Art. 180 – Codice civile – Amministrazione dei beni della comunione

L'amministrazione dei beni della comunione [177, 1105] e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi [182; 102 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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