma) e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scoglimento della comunione; ne consegue che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi.
Cass. civ. n. 15177/2000
Nella comunione legale dei beni, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni stessi, ed il consenso dell'altro (richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180, comma secondo, c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) non è un negozio (unilaterale) autorizzativo, nel senso di atto attributivo di un potere, ma è piuttosto un atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere; sicché, esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto dispositivo, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio (cfr. Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311). Da tale premessa consegue che l'atto di disposizione del bene in comunione, posto in essere da uno solo dei coniugi, esplica i suoi effetti anche in relazione alla «quota» di comunione spettante al coniuge che sia eventualmente fallito, successivamente al compimento del menzionato atto, senza avere proposto l'azione d'annullamento prevista dal comma secondo dell'art. 184 c.c.; con l'ulteriore conseguenza che è ammissibile l'azione revocatoria fallimentare, quale unico rimedio esperibile dalla curatela per ottenere la declaratoria d'inefficacia dell'atto in relazione alla quota di bene spettante al fallito. All'ammissibilità di tale azione non osta, infatti, la circostanza che il coniuge fallito non abbia partecipato all'atto, in quanto egli, non avendo proposto la menzionata azione d'annullamento, ha assunto, attraverso l'implicita convalida, la posizione di contraente occulto in relazione alla propria quota.
Cass. civ. n. 648/2000
La divisione di un bene comune va annoverata tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 180, secondo comma, c.c., come sostituito dalla legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia, qualora del bene da dividere siano comproprietari, assieme ad altri, due coniugi in regime di comunione legale, la rappresentanza spetta congiuntamente ad entrambi, con la conseguenza che entrambi sono litisconsorti necessari, ex art. 784 c.p.c., nel giudizio divisionale da chiunque promosso.
Cass. civ. n. 11278/1997
Anche in materia di accertamento di maggior valore ai fini Invim e di imposta di registro, in relazione ad un atto di compravendita posto in essere, da coniugi, in relazione a beni facenti parte della comunione legale, trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 180 c.c., che prevede una legittimazione congiunta di entrambi i coniugi, sia per gli atti di straordinaria amministrazione che per le relative azioni. Ne consegue che anche l'eventuale proposizione della contestazione nei confronti dell'applicazione dell'imposta debba avvenire congiuntamente, con la necessità, in caso contrario, di integrazione dei contraddittorio, e con l'ulteriore conseguenza per cui, in difetto, l'eventuale acquiescenza di uno dei coniugi alla decisione intervenuta non sia idonea a formare, nei suoi confronti, il giudicato.
Cass. civ. n. 1321/1995
Nel regime patrimoniale fondamentale disciplinato dall'art. 143 c.c. per i coniugi, a questi non è precluso - come è dato desumere dai limiti di cui all'art. 177, lett. b e c, c.c. con riguardo all'oggetto della comunione legale - di disporre liberamente dei propri redditi e delle proprie sostanze una volta soddisfatte adeguatamente le esigenze familiari, con la conseguenza che la titolarità sostanziale dei rapporti nascenti da tali atti di disposizione appartiene al solo coniuge che, anche avvalendosi dell'attività dell'altro coniuge, li ha posti in essere. Pertanto qualora uno dei coniugi agisca in giudizio per la restituzione di un mutuo ed il convenuto deduca che la somma richiesta in restituzione gli è stata versata dall'attore per conto dell'altro coniuge, incorre in difetto di motivazione la sentenza che, in considerazione della rappresentanza processuale attribuita disgiutamente ad entrambi i coniugi dall'art. 180 c.c., neghi ingresso alla prova del fatto dedotto dal convenuto, che in quanto modificativo della pretesa azionata, ha natura di fatto decisivo della controversia.
Cass. civ. n. 1038/1995
L'art. 186, lettera b) c.c., nel testo introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, prevedendo una responsabilità patrimoniale dei beni della comunione per i carichi dell'amministrazione e, cioè, peri debiti di qualsiasi natura contratti per la manutenzione ordinaria dei singoli beni (come le spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune, i contributi condominiali, le spese per le innovazioni e per i miglioramenti purché non eccessivamente gravose per il bilancio familiare) non ha escluso che di esse ciascun coniuge debba rispondere per l'intero, spettando l'amministrazione dei beni della comunione e lo stesso potere di rappresentanza in giudizio, a norma dell'art. 180 c.c., disgiuntamente ad entrambi. Ne consegue che il pagamento dei contributi condominiali relativi alla cosa comune ben può essere chiesto ad uno solo dei contitolari del bene.
Cass. civ. n. 8469/1994
L'art. 180, comma 2, c.c. attribuisce ad entrambi i coniugi esclusivamente il diritto a stipulare i contratti di locazione e, al pretermesso, le azioni di cui al successivo art. 184. Ne consegue che legittimato passivo nella controversia diretta ad ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di locazione e, comunque, il rilascio dell'immobile condotto in locazione è unicamente il coniuge che ha stipulato il contratto, sia anteriormente che posteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 1975). Infatti, nella prima di queste ultime ipotesi, il rapporto contrattuale, validamente stipulato secondo la legge del tempo, verrebbe alterato con l'aggiunta di un nuovo soggetto giuridico ad esso estraneo — in contrasto con il principio dell'irretroattività della legge — mentre, nella seconda ipotesi, l'art. 184 c.c. (nella nuova formulazione) prevede solo l'annullabilità per mancanza del consenso o della convalida del coniuge, nel termine di un anno, di cui al comma 2 della suddetta norma.
Cass. civ. n. 8379/1990
Nel caso di comunione legale del bene locato il recesso dal relativo contratto di locazione è atto di ordinaria amministrazione che può essere esercitato anche da uno solo dei coniugi comproprietari dell'immobile locato; l'altro coniuge, tuttavia, riveste la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di rilascio ed è l'unico legittimato a far valere l'eventuale difetto di integrità del contraddittorio con intervento in causa o proponendo opposizione di terzo.