14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3113 del 10 aprile 1997
Testo massima n. 1
Nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l’esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale [ art. 2901 nn. 1 e 2 c.c. ] che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio di questi dell’azione pauliana, sono in re ipsa.
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Testo massima n. 2
Per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente l’esistenza di un diritto di credito; perciò è irrilevante che il titolare di esso non abbia proseguito un’esecuzione da egli stesso iniziata nei confronti del medesimo debitore, ovvero non sia intervenuto in procedure esecutive avviate da altri creditori.
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