Cass. civ. n. 2147 del 27 febbraio 1991

Testo massima n. 1


Per il congiunto disposto dagli artt. 54, terzo comma e 55, primo comma l. fall. nonché degli artt. 2788 e 2855 c.c., gli interessi su crediti ipotecari o pignoratizi non possono trovare collocazione chirografaria per importi corrispondenti alla differenza fra il tasso convenzionale e il tasso legale, con riferimento al periodo posteriore all'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento, fino al giorno della vendita fallimentare.

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