Cass. civ. n. 8778 del 4 settembre 1998

Testo massima n. 1


Allorché il creditore si soddisfi sul pegno, si determina il pagamento (totale o parziale) del debito e non la compensazione, in quanto il creditore preleva direttamente la somma che il debitore dovrebbe pagargli. Tale principio vale anche se il pegno è stato costituito dal terzo, il quale, cosa facendo, si costituisce quale ulteriore debitore del creditore, senza, con ciò, divenire a sua volta creditore di costui; sicché la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.

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