Cass. civ. n. 11594 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Violazione della disciplina antiriciclaggio - Art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Retroattività della legge successiva più favorevole - Sopravvenienza nel corso del giudizio di merito o di legittimità - Applicabilità anche ex officio - Fondamento.


In tema di disciplina antiriciclaggio, l'art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in materia di sanzioni amministrative; pertanto, ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, le norme più favorevoli vanno applicate anche d'ufficio, giacché la natura e lo scopo, squisitamente pubblicistici, del principio del favor rei, prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema d'impugnazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28888 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69
Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5 com. 2
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

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