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Art. 2909 — Cosa giudicata

Art. 2909 — Cosa giudicata

L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [ 324 c.p.c. ] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [ 1306 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13804/2018

Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato.

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Cass. civ. n. 10174/2018

In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo (salvo mutamenti del rapporto conseguenti a sopravvenienze di fatto o di diritto), atteso che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte quelle statuizioni inerenti all’esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia.

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Cass. civ. n. 6970/2018

La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell’ipotesi che abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell’accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l’esame e l’applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza.

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Cass. civ. n. 28415/2017

Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell’attore o sull’eccezione del convenuto; l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell’ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva accertato l’esistenza di un unico rapporto di lavoro, intercorso dapprima con il datore e successivamente con i suoi eredi, sebbene fosse passato in giudicato, perché non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione di prescrizione sul presupposto dell’instaurazione di un nuovo rapporto alla morte dell’originario datore di lavoro).

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Cass. civ. n. 24162/2017

Il giudicato esterno è assimilabile agli “elementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

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Cass. civ. n. 12202/2017

Il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito sul fatto storico dell’esistenza di un nesso causale tra l’incidente occorso alla ricorrente, caduta uscendo da un esercizio commerciale, e la vetrina espositiva ivi collocata, a fronte di una sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni sul diverso presupposto che le lesioni subite non erano riconducibili alla caduta determinata dall’urto con la vetrina).

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Cass. civ. n. 8607/2017

Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto coperta da giudicato la domanda proposta da una lavoratrice, diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale conseguito alla contrazione di una grave patologia epatica in occasione di lavoro, rilevando che, per lo stesso evento, era già stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico, pronuncia con la quale era stata implicitamente rigettata la richiesta, in tale sede già formulata, di risarcimento del danno morale).

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Cass. civ. n. 2735/2017

In tema di giudizio di cassazione, il principio secondo cui l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza, o meno, dei fatti, poiché, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito. (Nella specie, riguardante la domanda di un concessionario di beni demaniali, a titolo di manutenzione nel possesso, spiegata contro committente ed appaltatrice dell’esecuzione di lavori con effetti sull’area di demanio, la S.C. ha escluso l’ammissibilità della produzione della sentenza definitiva con cui il giudice amministrativo aveva dichiarato l’illegittimità dell’annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi, osservando che l’elemento soggettivo sotteso alla domanda non era escluso dai suddetti titoli).

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Cass. civ. n. 25269/2016

Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata ritenendo che, in materia di opposizione a cartella esattoriale, avesse effetti preclusivi l’insussistenza di un’intermediazione di manodopera ex art. 1 della l. n. 1369 del 1960 accertata in un giudizio relativo ad una diversa cartella esattoriale)

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Cass. civ. n. 21170/2016

Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d’ufficio.

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Cass. civ. n. 15627/2016

L’esistenza di un giudicato, interno o esterno, è rilevabile d’ufficio ove emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio, rispondendo al principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata escludendo la necessità di segnalazione alle parti della presenza del giudicato, affinché prestassero le proprie difese, avendo le stesse piena conoscenza della sentenza).

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Cass. civ. n. 15208/2015

Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione – diversamente da quelle delle sezioni unite della Suprema Corte, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna -, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, salvo che la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito.

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Cass. civ. n. 6830/2014

L’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di “petitum” e di “causa petendi”. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno escludendo l’identità di oggetto tra due cause che, sebbene fondate su titoli riferentisi formalmente ad un unico atto, restavano distinti sul piano sostanziale, avendo riguardo a capi diversi di uno stesso lodo arbitrale irrituale, l’uno il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, l’altro un rimborso spese per miglioramenti ed addizioni).

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Cass. civ. n. 5245/2014

I limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la “causa petendi” ed il “petitum” della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l’eccezione del convenuto amplii l’oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha ritenuto che l’accertamento giudiziale dell’esistenza di un accordo transattivo in ordine alla remissione di un credito cambiario, intervenuto tra i debitori e un istituto bancario a definizione di una controversia, non potesse comprendere altre posizioni in sofferenza dei primi, oggetto di un distinto giudizio).

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Cass. civ. n. 6788/2013

Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l’efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza. (Nella specie la S.C., in un giudizio di opposizione all’esecuzione proposto dal datore di lavoro avverso il precetto notificatogli dal lavoratore, ha escluso l’efficacia riflessa della sentenza passata, in giudicato, con la quale era stata accolta analoga opposizione all’esecuzione, proposta dal datore di lavoro e per identici motivi avverso un precetto notificatogli in forza del medesimo titolo esecutivo, ma da altro lavoratore).

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Cass. civ. n. 5478/2013

In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. (Nella specie la S.C. ha rilevato d’ufficio il giudicato esterno avente ad oggetto il rigetto dell’impugnazione del provvedimento di diniego di condono, costituente atto presupposto della cartella di pagamento in contestazione)

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Cass. civ. n. 4241/2013

La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l’effetto vincolante di cui all’art. 2909 cod. civ., può avere comunque l’efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.

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Cass. civ. n. 3643/2013

In forza dell’art. 2909 c.c., l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti, senza che tale principio trovi deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà (quale, nella specie, quella volta ad ottenere l’osservanza del limite legale della stessa stabilito dall’art. 913 c.c.), atteso che, in tale ipotesi, non è operante né l’onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643 n. 14 c.c., riguardante la diversa situazione delle pronunce che operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti su immobili, né l’onere della trascrizione della domanda, ai sensi degli artt. 111, Quarto comma, c.p.c. e 2653 c.c., previsto al diverso fine dell’opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo, e quindi prima della formazione del giudicato.

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Cass. civ. n. 7405/2012

Il giudicato implicito su di una questione pregiudiziale rispetto ad altra, di carattere dipendente, su cui si sia formato il giudicato esplicito esterno, deve escludersi allorché la prima abbia ad oggetto un antecedente giuridico non necessitato in senso logico dalla decisione e potenzialmente idoneo a riprodursi fra le stesse parti in relazione ad ulteriori e distinte controversie. Pertanto, non presupponendo la “causa petendi” della domanda di impugnazione di una delibera condominiale un rapporto giuridico intersoggettivo tra il condominio e il condomino, esaurendosi essa, piuttosto, nel riscontro di legittimità dell’atto collettivo incidente sulla “res”, l’annullamento, con sentenza passata in giudicato, di una deliberazione dell’assemblea, impugnata da un condomino per violazione di una norma del regolamento di condominio (nella specie, concernente l’uso di un’area comune di distacco tra il fabbricato e la strada pubblica), non determina, al di fuori dei casi e dei modi previsti dall’art. 34 c.p.c., il giudicato sulla validità della stessa disposizione regolamentare, la cui conformità, o meno, a norme imperative di legge può essere oggetto di un successivo giudizio tra le medesime parti.

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Cass. civ. n. 5148/2012

Il giudicato implicito su questione preliminare di merito non può ritenersi formato quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni. (Nella specie, la S.C. ha negato che, in forza di sentenza di rigetto di una domanda di rimozione di manufatti e di risoluzione per inadempimento di un contratto verbale concernente diritti reali immobiliari, dovesse intendersi formato un giudicato preclusivo dell’esame della questione relativa all’esistenza ed alla validità del medesimo contratto).

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Cass. civ. n. 4732/2012

Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto che il decorso del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità costituisca una mera premessa logica della statuizione relativa alla decorrenza del termine prescrizionale dell’azione risarcitoria, per cui, essendo stata appellata tale statuizione, non poteva formarsi giudicato su detta premessa).

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Cass. civ. n. 1815/2012

Il giudicato si forma, oltre che sull’affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversie e prive di relazione causale col deciso. L’autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un “obiter dictum”, come tale non vincolante.

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Cass. civ. n. 3434/2011

In considerazione dell’inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato ed oggetto del processo nel quale questo si è formato, l’efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio.

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Cass. civ. n. 24241/2010

Dal principio stabilito dall’art. 2909 c.c. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, “a contrario”, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali ai sensi dell’art. 1306 c.c..

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Cass. civ. n. 6238/2010

Posto che, in via generale, un giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale solo quando contenga l’affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento ed il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile che in relazione ad esso egli possa ricevere dal giudicato un immediato e diretto pregiudizio, deve escludersi che il giudicato intervenuto nel procedimento possessorio svoltosi tra alcuni condomini di un edificio ed il conduttore di un’altra unità abitativa possa spiegare tale efficacia nel giudizio petitorio instaurato su presupposti diversi dal proprietario dell’appartamento concesso in locazione nei confronti degli stessi condomini. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l’operatività di un giudicato riguardante il possesso di una corte e di un marciapiede condominiali, intervenuto tra il conduttore e due tra i condomini evocati nel successivo giudizio petitorio, ex art. 949 c.c., intentato dal proprietario nei confronti di tutti i condomini e volto a far dichiarare l’inesistenza di diritti personali o di servitù di passaggio sulla sua proprietà).

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Cass. civ. n. 24784/2009

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico di durata, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato, in ordine alla soluzione delle questioni di fatto e di diritto relative al punto fondamentale comune ad entrambe la cause, presuppone la compatibilità del giudicato con i principi fondamentali del diritto comunitario applicabili nel caso concreto. Ne consegue che il giudice successivamente adito per l’accertamento della medesima obbligazione di durata con riferimento ad un diverso periodo deve coordinare il principio del giudicato con il principio di effettività cui è improntato il diritto comunitario, evitando il conflitto tra l’efficacia del giudicato e l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario. (In applicazione di tale principio, la S.C.. in controversia concernente l’asserito inadempimento dell’obbligo di inviare le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa Nazionale Forense da parte di un avvocato, cittadino di un paese dell’Unione Europea, iscritto all’Albo professionale e alla cassa previdenziale del paese di provenienza, ha ritenuto che il giudicato affermativo degli obblighi dichiarativi/contributivi previsti e sanzionati dalla legge n. 576 del 1980, formatosi in altro giudizio tra le stesse parti e con riferimento ad un diverso periodo impositivo, non esimeva il giudice di merito dal verificare se l’accertamento, nell’ “an”, dell’obbligazione a carico del professionista contrastasse con i principi comunitari in tema di libertà di stabilimento, di divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità e di applicazione di più regimi previdenziali e contributivi).

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Cass. civ. n. 18041/2009

L’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica “ratio decidendi”, che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L’attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d’altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l’imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa.

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Cass. civ. n. 15343/2009

In relazione al principio per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito), qualora si sia formato il giudicato sull’insussistenza di un diritto di credito (nella specie relativo ai compensi dovuti dall’A.U.S.L. ad un medico a titolo di rimborso spese e di indennità forfettaria a copertura del rischio per avviamento professionale), deve ritenersi preclusa una seconda pronuncia relativa a tale diritto, sia pure in relazione a diversa voce di credito (nella specie spese a titolo di produzione del reddito), determinata in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell’anteriore statuizione; né detta voce può essere riconosciuta a titolo di arricchimento senza causa, posto che anche la relativa azione deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sull’azione sostanziale relativa al medesimo oggetto, anche richiesto ad un diverso titolo.

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Cass. civ. n. 10027/2009

Il giudicato implicito, formandosi sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all’esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione quando, intervenuta la decisione sul merito della domanda, la parte soccombente abbia proposto impugnazione relativamente alla sola (o a tutte le) statuizioni di merito in essa contenute, in quanto detta impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accertamento di merito, che costituiscono l’indispensabile presupposto del giudicato implicito. Inoltre, quando il giudice decida esplicitamente su una questione, risolvendone implicitamente un’altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza e la decisione venga impugnata sulla questione risolta esplicitamente, non è configurabile un giudicato implicito sulla questione risolta implicitamente, essendo lo stesso precluso dall’impugnazione sulla questione dipendente, atteso che il giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente decisa espressamente. (Nella specie, la S.C., nell’escludere la formazione del giudicato implicito sulla questione di ammissibilità di un ricorso in materia tributaria, proposto tardivamente contro una cartella di pagamento, sebbene il ricorso fosse stato respinto nel merito e la statuizione impugnata in appello solo nel merito, ha precisato che il principio giurisprudenziale del giudicato implicito sulla giurisdizione, di cui all’art. 37 c.p.c., non è estensibile al di fuori dei casi relativi all’eccezione ed al rilievo del difetto di giurisdizione).

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Cass. civ. n. 8723/2009

In tema di formazione del giudicato in relazione ai rapporti di durata, se l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, dato atto del passaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure, la quale aveva affermato il diritto al computo del trattamento pensionistico sulla base del miglioramento economico di cui al punto 4 dell’art. 37 del C.C.N.L. per i dipendenti delle ferrovie 1990-1992, aveva poi correttamente ritenuto vincolante tale giudicato non solo in ordine alla giurisdizione, riconosciuta implicitamente, ma anche per il profilo del soggetto tenuto al pagamento dell’obbligazione dedotta in lite).

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Cass. civ. n. 29531/2008

Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario, ovvero del giudice amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all’unica finalità dell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni. (Fattispecie in cui i provvedimenti in materia di acque pubbliche erano stati impugnati sia con ricorso al TAR, che con ricorso al TSAP, che aveva deciso nel merito, con sentenza passata in giudicato, la quale, secondo la S.C., ha acquistato autorità di giudicato esterno anche riguardo alla giurisdizione del giudice amministrativo, determinandone l’incontestabilità della giurisdizione nel giudizio pendente davanti ad esso).

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Cass. civ. n. 16816/2008

Ai fini dell’incidenza di un giudicato su di una controversia non inerente il medesimo rapporto fondamentale, non può riconoscersi alcun effetto preclusivo sia alle statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice solo per pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio. (Nell’affermare il principio, la S.C. ha escluso che l’accertamento contenuto in una sentenza che aveva annullato un avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR, sul presupposto che alcune promesse di vendita di beni immobili non si erano trasformate in formali atti di vendita, potesse avere incidenza in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento in materia di IVA per le medesime operazioni; ciò in quanto le mere promesse di vendita, rappresentate nel bilancio della società promittente-acquirente, imponevano, comunque, la necessità di regolarizzare ai fini IVA il rapporto sorto).

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Cass. civ. n. 14057/2008

In tema di limiti oggettivi del giudicato esterno, la res iudicata è costituita non dai fatti tutti dedotti nel giudizio, bensì soltanto da quelli che, oltre ad essere accertati nella sentenza, compongano, nel loro insieme, la base logica e giuridica del decisum restandone di conseguenza escluse le ulteriori pretese creditorie originariamente accantonate dall’attore perché espressamente riservate a separato giudizio e poste a base di una domanda nuova avanzata nel corso del giudizio di primo grado o con l’atto di appello, ma sulle quali il giudice abbia dichiarato di non pronunciare sussistendo una preclusione di carattere processuale, sicché dette pretese possono essere azionate in separato giudizio senza che sia configurabile una preclusione nascente dal primo giudicato.

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Cass. civ. n. 16150/2007

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che, in riferimento ad un’impresa inquadrata a fini contributivi nel settore industriale, con sentenza passata in giudicato, relativamente al periodo 1975-1983, aveva dichiarato che tale inquadramento doveva protrarsi, ai sensi dell’art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, fino al termine del regime transitorio di cui all’art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989, ossia fino al 31 dicembre 1996. La Cassazione ha affermato il principio di cui sopra precisando che, nella specie, l’inquadramento fatto salvo dal citato art. 49, comma 3, non poteva che essere quello stabilito dalla sentenza passata in giudicato, non essendo ammissibile alcun «doppio inquadramento»).

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Cass. civ. n. 14087/2007

Affinché una lite possa dirsi coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l’efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato, con la quale il giudice tributario aveva riconosciuto il diritto del di una fondazione bancaria di godere della riduzione dell’IRPEF previste dall’art. 6, primo comma, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per un determinato anno d’imposta,
facesse stato nella controversia promossa dal medesimo contribuente, e relativa alla invocabilità dell’esonero delle ritenute d’acconto sui dividendi azionari previste dall’art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 per un diverso anno d’imposta, trattandosi di benefici fiscali diversi, il secondo dei quali dipende non già dalla natura dell’ente, ma dall’attività concretamente svolta in ciascun periodo d’imposta).

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Cass. civ. n. 11213/2007

Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga (come nel caso) un’affermazione obiettiva di verità (decadenza del chiamato con testamento dal diritto ad accettare l’eredità, pronunciata su domanda di alcuni eredi legittimi) che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, qualora (come nella specie) siffatta efficacia non si risolve in un pregiudizio giuridico, ma addirittura in un beneficio per il terzo estraneo al giudizio (qui, l’altro erede legittimo), non essendo sufficiente l’autonomia del soggetto titolare di una pretesa analoga a quella dei partecipanti al giudizio ad escludere una estensione oggettiva del giudicato. (Nella fattispecie, ha avuto modo di precisare la S.C., tale autonomia non aveva impedito al soggetto estraneo alla vicenda processuale, ma pur sempre titolare di una pretesa analoga, a far valere in fatto, a proprio favore, in via transattiva — «rinunziando agli effetti di quella sentenza a fronte dell’attribuzione in proprietà di un certo numero di immobili facenti parte dell’asse ereditario» — la «obiettiva verità» della intervenuta decadenza contenuta nel giudicato formatosi fra altri).

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Cass. civ. n. 13916/2006

Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal D.L.vo 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.

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Cass. civ. n. 13552/2006

La regola contenuta nell’art. 2909 c.c. esprime il principio della continuità soggettiva dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, il quale non vincola soltanto le parti del giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata, ma anche i loro eredi ed aventi causa. Poiché questi ultimi, sul piano sostanziale, sono i continuatori del rapporto giuridico di cui era parte l’alienante, rispetto ad essi detto vincolo non subisce limitazioni, non essendo richiesto, in particolare, che essi siano a conoscenza del giudicato contenuto nella sentenza fatta valere nei loro confronti.

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Cass. civ. n. 21352/2005

In relazione al principio secondo cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche tutte le altre — proponibili sia in via di azione che di eccezione — le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum pertanto, dichiarata con sentenza passata in cosa giudicata la proprietà del terreno, è precluso alla controparte invocare in un successivo giudizio l’acquisto della proprietà del medesimo terreno per l’accessione invertita di cui all’art. 938 c.c., in virtù di costruzione dalla medesima realizzata su di esso in epoca anteriore alla prima decisione; infatti, la questione relativa all’accessione invertita, investendo necessariamente anche la proprietà del terreno, rientrava nella materia deducibile nel primo giudizio, tanto più che il fabbricato già esisteva a quell’epoca, sicché, essendo identico il petitum delle due cause, in assenza di fatti nuovi, la proprietà del terreno non poteva essere sottoposta ulteriormente a giudizio.

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Cass. civ. n. 20143/2005

La formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame. (Principio enunciato dalla S.C. con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sulla questione affrontata nella sentenza di primo grado relativa alla identificazione dell’originario prenditore di titoli cambiari oggetto della controversia e alla ulteriore circostanza se tali titoli fossero stati, o meno, rilasciati in bianco, questioni che, invero, non avevano costituito capi autonomi della sentenza medesima suscettibili di passare in cosa giudicata).

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Cass. civ. n. 5796/2005

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, le relative statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti estranei al giudizio, e ciò anche quando il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso; pertanto, seppure l’ordinamento predispone mezzi e strumenti per evitare il contrasto di giudicati nel caso in cui al giudizio non partecipino tutti i soggetti del rapporto che ne costituisce l’oggetto (chiamata in causa, integrazione del contraddittorio), può essere pronunciata una sentenza efficace solo per alcuni e non per tutti i soggetti titolari del detto rapporto, tant’è vero che l’art. 404 c.p.c. ha previsto anche un rimedio specifico, l’opposizione di terzo, per consentire a quest’ultimo, rimasto estraneo al giudizio, di non subire il pregiudizio che eventualmente si sia verificato in conseguenza della sentenza pronunziata senza la sua partecipazione (oltre al rimedio, generico, costituito dall’azione di nullità che il litisconsorte necessario può esperire contro la sentenza emessa a conclusione di un giudizio necessario al quale egli non ha partecipato).

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Cass. civ. n. 11493/2004

A norma dell’art. 2909 c.c.. il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (
causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (
petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato; entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l’eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove; costituendo regola del caso concreto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici e pertanto la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio in fatto, e pertanto l’interpretazione datane dal giudice di merito può essere denunciata in cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto. (Nel caso di specie, a fronte di una sentenza, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla rendita in dipendenza di cancerogenesi professionale, la S.C. ha ritenuto che fosse coperta da giudicato implicito la questione relativa all’avvenuta proposizione di domanda amministrativa volta al riconoscimento della suddetta rendita).

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Cass. civ. n. 8515/2004

ll giudicato implicito può ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così intenso da non consentire che l’una sia stata decisa senza aver prima deciso l’altra. Ne consegue che non è configurabile un giudicato implicito quando la questione da decidere abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto rispetto a quella decisa. Ne consegue che va escluso che la statuizione di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto agrario per l’inosservanza dell’onere di cui all’art. 5, comma terzo, legge n. 203 del 1982, implichi un qualsiasi accertamento sulla esistenza, alla data della domanda, di un contratto agrario, atteso che la verifica relativa all’improponibilità della domanda preclude al giudice ogni altro accertamento di fatto.

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Cass. civ. n. 8204/2004

Per aversi giudicato implicito su una questione preliminare o pregiudiziale, come logica implicazione della decisione sul merito, è indispensabile che almeno un punto di merito sia coperto dal giudicato esplicito; quando, invece, l’impugnazione abbia investito la decisione in modo tale da impedire la formazione di ogni giudicato esplicito sul merito, viene meno il presupposto perché possa dirsi formato un giudicato implicito.

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Cass. civ. n. 7577/2003

L’accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l’accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore all’inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all’accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto).

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Cass. civ. n. 3737/2003

Il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse ma è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire la semplice affermazione, incidenter tantum, di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l’oggetto, esso stesso, della statuizione finale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso che fosse coperta da giudicato l’affermazione, mutuata dalla concorde prospettazione delle parti, della ricorrenza di un’occupazione acquisitiva, e non di un’espropriazione, contenuta nella sentenza dichiarativa dell’inammissibilità, per tal motivo, dell’azione di opposizione alla stima).

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Cass. civ. n. 12564/2002

L’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e di causa petendi.

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Cass. civ. n. 3230/2001

In caso di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l’unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l’efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).

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Cass. civ. n. 14999/2000

Perché in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che su quella domanda vi sia stata una decisione implicita di rigetto. A tal fine non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all’altra da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l’antecedente logico-giuridico. (Nella specie, respinta in primo grado una domanda di accertamento del credito e condanna al pagamento, il giudice d’appello, con sentenza divenuta definitiva, aveva accertato il diritto omettendo di pronunciarsi sul capo di condanna; la S.C. ha escluso la formazione di un giudicato implicito sul punto non essendo sul piano logico-giuridico in alcun modo pregiudicata la decisione sul quantum).

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Cass. civ. n. 14596/2000

La mancata impugnazione della statuizione relativa alle spese processuali conduce ad un giudicato implicito che preclude la possibilità di riproporre la questione nei successivi gradi del giudizio.

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Cass. civ. n. 13815/2000

La sentenza con la quale sia stata dichiarata l’estinzione di un diritto fatto valere in giudizio per decorrenza del termine prescrizionale non presuppone necessariamente l’accertamento implicito — idoneo ai giudicato — in ordine alla sussistenza del diritto ed alla individuazione dei soggetti del relativo rapporto obbligatorio.

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Cass. civ. n. 8583/2000

L’efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell’accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo. (Nella specie in relazione alla domanda di un lavoratore che, a seguito del trasferimento dell’azienda datrice di lavoro, aveva chiesto all’impresa cessionaria il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati presso la cedente la sentenza di merito, confermata dalla S.C., non aveva ritenuto preclusivo il giudicato formatosi sulla domanda di analogo contenuto precedentemente proposta dallo stesso lavoratore per un differente e successivo periodo di prestazione lavorativa).

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Cass. civ. n. 375/2000

L’autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito).

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Cass. civ. n. 12554/1998

In tema di rapporti di durata l’autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Ne consegue che, passata in giudicato una sentenza di condanna generica pronunciata anche con riguardo al futuro, gli effetti relativi al tempo precedente la decisione non potranno più venire meno o essere modificati, mentre dei fatti in essa non considerati potrà tenersi conto in sede di successiva determinazione quantitativa del debito. (Nella fattispecie si era avuta una sentenza emessa ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 di condanna generica del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni per un periodo in parte precedente ad essa e in parte successivo; la S.C. cassando sul punto la sentenza di merito ha ritenuto che ai fini della liquidazione del debito si sarebbe dovuto tenere conto dell’eccepita sopravvenuta cessazione dell’attività d’impresa, onde limitare il debito fino alla data della cessazione).

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Cass. civ. n. 10550/1998

Il giudicato parziale si forma allorquando l’impugnazione proposta non si estende a quei capi della sentenza che, fondati su diversi presupposti, indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sé stante. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto formato il giudicato parziale relativamente all’accertamento dell’entità dell’invalidità permanente riportata da un soggetto rimasto coinvolto in un incidente stradale, costituendo tale accertamento, non oggetto di gravame, punto autonomo della decisione).

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Cass. civ. n. 12905/1997

In caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si forma, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, allorché questa sia legata a quella decisa da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l’antecedente logico-giuridico. Pertanto, ove un lavoratore autonomo, contestando la legittimità della revoca dell’incarico, domandi sia la reintegra nell’incarico professionale, sia il risarcimento del danno, l’omessa pronuncia sulla prima delle due domande deve essere equiparata ad una vera e propria decisione di rigetto, costituendo la domanda pretermessa il presupposto di quella (invece accolta) avente ad oggetto il risarcimento del danno.

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Cass. civ. n. 9775/1997

Il giudicato si forma, oltre che sull’affermazione (o negazione) del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alle controversie e prive di relazione causale col decisum. L’autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande hinc et inde proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante.

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Cass. civ. n. 6720/1996

Il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall’impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito, dal che consegue che, in tale ipotesi non è precluso al giudice del gravame di rilevare d’ufficio il difetto della legittimazione ad agire.

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Cass. civ. n. 5222/1996

L’efficacia del giudicato — che preclude il riesame delle questioni già decise, anche nell’ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del precedente — non è limitata alla statuizione finale della sentenza, ma concerne anche le affermazioni che di quella costituiscono un precedente logico essenziale e necessario.

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Cass. civ. n. 3271/1996

Nel caso in cui una sentenza contenga una pluralità di statuizioni, costituiscono capi autonomi di essa — sui quali può separatamente formarsi la cosa giudicata — quelli che provvedono su domanda di contenuto distinto, fondate su presupposti di fatto e di diritto diversi e indipendenti l’uno dall’altro, cioè quelli che sono idonei ad avere una propria individualità a sé stante indipendentemente dalle altre parti della sentenza; conseguentemente il giudicato parziale si forma allorquando l’impugnazione proposta non si estende a quei capi della sentenza che, fondati su diversi presupposti, indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sé stante.

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Cass. civ. n. 6689/1995

Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) — che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso — si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell’azione (soggetti, causa petendi e petitum), secondo l’interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici.

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Cass. civ. n. 5968/1995

Il giudicato sostanziale si forma non solo su punti oggetto di concreta controversia tra le parti, ma anche su tutto ciò che, anche se non controverso tra le parti, sia dichiarato certo da parte del giudice, nei limiti in cui i relativi accertamenti siano necessariamente ed inscindibilmente collegati con la statuizione finale, tanto da doversi ritenere non semplici affermazioni incidenter tantum di presupposti logici della decisione, ma essi stessi oggetto di statuizione giudiziale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, escluso che un precedente giudicato tra le parti circa l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato si estendesse all’affermazione della configurabilità di un rapporto societario, aveva ritenuto l’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera ex art. 2222 c.c. Esattamente, infatti, il giudice di merito aveva osservato che l’affermazione di un diverso rapporto non costituisce di regola presupposto necessario dell’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di lavoro e aveva valorizzato l’attribuzione da parte dello stesso primo giudice di un carattere meramente incidentale all’indagine sul diverso rapporto).

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Cass. civ. n. 990/1994

La preclusione derivante dal giudicato implicito e dall’applicazione della regola che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile opera sul presupposto non solo della identità delle parti ma anche dell’identità fra l’oggetto del nuovo giudizio e quello del giudizio precedente; ricorrendo tale presupposto, è esclusa la possibilità di riproporre nel successivo processo una domanda fondata su ragioni giuridiche non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente (ma tuttavia costituenti, in relazione sempre al medesimo oggetto, una premessa ed un precedente logico essenziale e indispensabile della pretesa e della relativa pronuncia) tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum.

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