Cass. civ. n. 11690 del 30 aprile 2024
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Giudizio tributario - Prove atipiche - Utilizzabilità - Fondamento - Limiti - Prova per presunzioni - Apprezzamento del giudice di merito - Controllo in sede di legittimità - Fattispecie.
Nel processo tributario, sono utilizzabili le prove atipiche ed i dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni della prova per presunzioni, spettando al giudice di merito la valutazione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., in ordine alla ricorrenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; ne consegue che è censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nel loro complesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad accertamento di maggior reddito di capitale su somme detenute all'estero, aveva disconosciuto valenza probatoria ai dati tratti dai files rinvenuti nel computer sequestrato in sede penale a professionista specializzato in paradisi fiscali, negandone la natura di prove atipiche, omettendo di considerare, ai fini della prova presuntiva, una serie di elementi indiziari, quali il carattere di sistematicità dei dati reperibile nel computer, l'esistenza di dichiarazioni di soggetti terzi e di documentazione proveniente dallo stesso contribuente, la riconducibilità al medesimo della società cui erano intestati i conti esteri su cui erano confluite le somme sottratte a tassazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.