Cass. civ. n. 1154 del 11 gennaio 2024

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni Consob - Perentorietà del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio - Esclusione - Sopravvenienza della legge n. 262 del 2005 - Rilevanza del termine di conclusione del procedimento fissato nel regolamento interno della Consob - Esclusione - Fondamento.


In materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, la previsione di un termine perentorio per la conclusione del procedimento sanzionatorio è incompatibile con il sistema organico di norme di cui alla l. n. 689 del 1981, che delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi che non consentono, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine finale non adattabile alla complessità del caso concreto, con la conseguenza che non

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31239 del 2021

Normativa correlata

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24 com. 3

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