14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6486 del 22 marzo 2011
Posted at 16:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. – ricorrendone i presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento.
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