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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8515 del 5 maggio 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8515 del 5 maggio 2004

Testo massima n. 1

ll giudicato implicito può ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così intenso da non consentire che l’una sia stata decisa senza aver prima deciso l’altra. Ne consegue che non è configurabile un giudicato implicito quando la questione da decidere abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto rispetto a quella decisa. Ne consegue che va escluso che la statuizione di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto agrario per l’inosservanza dell’onere di cui all’art. 5, comma terzo, legge n. 203 del 1982, implichi un qualsiasi accertamento sulla esistenza, alla data della domanda, di un contratto agrario, atteso che la verifica relativa all’improponibilità della domanda preclude al giudice ogni altro accertamento di fatto.

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