Cass. pen. n. 11717 del 30 gennaio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - Ostacoli o ritardi al reperimento del bene esecutato - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.


Il reato di sottrazione di beni pignorati di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. è configurabile non solo quando la "amotio" sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, sicché è irrilevante che la vendita del bene da parte del debitore sia inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto, in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede. (Fattispecie in cui il notaio rogante aveva inserito nell'atto di compravendita una dichiarazione della parte acquirente di essere stata edotta dell'inopponibilità dell'atto traslativo al creditore pignoratizio).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 32704 del 2014

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 518
Cod. Pen. art. 388 com. 5
Cod. Proc. Civ. art. 492

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