Cass. pen. n. 11726 del 16 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità nel procedimento di prevenzione - Esclusione - Ragioni.
Non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l'applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A PENDENTE
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27