Cass. civ. n. 5562 del 7 giugno 1999

Testo massima n. 1


In tema di prelazione del creditore pignoratizio, il requisito della «sufficiente indicazione della cosa» nella scrittura costitutiva del pegno (art. 2787, terzo comma c.c.) mira essenzialmente ad evitare, a tutela degli interessi degli altri creditori, che la cosa medesima possa essere sostituita con altre di maggior valore, e deve, pertanto, ritenersi soddisfatto, nel caso di pegno di titoli di credito al portatore, dalla semplice menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriore specificazioni di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento, superflue rispetto all'interesse tutelato.

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