Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3113 del 10 aprile 1997

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3113 del 10 aprile 1997

Testo massima n. 1

Nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l’esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale [ art. 2901 nn. 1 e 2 c.c. ] che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio di questi dell’azione pauliana, sono in re ipsa.

Testo massima n. 2

Per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente l’esistenza di un diritto di credito; perciò è irrilevante che il titolare di esso non abbia proseguito un’esecuzione da egli stesso iniziata nei confronti del medesimo debitore, ovvero non sia intervenuto in procedure esecutive avviate da altri creditori.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze