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Art. 2787 — Prelazione del creditore pignoratizio

Art. 2787 — Prelazione del creditore pignoratizio

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [ 2744, 2748, 2781, 2788 ].

La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti [ 2786 ].

Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa [ 1794, 2704 ], la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa [ 2800, 2806 ].

Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova [ l.f. 67 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7214/2009

In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall’art. 2784 cod. civ comporta la nullità per difetto di causa dell’atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell’art. 2852 cod. civ., l’ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest’ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l’efficacia del contratto “inter partes”, comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l’inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l’art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.

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Cass. civ. n. 23839/2007

Ai fini dell’ammissibilità in via privilegiata di un credito garantito da pegno al passivo fallimentare, deve escludersi l’opponibilità della prelazione in favore dell’istituto bancario creditore pignoratizio, quando non vengano rispettate le condizioni imposte dall’art. 2787 terzo comma c.c., riguardanti sia la certezza della data che l’indicazione del credito garantito e della cosa data in pegno. Non può, pertanto, ritenersi sufficiente l’annotazione nel libro pegni della banca, ancorché regolarmente vidimato, che non contenga la riproduzione della scrittura relativa al credito garantito, indicata come prova della costituzione del pegno, ma esclusivamente l’indicazione di un simbolo numerico o altri segni identificativi, con totale omissione del contenuto del contratto.

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Cass. civ. n. 1532/2006

Agli effetti dell’art. 2787, terzo comma, c.c., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito. i quali siano presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Resta, invece, inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l’ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontana da essa, comporti che il pegno sia stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, ed in mancanza, dunque, dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo ex post .

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Cass. civ. n. 5561/2004

Agli effetti dell’art. 2787, terzo comma, c.c., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi idonei a consentirne la identificazione. A tal fine, l’eventuale ricorso a dati esterni all’atto di costituzione del pegno richiede che l’atto contenga un indice di collegamento da cui possa desumersi l’individuazione dei menzionati dati, sicché non vi è luogo alla prelazione se, per effetto della estrema genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato soltanto mediante l’ausilio di ulteriori elementi esteriori, come nel caso in cui si sia fatto riferimento alle «linee di credito accordate » dalla banca, anche se risulti poi che contestualmente alla costituzione del pegno quest’ultima abbia concesso un’apertura di credito in conto corrente ovvero come nel caso di riferimenti al solo conto corrente bancario, senza che si possa far ricorso al ?libro-fidi? tenuto dalla banca, oppure al concreto svolgimento del rapporto, per accertare che l’atto si riferiva a uno o più specifici rapporti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto adeguatamente identificato il credito garantito con la costituzione di un pegno irregolare, originariamente riferito ai finanziamenti concessi dalla banca in relazione ad uno specifico contratto stipulato dalla propria correntista, anche ai successivi mutamenti contrattuali con i quali la garanzia era stata trasferita a tutti i crediti bancari derivanti da affidamenti in valuta denominati ?denaro caldo?, non avendo il giudice del merito chiarito quali elementi di collegamento vi fossero tra tali affidamenti e l’originaria previsione, e non essendo comunque sufficiente il riferimento alla valuta estera a soddisfare il requisito della specificità imposto dall’art. 2787, terzo comma, c.c. ).

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Cass. civ. n. 16261/2002

In tema di pegno, dal combinato disposto degli artt. 2786, primo comma, e 2787, terzo comma, c.c. si evince che la garanzia reale de qua è, nel rapporto tra le parti, validamente costituita con la sola consegna della cosa, senza necessità di ulteriori formalità, mentre l’atto scritto contenente l’identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia è richiesto ai soli fini della prelazione, vale a dire dell’opponibilità della garanzia agli altri creditori del soggetto datore di pegno. Ne consegue che della mancanza dell’atto scritto non dando essa luogo a nullità, bensì a mera inopponibilità (ossia inefficacia relativa) è inibito il rilievo di ufficio, e la relativa eccezione (in senso stretto) può essere sollevata soltanto con l’osservanza, a pena di decadenza, delle norme stabilite dall’art. 183 c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), e dunque non per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

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Cass. civ. n. 5562/1999

In tema di prelazione del creditore pignoratizio, il requisito della «sufficiente indicazione della cosa» nella scrittura costitutiva del pegno (art. 2787, terzo comma c.c.) mira essenzialmente ad evitare, a tutela degli interessi degli altri creditori, che la cosa medesima possa essere sostituita con altre di maggior valore, e deve, pertanto, ritenersi soddisfatto, nel caso di pegno di titoli di credito al portatore, dalla semplice menzione della natura del titolo e dell’ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriore specificazioni di tutti gli elementi occorrenti per l’esatta identificazione del documento, superflue rispetto all’interesse tutelato.

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Cass. civ. n. 1097/1999

In tema di credito eccedente la somma di lire cinquemila garantito da pegno, la mancanza della data certa della scrittura da cui risulta il pegno stesso non implica mera inefficacia della prelazione, ma esclude la giuridica esistenza del titolo di essa, essendo il requisito della data certa richiesto “ad substantiam” dall’art. 2787, terzo comma, c.c.

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Cass. civ. n. 7871/1998

La apposizione, ad un contratto di pegno, di una clausola contenente un generico riferimento «ad ogni altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore» oltre alla puntuale indicazione di quello per il quale il pegno risulti convenuto, benché affetta da nullità per contrarietà al disposto dell’art. 2787, comma terzo, c.c., non travolge ipso facto la efficacia della prelazione pignoratizia anche con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente indicato nel contratto qualora il giudice di merito, in applicazione di tutti i parametri interpretativi funzionali alla individuazione della «essenzialità» o meno della singola pattuizione al fine di dichiarare la nullità dell’intero atto ovvero solo quella, parziale, della clausola viziata (interpretazione della volontà delle parti; ricostruzione oggettiva della perdurante utilità del negozio dopo la rimozione della clausola nulla; mancata prova della inesistenza al mantenimento del contratto da parte dell’interessato), pervenga alla conclusione che la singola convenzione rappresenti null’altro che una clausola di stile (attesane, tra l’altro, la predisposizione a stampa), la cui nullità parziale non si comunica all’intero negozio. L’apprezzamento in proposito formulato, se adeguatamente e razionalmente motivato, non è censurabile da parte del giudice di legittimità.

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