14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1716 del 27 febbraio 1985
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, prevista al n. 1 ] del primo comma dell’art. 2901 c.c., gli elementi costitutivi della fattispecie che —oltre al carattere lesivo dell’atto di disposizione ed alla esistenza del credito — debbono essere dimostrati dal creditore sono due: che l’autore dell’atto, alla data della sua stipulazione, aveva l’intenzione di contrarre debiti ovvero era consapevole del sorgere della futura obbligazione; che lo stesso soggetto abbia compiuto l’atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell’obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto. La valutazione compiuta al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]