Cass. civ. n. 11660 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità - Art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241 del 1997 - Funzione anche punitiva - Competenza all’iscrizione a ruolo - Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione.


La responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14985 del 2020

Normativa correlata

DM Finanze 31/05/1999 all. 164 art. 13
Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39 com. 1
Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39 com. 2

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