Art. 2909 – Codice civile – Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1041/2025
In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).
Cass. civ. n. 457/2025
L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.
Cass. civ. n. 25700/2024
Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.
Cass. civ. n. 25180/2024
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Cass. civ. n. 24621/2024
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che il suo annullamento - con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, rilevabile di ufficio sulla base degli atti prodotti in giudizio o formatosi dopo la pronuncia della sentenza impugnata, anche sulla base di una pronuncia della S.C. conosciuta mediante l'attività di ricerca del collegio giudicante nell'ambito dell'attività di istituto - determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizza la percezione di maggiori utili societari.
Cass. civ. n. 24471/2024
Nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l'"aliunde perceptum", non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello, pronunciata in un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell'"aliunde perceptum" solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione).
Cass. civ. n. 24416/2024
Nel processo tributario, l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardano tributi diversi, trattandosi di imposte strutturalmente differenti, anche se la pretesa impositiva è fondata sui medesimi presupposti di fatto.
Cass. civ. n. 23833/2024
Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria.
Cass. civ. n. 21025/2024
In tema di sinistro stradale, se la sentenza che stabilisce la misura delle responsabilità dei conducenti coinvolti è impugnata soltanto da uno di questi, non si forma il giudicato interno sulla misura della responsabilità dell'altro conducente, perché il relativo accertamento deve svolgersi in maniera unitaria.
Cass. civ. n. 20636/2024
La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza gravata che, decidendo nel merito di una domanda risarcitoria dichiarata inammissibile per tardività in un precedente giudizio tra le stesse parti, ne aveva ritenuto precluso l'esame sulla base di una non consentita interpretazione estensiva del dictum della sentenza di condanna emessa ad altro titolo nel precedente giudizio e passata in giudicato, operando un indebito allargamento della liquidazione con essa operata anche ai danni oggetto della diversa domanda dichiarata in quella sede inammissibile).
Cass. civ. n. 19039/2024
Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso, non avendo natura di giudicato sostanziale, non genera la preclusione da "bis in idem" e, quindi, non comporta il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio; inoltre, ne consegue che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità, per preclusione da "bis in idem", della querela di falso proposta avverso foglio firmato in bianco oggetto di altro giudizio - nella specie, foglio contenente dichiarazione incondizionata di dimissioni - conclusosi con sentenza nella quale il Tribunale si era limitato a pronunciare l'inammissibilità della querela, sul rilievo che era stata dedotta una tipica ipotesi di violazione del mandato "ad scribendum" e, dunque, di riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti).
Cass. civ. n. 18367/2024
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere e, pertanto, la cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità delle quote sociali non comporta l'assorbimento delle dedotte questioni riguardanti l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo, perché l'eventuale accoglimento di tali censure determina, al passaggio in giudicato, l'effetto di impedire qualsivoglia azione esecutiva in forza del titolo, con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti.
Cass. civ. n. 18232/2024
L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato sull'efficacia di una fideiussione, formatosi in altro processo, tra creditore e uno dei garanti, spiegasse effetti sull'azione revocatoria promossa dal creditore nei riguardi di una donazione di altro fideiussore, in ragione della diversità dell'oggetto di tale giudizio e della presenza, in esso, di una parte estranea al pregresso procedimento).
Cass. civ. n. 15825/2024
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ove la banca sia stata ammessa al passivo per l'intero suo credito verso il fallito derivante dal saldo debitore dei conti correnti e dei conti collegati di anticipazione salvo buon fine, ed abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento della compensazione tra tale credito e quello vantato dal fallito nei suoi confronti, a titolo di restituzione degli importi ad essa versati dai singoli debitori dei crediti oggetto dell'anticipazione, senza che il curatore abbia, a sua volta, autonomamente impugnato il decreto di ammissione, il giudice dell'opposizione non può nuovamente esaminare la questione relativa all'opponibilità verso la massa delle singole operazioni di anticipazione in base ad una rivalutazione dei fatti che sono stati o avrebbero dovuto essere oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato; in tal caso, quindi, l'opponibilità del documento contrattuale e delle conseguenti anticipazioni comporta il dovere del giudice di accertare l'esistenza della clausola di compensazione, che deroga al principio di cristallizzazione dei crediti, indipendentemente dal fatto che il credito ed il correlativo debito siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispetto all'ammissione della correntista alla procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 15234/2024
Per i beni soggetti a regime tavolare, secondo la disciplina prevista dal r.d. n. 499 del 1929, la natura costitutiva del trasferimento di diritti reali non travolge l'applicazione dei principi generali in tema di giudicato, racchiusi nell'art. 2909 c.c., e in ogni caso non prevale rispetto a diritti derivanti da pronunce del giudice di carattere costitutivo.
Cass. civ. n. 10925/2024
Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.
Cass. civ. n. 10714/2024
L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di una società al risarcimento dei danni subiti da un lavoratore in conseguenza del suo demansionamento, aveva condannato gli amministratori e dipendenti della medesima società, quali debitori solidali, per lo stesso titolo).
Cass. civ. n. 10337/2024
In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello).
Cass. civ. n. 9369/2024
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 8636/2024
In tema di assegno ordinario di invalidità, l'accertamento, contenuto nella sentenza passata in giudicato, dell'insussistenza del requisito sanitario in relazione al primo triennio estende i suoi effetti anche al triennio successivo, benché l'assegno sia stato riconosciuto in via amministrativa, perché il predetto accertamento non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui il riconoscimento, in sede amministrativa da parte dell'Inps, dell'assegno ordinario d'invalidità per il secondo triennio non faceva venire meno l'interesse dell'ente previdenziale a invocare il definitivo accertamento giudiziale, determinante il travolgimento del predetto riconoscimento, di insussistenza del diritto all'assegno).
Cass. civ. n. 8260/2024
L'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento.
Cass. civ. n. 8217/2024
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano agito con due separati giudizi, chiedendo nell'uno il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della morte del padre e, nell'altro, i danni conseguenti alla morte della madre).
Cass. civ. n. 7772/2024
Tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.
Cass. civ. n. 7555/2024
In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio.
Cass. civ. n. 6895/2024
Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisionale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).
Cass. civ. n. 6287/2024
Il giudicato formatosi in relazione ad una domanda di pagamento di retribuzioni presuppone l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., ma non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto, che abbia ad oggetto la richiesta di un corrispettivo ai sensi dell'art. 2222 c.c., in quanto si tratta di domande diverse ed incompatibili per la loro evidente alternatività.
Cass. civ. n. 5825/2024
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in forma alternativa tra loro o, anche, in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi differenti, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; ove le ragioni fatte valere in via di azione o eccezione, in via diretta o quali premesse della pretesa e del relativo accertamento rispetto ad una delle due domande,
Cass. civ. n. 5822/2024
In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale, respingendo l'eccezione di giudicato esterno, aveva operato un'autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall'Ente comunale per la stima dell'immobile soggetto ad ICI).
Cass. civ. n. 5370/2024
L'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si é formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si é formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione é opponibile nel giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 3752/2024
Le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell'immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati.
Cass. civ. n. 2462/2024
In caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione.
Cass. civ. n. 2387/2024
Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione di un contratto di locazione, intervenuta nel primo giudizio, costituiva, nel secondo, passaggio logico indefettibile per giungere alla statuizione della insussistenza di un pendente rapporto locativo, suscettibile di trasformazione in rapporto di comodato secondo l'invocata previsione dell'art. 79, comma 1, l.r. Sicilia n. 9 del 2015).
Cass. civ. n. 2305/2024
In materia di TARSU, l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità.
Cass. civ. n. 1770/2024
In tema di nullità del matrimonio, dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.c. si evince che, ove la pronuncia di interdizione per infermità mentale di uno dei coniugi sia passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione sono esonerati dalla prova del vizio della volontà; negli altri casi, invece, l'esistenza dell'infermità o dell'incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio deve essere provata da chi agisce per l'impugnazione del vincolo nuziale; con l'ulteriore conseguenza che, in assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, deve escludersi che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione, in quanto è richiesto un accertamento, specifico e in concreto, sulla sua esistenza al momento del matrimonio.
Cass. civ. n. 1735/2024
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Cass. civ. n. 1259/2024
Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto preclusa una domanda risarcitoria che in un precedente giudizio si era accertato, con statuizione passata in giudicato, come non proposta, conseguendone la dichiarazione di nullità per extrapetizione della pronuncia che l'aveva accolta).
Cass. civ. n. 1010/2024
In caso di declaratoria di nullità integrale del contratto, al giudice dell'impugnazione è precluso il rilievo d'ufficio della sua nullità parziale quando, non essendo stata specificamente impugnata dalla parte interessata la statuizione di nullità totale, sulla stessa si è formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, riformando la pronuncia di nullità integrale del contratto, aveva ritenuto che il mutuo fondiario, stipulato in violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, fosse nullo per la sola parte eccedente il limite di finanziabilità, sebbene l'appellante non avesse impugnato il capo della sentenza contenente la statuizione di nullità integrale).
Cass. civ. n. 211/2024
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.
Cass. civ. n. 36272/2023
Il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo. (Nella specie, in cui la domanda volta al recupero delle somme versate quali premi assicurativi di polizze rivelatesi false era stata qualificata dal giudice di primo grado alla stregua di azione di ripetizione dell'indebito, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che l'aveva riqualificata come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, basandosi sui medesimi fatti oggetto dell'originaria prospettazione dell'attore, che faceva espresso riferimento alla condotta colposa delle promotrici finanziarie).
Cass. civ. n. 33425/2023
In tema di contenzioso tributario, la caducazione per invalidità derivata dell'atto presupponente (nella specie, la cartella di pagamento) non trova limite nella estensione riflessa del giudicato nei confronti di un terzo (quale è, nella specie, il protector, che non è stato parte del giudizio di annullamento dell'atto presupposto per iniziativa del trustee), giacché dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma che, tuttavia, il giudicato può - quale affermazione obiettiva di verità - spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, salvo che il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene. (Fattispecie in tema di trust liquidatorio istituito per il soddisfacimento graduato dei creditori del disponente o settlor).
Cass. civ. n. 32370/2023
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull'inefficacia di un contratto di locazione e, conseguentemente, del collegato contratto di sublocazione, spiegasse i propri effetti nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla sublocatrice per il pagamento dei canoni, nel senso di escluderne la debenza).
Cass. civ. n. 32288/2023
L'accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza o dell'ordinanza della S.C. comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o conseguenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altri parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione.
Cass. civ. n. 32120/2023
In caso di annullamento, in quanto svoltosi in violazione del litisconsorzio necessario coi soci, del giudizio di impugnazione dell'accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, il giudicato, se non fondato su ragioni riguardanti esclusivamente la società, fa stato anche nei confronti dei soci pretermessi e determina l'immediata caducazione dell'avviso loro notificato, rendendo così superfluo rilevare l'eventuale nullità del giudizio dagli stessi promosso o disporre l'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 31330/2023
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta.
Cass. civ. n. 29301/2023
Può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato.
Cass. civ. n. 27590/2023
Il patto col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. "pactum de non exequendo"), se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento del debitore, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo.
Cass. civ. n. 26916/2023
La questione della violazione del giudicato esterno, derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all'esame del giudice di merito.
Cass. civ. n. 25454/2023
L'art. 79 del r.d. n. 1127 del 1939, applicabile in materia di brevetti per modelli ornamentali per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1 del r.d. n. 1411 del 1940, nell'estendere, a seguito della modifica apportata dall'art. 33 del d.P.R. n. 338 del 1979, l'efficacia erga omnes a tutte le decadenze o nullità dei brevetti d'invenzione dichiarate con sentenze passate in giudicato, sia a seguito di azione promossa dal P.M. (com'era in precedenza), sia su domanda della parte privata (come ora previsto), deroga alla regola generale secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ma non comporta una modifica della formula che identifica la pronuncia suscettibile di formare il giudicato, da porre in relazione non già con la legittimazione, bensì con i modi di esercizio dell'azione; ne consegue che tale accertamento pieno e generale va escluso, violando l'art. 112 c.p.c., allorché la questione sia stata sollevata dalla parte solo in via di eccezione, di essa dovendo il giudice conoscere solo incidenter tantum.
Cass. civ. n. 24867/2023
In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale.
Cass. civ. n. 21853/2023
In tema di impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, laddove l'operazione economica imponibile sia già stata riconosciuta in altro giudizio come compravendita ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, con pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata, quest'ultima può essere rilevata d'ufficio quale giudicato "esterno" anche in sede di legittimità, quanto alla ricostruzione del fatto, comportando l'assoggettamento della stessa operazione ai fini IVA ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Cass. civ. n. 18591/2023
Il giudicato endofallimentare discendente dal decreto di approvazione dello stato passivo, dotato di "vis" imperativa e indisponibilità per le parti, si connota, sia pure nel circoscritto ambito concorsuale, come regola del caso concreto; conseguentemente, la sua interpretazione non può avvenire ricorrendo ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in via analogica, applicando i principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c. - in ragione dell'assimilabilità del provvedimento giurisdizionale, per natura ed effetti, agli atti normativi - imponendosi pertanto la ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore.
Cass. civ. n. 16603/2023
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione quando essa ha formato oggetto di contestazione e sul punto deciso la parte interessata non ha proposto impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che, nel giudizio di cassazione, la domanda risarcitoria dell'attore non poteva essere riqualificata ex art. 144 cod. ass., poiché sulla qualificazione ex art. 141 cod. ass. data dal giudice di primo grado si era formato il giudicato, in assenza di successiva impugnazione).
Cass. civ. n. 15846/2023
Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 11531/2023
Ai fini della responsabilità del concorrente nell'illecito amministrativo di indebita percezione, da parte di altri, di aiuti comunitari nel settore agricolo, è indispensabile, accanto al contributo causale o agevolatore, che sussista in concreto l'indebita riscossione da parte dell'autore principale; ne consegue che, ove sia stata accolta l'opposizione alla separata ordinanza-ingiunzione proposta da parte del percettore dell'aiuto e sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'incompetenza dell'organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, tale sentenza spiega i suoi effetti anche con riferimento alle posizioni degli altri concorrenti.
Cass. civ. n. 10430/2023
Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Nella specie, la S.C., avuto riguardo al diritto del Comune di Roma a percepire il c.d. COSAP, ha riconosciuto la sussistenza del giudicato esterno in relazione al fatto costitutivo rappresentato dalla presenza di griglie e intercapedini sul marciapiede destinato al pubblico passaggio, ancorché i canoni dovuti con riferimento ai singoli periodi si connotassero come elementi variabili).
Cass. civ. n. 9979/2023
La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento comporta la formazione del giudicato anche sulla validità delle singole clausole della scheda testamentaria, sicché è preclusa la possibilità di ridiscuterne in un nuovo giudizio, e ciò in ragione del potere-dovere del giudice, investito della domanda di nullità dell'intero atto "mortis causa", di rilevare, quand'anche non dedotta, la nullità di ogni distinta pattuizione.
Cass. civ. n. 9377/2023
Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.
Cass. civ. n. 9344/2023
In tema di divorzio, il decreto di rigetto del reclamo proposto dal coniuge ai sensi dell'art. 708, u.c., c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis", è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali illegittimamente emessa, la quale, afferendo a posizioni di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, imprime al provvedimento i caratteri della decisorietà e definitività, sì da essere idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso straordinario proposto, ha affermato l'illegittimità della statuizione sulle spese assunta dalla corte d'appello, siccome riservata al tribunale in sede di definizione del giudizio, e, decidendo nel merito, ha disposto la sua revoca).
Cass. civ. n. 9112/2023
L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).
Cass. civ. n. 8594/2023
In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, la domanda con la quale viene richiesto il pagamento degli interessi per il ritardato pagamento in sede amministrativa dell'INPS delle somme ricevute in eccesso, incontra il limite del giudicato esterno con il quale si è affermata la non fruibilità di tali benefici in ragione del carattere non industriale della società; giudicato rilevabile in ogni tempo che priva di un titolo valido la suindicata domanda e, rispetto al quale, nessun rilievo assume la scelta adottata dall'INPS in sede amministrativa.
Cass. civ. n. 8445/2023
In tema di azione revocatoria, l'accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis", contenuto in una sentenza, non ha efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti, in ragione della diversità dei rapporti dedotti nei due giudizi, dovendo l'elemento soggettivo essere valutato in relazione allo specifico atto di disposizione di cui è stata chiesta la revoca.
Cass. civ. n. 8220/2023
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, affermando che la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).
Cass. civ. n. 6639/2023
La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.
Cass. civ. n. 5377/2023
La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva).
Cass. civ. n. 4449/2023
Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.
Cass. civ. n. 3812/2023
Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.
Cass. civ. n. 3138/2023
In materia di responsabilità disciplinare dei professionisti, il provvedimento di riduzione della sanzione disciplinare adottato in via di autotutela, che non si accompagni ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti dell'illecito, non costituisce un nuovo atto impositivo della sanzione, ma una mera rettifica del precedente, con la conseguenza che, ove l'impugnazione dell'atto originario abbia investito l'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito, il provvedimento sopravvenuto non determina la cessazione della materia del contendere.
Cass. civ. n. 2725/2023
In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.
Cass. civ. n. 528/2023
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, il giudicato formatosi sul riconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, avendo un contenuto generico limitato all'"an", non contiene anche la specificazione delle modalità di computo della pensione di anzianità, né la maturazione del diritto alla rivalutazione rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quaranta anni di contribuzione massima utile.
Cass. civ. n. 50/2023
Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno e cioè, nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che l'eccezione di invalidità per carenza di forma scritta di un contratto della P.A. - già esaminata dal giudice di primo grado, che, in funzione della declaratoria di sussistenza dell'obbligazione derivante da tale negozio, ne aveva necessariamente presupposto ed implicitamente ritenuto la validità - non aveva formato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione da parte del Comune - il quale aveva riproposto l'eccezione soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni - e ha quindi statuito che alla Corte d'appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato).
Cass. civ. n. 33021/2022
L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone.
Cass. civ. n. 30728/2022
Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.
Cass. civ. n. 20951/2022
Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso.
Cass. civ. n. 12754/2022
Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.
Cass. civ. n. 6868/2022
La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza.
Cass. civ. n. 1252/2022
La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso.
Cass. civ. n. 35110/2021
La statuizione su una questione di rito - sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale - dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti.
Cass. civ. n. 23077/2021
L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti.
Cass. civ. n. 31904/2018
Il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente "regula iuris", ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo "ius superveniens" che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore.
Cass. civ. n. 30838/2018
Il giudicato esterno, in quanto provvisto di "vis imperativa" e indisponibilità per le parti, va assimilato agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge.
Cass. civ. n. 27161/2018
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).
Cass. civ. n. 24992/2018
Il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti.
Cass. civ. n. 24358/2018
Il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, che cioè risolvano una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; sono privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che vi fosse stata violazione del giudicato interno, per la mancata impugnazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il requisito della eterodirezione, quale indice rilevante, ma non esaustivo, della natura subordinata del rapporto di lavoro, per il cui riconoscimento era stato intentato il giudizio).
Cass. civ. n. 22465/2018
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).
Cass. civ. n. 21824/2018
In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale.
Cass. civ. n. 21240/2018
La sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che, respingendo la domanda proposta in primo grado da alcuni proprietari di fondi confinanti che reclamavano il diritto di passaggio "uti cives" su una strada interpoderale inglobata nella proprietà di un vicino, aveva ritenuto che gli effetti di una sentenza resa all'esito di un precedente giudizio tra il Comune e il vicino, che aveva accertato la non soggezione della strada a servitù di uso pubblico, si estendevano anche ai privati che avevano chiesto l'accertamento del diritto di passaggio pedonale sulla detta strada).
Cass. civ. n. 19252/2018
L'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione.
Cass. civ. n. 19113/2018
Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
Cass. civ. n. 13804/2018
Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato.
Cass. civ. n. 10174/2018
In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo (salvo mutamenti del rapporto conseguenti a sopravvenienze di fatto o di diritto), atteso che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia.
Cass. civ. n. 6970/2018
La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza.
Cass. civ. n. 28415/2017
Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell’attore o sull’eccezione del convenuto; l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell’ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva accertato l’esistenza di un unico rapporto di lavoro, intercorso dapprima con il datore e successivamente con i suoi eredi, sebbene fosse passato in giudicato, perché non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione di prescrizione sul presupposto dell’instaurazione di un nuovo rapporto alla morte dell’originario datore di lavoro).
Cass. civ. n. 24162/2017
Il giudicato esterno è assimilabile agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
Cass. civ. n. 12202/2017
Il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito sul fatto storico dell’esistenza di un nesso causale tra l’incidente occorso alla ricorrente, caduta uscendo da un esercizio commerciale, e la vetrina espositiva ivi collocata, a fronte di una sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni sul diverso presupposto che le lesioni subite non erano riconducibili alla caduta determinata dall’urto con la vetrina).
Cass. civ. n. 8607/2017
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto coperta da giudicato la domanda proposta da una lavoratrice, diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale conseguito alla contrazione di una grave patologia epatica in occasione di lavoro, rilevando che, per lo stesso evento, era già stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico, pronuncia con la quale era stata implicitamente rigettata la richiesta, in tale sede già formulata, di risarcimento del danno morale).
Cass. civ. n. 2735/2017
In tema di giudizio di cassazione, il principio secondo cui l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza, o meno, dei fatti, poiché, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito. (Nella specie, riguardante la domanda di un concessionario di beni demaniali, a titolo di manutenzione nel possesso, spiegata contro committente ed appaltatrice dell'esecuzione di lavori con effetti sull'area di demanio, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della produzione della sentenza definitiva con cui il giudice amministrativo aveva dichiarato l'illegittimità dell'annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi, osservando che l'elemento soggettivo sotteso alla domanda non era escluso dai suddetti titoli).
Cass. civ. n. 25269/2016
Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata ritenendo che, in materia di opposizione a cartella esattoriale, avesse effetti preclusivi l’insussistenza di un’intermediazione di manodopera ex art. 1 della l. n. 1369 del 1960 accertata in un giudizio relativo ad una diversa cartella esattoriale)
Cass. civ. n. 21170/2016
Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d'ufficio.
Cass. civ. n. 15627/2016
L'esistenza di un giudicato, interno o esterno, è rilevabile d'ufficio ove emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio, rispondendo al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata escludendo la necessità di segnalazione alle parti della presenza del giudicato, affinché prestassero le proprie difese, avendo le stesse piena conoscenza della sentenza).
Cass. civ. n. 15493/2015
In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (omissis).
Cass. civ. n. 15208/2015
Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione - diversamente da quelle delle sezioni unite della Suprema Corte, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna -, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, salvo che la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito.
Cass. civ. n. 5724/2015
In materia di ricorso per cassazione, la sentenza di merito che pronunci la decadenza in base al principio della "ragione più liquida" non determina un giudicato implicito sulla sussistenza della pretesa, bensì un assorbimento cosiddetto improprio della domanda non esaminata, sicché la Suprema Corte può, annullando l'erronea statuizione di decadenza, decidere nel merito sull'inesistenza del diritto ove la questione abbia natura esclusivamente giuridica e non richieda nuovi accertamenti di fatto, sì da essere rilevabile, per la prima volta e anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato la decadenza dalla domanda di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute ed ha respinto la richiesta di inclusione della quota di TFR nel trattamento di disoccupazione agricola).
Cass. civ. n. 341/2015
La sentenza del giudice di merito dichiarativa della inammissibilità della domanda per genericità ha natura meramente processuale e, come tale, non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio, mentre il successivo riferimento, in essa contenuto, al difetto di prova del diritto non ha alcun valore decisorio, in quanto non può parlarsi di prova, sussistente o insussistente, con riguardo ad una pretesa indefinita.
Cass. civ. n. 26377/2014
La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la pronuncia d'inammissibilità della domanda di risarcimento danni da circolazione stradale per mancato rispetto dello "spatium deliberandi" accordato all'assicurazione ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, costituisce giudicato formale, e non preclude la riproposizione in altro giudizio).
Cass. civ. n. 25546/2014
Una lite è coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. Ne consegue che il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato con la quale la commissione tributaria regionale aveva accertato la non debenza del contributo consortile per un determinato anno d'imposta e con riferimento a determinati immobili, facesse stato nella controversia avente ad oggetto i medesimi immobili e le stesse parti per un diverso anno d'imposta).
Cass. civ. n. 6830/2014
L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno escludendo l'identità di oggetto tra due cause che, sebbene fondate su titoli riferentisi formalmente ad un unico atto, restavano distinti sul piano sostanziale, avendo riguardo a capi diversi di uno stesso lodo arbitrale irrituale, l'uno il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, l'altro un rimborso spese per miglioramenti ed addizioni).
Cass. civ. n. 5245/2014
I limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la "causa petendi" ed il "petitum" della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l'eccezione del convenuto amplii l'oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto che l'accertamento giudiziale dell'esistenza di un accordo transattivo in ordine alla remissione di un credito cambiario, intervenuto tra i debitori e un istituto bancario a definizione di una controversia, non potesse comprendere altre posizioni in sofferenza dei primi, oggetto di un distinto giudizio).
Cass. civ. n. 24433/2013
In tema di giudicato esterno, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo; detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (come nella specie, la costituzione del soggetto in società di capitali, la sua ubicazione nei territori del Mezzogiorno e la novità dell'iniziativa produttiva agevolabile), assumono carattere tendenzialmente permanente. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa alla esenzione decennale IRPEG e ILOR).
Cass. civ. n. 23723/2013
Quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia trova ostacolo in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (nella specie esclusa in quanto avente ad oggetto un preteso diritto al rimborso IRPEF indebitamente versato in vari anni).
Cass. civ. n. 21472/2013
Il giudicato per implicazione discendente, regolato dall'art. 2909 c.c., in base al quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato "a ogni effetto" tra le parti, riguarda le questioni dipendenti da quella pregiudiziale oggetto del giudicato stesso, e non quelle concernenti effetti ulteriori o diversi che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto: ne consegue che il giudicato formatosi sul preuso di un marchio, successivamente registrato, non preclude l'esame della questione della validità del marchio, in quanto l'accertamento del preuso implica la verifica in punto di fatto circa tale circostanza nonché una valutazione sull'esistenza del carattere distintivo e del possesso dei requisiti di novità e originalità, ma non anche l'accertamento dell'inesistenza di ragioni di nullità rilevabili solo su eccezione di parte (e salvo che nel giudizio sul preuso ne venga accertata pure la liceità ove può controparte abbia sollevato l'eccezione di nullità).
Cass. civ. n. 18427/2013
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto.
Cass. civ. n. 16824/2013
Il giudicato non si estende ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile.
Cass. civ. n. 6788/2013
Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza. (Nella specie la S.C., in un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal datore di lavoro avverso il precetto notificatogli dal lavoratore, ha escluso l'efficacia riflessa della sentenza passata, in giudicato, con la quale era stata accolta analoga opposizione all'esecuzione, proposta dal datore di lavoro e per identici motivi avverso un precetto notificatogli in forza del medesimo titolo esecutivo, ma da altro lavoratore).
Cass. civ. n. 5478/2013
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie la S.C. ha rilevato d'ufficio il giudicato esterno avente ad oggetto il rigetto dell'impugnazione del provvedimento di diniego di condono, costituente atto presupposto della cartella di pagamento in contestazione)
Cass. civ. n. 4241/2013
La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.
Cass. civ. n. 3643/2013
In forza dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti, senza che tale principio trovi deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà (quale, nella specie, quella volta ad ottenere l'osservanza del limite legale della stessa stabilito dall'art. 913 c.c.), atteso che, in tale ipotesi, non è operante né l'onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643 n. 14 c.c., riguardante la diversa situazione delle pronunce che operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti su immobili, né l'onere della trascrizione della domanda, ai sensi degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653 c.c., previsto al diverso fine dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo, e quindi prima della formazione del giudicato.
Cass. civ. n. 7405/2012
Il giudicato implicito su di una questione pregiudiziale rispetto ad altra, di carattere dipendente, su cui si sia formato il giudicato esplicito esterno, deve escludersi allorché la prima abbia ad oggetto un antecedente giuridico non necessitato in senso logico dalla decisione e potenzialmente idoneo a riprodursi fra le stesse parti in relazione ad ulteriori e distinte controversie. Pertanto, non presupponendo la "causa petendi" della domanda di impugnazione di una delibera condominiale un rapporto giuridico intersoggettivo tra il condominio e il condomino, esaurendosi essa, piuttosto, nel riscontro di legittimità dell'atto collettivo incidente sulla "res", l'annullamento, con sentenza passata in giudicato, di una deliberazione dell'assemblea, impugnata da un condomino per violazione di una norma del regolamento di condominio (nella specie, concernente l'uso di un'area comune di distacco tra il fabbricato e la strada pubblica), non determina, al di fuori dei casi e dei modi previsti dall'art. 34 c.p.c., il giudicato sulla validità della stessa disposizione regolamentare, la cui conformità, o meno, a norme imperative di legge può essere oggetto di un successivo giudizio tra le medesime parti.
Cass. civ. n. 5148/2012
Il giudicato implicito su questione preliminare di merito non può ritenersi formato quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni. (Nella specie, la S.C. ha negato che, in forza di sentenza di rigetto di una domanda di rimozione di manufatti e di risoluzione per inadempimento di un contratto verbale concernente diritti reali immobiliari, dovesse intendersi formato un giudicato preclusivo dell'esame della questione relativa all'esistenza ed alla validità del medesimo contratto).
Cass. civ. n. 4732/2012
Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto che il decorso del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità costituisca una mera premessa logica della statuizione relativa alla decorrenza del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria, per cui, essendo stata appellata tale statuizione, non poteva formarsi giudicato su detta premessa).
Cass. civ. n. 1815/2012
Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversie e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante.
Cass. civ. n. 22520/2011
Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. (In applicazione del suddetto principio, si è ritenuta l'eccezione di nullità di un contratto di associazione in partecipazione preclusa dal giudicato, avendo il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto ex art. 2549 c.c. costituito il presupposto logico-giuridico della decisione).
Cass. civ. n. 22416/2011
Il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione, e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata, sicché tale rapporto non può esservi tra prescrizione e decadenza, attesa la diversità dei due istituti e delle rispettive condizioni di esistenza, per cui l'una può darsi senza l'altra.
Cass. civ. n. 12159/2011
L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 11798/2011
La declaratoria di assorbimento di una questione non dà luogo ad una decisione sul merito, ma di rito e, pertanto, non può formarsi alcun giudicato sulla questione assorbita.
Cass. civ. n. 3434/2011
In considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato ed oggetto del processo nel quale questo si è formato, l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio.
Cass. civ. n. 691/2011
Dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Fattispecie in materia tributaria).
Cass. civ. n. 24241/2010
Dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali ai sensi dell'art. 1306 c.c..
Cass. civ. n. 6238/2010
Posto che, in via generale, un giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale solo quando contenga l'affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento ed il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile che in relazione ad esso egli possa ricevere dal giudicato un immediato e diretto pregiudizio, deve escludersi che il giudicato intervenuto nel procedimento possessorio svoltosi tra alcuni condomini di un edificio ed il conduttore di un'altra unità abitativa possa spiegare tale efficacia nel giudizio petitorio instaurato su presupposti diversi dal proprietario dell'appartamento concesso in locazione nei confronti degli stessi condomini. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività di un giudicato riguardante il possesso di una corte e di un marciapiede condominiali, intervenuto tra il conduttore e due tra i condomini evocati nel successivo giudizio petitorio, ex art. 949 c.c., intentato dal proprietario nei confronti di tutti i condomini e volto a far dichiarare l'inesistenza di diritti personali o di servitù di passaggio sulla sua proprietà).
Cass. civ. n. 25210/2009
Non è ravvisabile un'efficacia riflessa del giudicato nel caso in cui un diritto sia fatto valere nei confronti di distinti soggetti sul presupposto che sia nel primo giudizio (conclusosi con il rigetto della domanda nel merito), che nel secondo, il soggetto da ultimo convenuto fosse quello effettivamente legittimato dal lato passivo, salvo che non vi sia stata - nell'intervallo di tempo tra i due giudizi - una modifica della normativa con indicazione, per lo stesso rapporto sostanziale, di un diverso legittimato passivo. (Nella specie, relativa ad una controversia concernente il diritto all'indennità di accompagnamento proposta nei confronti dell'INPS e dell' Assessorato regionale alla sanità, con riguardo ad un precedente identico giudizio proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e conclusosi con il rigetto della domanda per insussistenza del requisito sanitario, la S.C., sul rilievo che legittimato passivo alla stregua della normativa vigente all'epoca dei due giudizi era sempre l'INPS, ha escluso che il giudicato formatosi nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze spiegasse effetti nel giudizio promosso contro l'INPS).
Cass. civ. n. 24784/2009
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico di durata, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato, in ordine alla soluzione delle questioni di fatto e di diritto relative al punto fondamentale comune ad entrambe la cause, presuppone la compatibilità del giudicato con i principi fondamentali del diritto comunitario applicabili nel caso concreto. Ne consegue che il giudice successivamente adito per l'accertamento della medesima obbligazione di durata con riferimento ad un diverso periodo deve coordinare il principio del giudicato con il principio di effettività cui è improntato il diritto comunitario, evitando il conflitto tra l'efficacia del giudicato e l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario. (In applicazione di tale principio, la S.C.. in controversia concernente l'asserito inadempimento dell'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa Nazionale Forense da parte di un avvocato, cittadino di un paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo professionale e alla cassa previdenziale del paese di provenienza, ha ritenuto che il giudicato affermativo degli obblighi dichiarativi/contributivi previsti e sanzionati dalla legge n. 576 del 1980, formatosi in altro giudizio tra le stesse parti e con riferimento ad un diverso periodo impositivo, non esimeva il giudice di merito dal verificare se l'accertamento, nell' "an", dell'obbligazione a carico del professionista contrastasse con i principi comunitari in tema di libertà di stabilimento, di divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità e di applicazione di più regimi previdenziali e contributivi).
Cass. civ. n. 18041/2009
L'efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica "ratio decidendi", che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L'attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d'altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l'imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa.
Cass. civ. n. 15343/2009
In relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito), qualora si sia formato il giudicato sull'insussistenza di un diritto di credito (nella specie relativo ai compensi dovuti dall'A.U.S.L. ad un medico a titolo di rimborso spese e di indennità forfettaria a copertura del rischio per avviamento professionale), deve ritenersi preclusa una seconda pronuncia relativa a tale diritto, sia pure in relazione a diversa voce di credito (nella specie spese a titolo di produzione del reddito), determinata in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione; né detta voce può essere riconosciuta a titolo di arricchimento senza causa, posto che anche la relativa azione deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sull'azione sostanziale relativa al medesimo oggetto, anche richiesto ad un diverso titolo.
Cass. civ. n. 10027/2009
Il giudicato implicito, formandosi sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione quando, intervenuta la decisione sul merito della domanda, la parte soccombente abbia proposto impugnazione relativamente alla sola (o a tutte le) statuizioni di merito in essa contenute, in quanto detta impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accertamento di merito, che costituiscono l'indispensabile presupposto del giudicato implicito. Inoltre, quando il giudice decida esplicitamente su una questione, risolvendone implicitamente un'altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza e la decisione venga impugnata sulla questione risolta esplicitamente, non è configurabile un giudicato implicito sulla questione risolta implicitamente, essendo lo stesso precluso dall'impugnazione sulla questione dipendente, atteso che il giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente decisa espressamente. (Nella specie, la S.C., nell'escludere la formazione del giudicato implicito sulla questione di ammissibilità di un ricorso in materia tributaria, proposto tardivamente contro una cartella di pagamento, sebbene il ricorso fosse stato respinto nel merito e la statuizione impugnata in appello solo nel merito, ha precisato che il principio giurisprudenziale del giudicato implicito sulla giurisdizione, di cui all'art. 37 c.p.c., non è estensibile al di fuori dei casi relativi all'eccezione ed al rilievo del difetto di giurisdizione).
Cass. civ. n. 8723/2009
In tema di formazione del giudicato in relazione ai rapporti di durata, se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, dato atto del passaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure, la quale aveva affermato il diritto al computo del trattamento pensionistico sulla base del miglioramento economico di cui al punto 4 dell'art. 37 del C.C.N.L. per i dipendenti delle ferrovie 1990-1992, aveva poi correttamente ritenuto vincolante tale giudicato non solo in ordine alla giurisdizione, riconosciuta implicitamente, ma anche per il profilo del soggetto tenuto al pagamento dell'obbligazione dedotta in lite).
Cass. civ. n. 29531/2008
Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario, ovvero del giudice amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all'unica finalità dell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni. (Fattispecie in cui i provvedimenti in materia di acque pubbliche erano stati impugnati sia con ricorso al TAR, che con ricorso al TSAP, che aveva deciso nel merito, con sentenza passata in giudicato, la quale, secondo la S.C., ha acquistato autorità di giudicato esterno anche riguardo alla giurisdizione del giudice amministrativo, determinandone l'incontestabilità della giurisdizione nel giudizio pendente davanti ad esso).
Cass. civ. n. 16816/2008
Ai fini dell'incidenza di un giudicato su di una controversia non inerente il medesimo rapporto fondamentale, non può riconoscersi alcun effetto preclusivo sia alle statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice solo per pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso che l'accertamento contenuto in una sentenza che aveva annullato un avviso di accertamento ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, sul presupposto che alcune promesse di vendita di beni immobili non si erano trasformate in formali atti di vendita, potesse avere incidenza in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento in materia di IVA per le medesime operazioni; ciò in quanto le mere promesse di vendita, rappresentate nel bilancio della società promittente-acquirente, imponevano, comunque, la necessità di regolarizzare ai fini IVA il rapporto sorto).
Cass. civ. n. 14057/2008
In tema di limiti oggettivi del giudicato esterno, la res iudicata è costituita non dai fatti tutti dedotti nel giudizio, bensì soltanto da quelli che, oltre ad essere accertati nella sentenza, compongano, nel loro insieme, la base logica e giuridica del decisum restandone di conseguenza escluse le ulteriori pretese creditorie originariamente accantonate dall'attore perché espressamente riservate a separato giudizio e poste a base di una domanda nuova avanzata nel corso del giudizio di primo grado o con l'atto di appello, ma sulle quali il giudice abbia dichiarato di non pronunciare sussistendo una preclusione di carattere processuale, sicché dette pretese possono essere azionate in separato giudizio senza che sia configurabile una preclusione nascente dal primo giudicato.
Cass. civ. n. 6523/2008
Con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione che può porsi quando l'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa deve escludersi ogni efficacia vincolante del giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente ), il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Infatti, nella sentenza del giudizio relativo all'indebita percezione degli aiuti, improntato al principio dispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della liceità (o illiceità ) del comportamento del soggetto privato e, comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d'altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell'altro.
Cass. civ. n. 16150/2007
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che, in riferimento ad un'impresa inquadrata a fini contributivi nel settore industriale, con sentenza passata in giudicato, relativamente al periodo 1975-1983, aveva dichiarato che tale inquadramento doveva protrarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, fino al termine del regime transitorio di cui all'art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989, ossia fino al 31 dicembre 1996. La Cassazione ha affermato il principio di cui sopra precisando che, nella specie, l'inquadramento fatto salvo dal citato art. 49, comma 3, non poteva che essere quello stabilito dalla sentenza passata in giudicato, non essendo ammissibile alcun «doppio inquadramento»).
Cass. civ. n. 14087/2007
Affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato, con la quale il giudice tributario aveva riconosciuto il diritto del di una fondazione bancaria di godere della riduzione dell'IRPEF previste dall'art. 6, primo comma, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per un determinato anno d'imposta, facesse stato nella controversia promossa dal medesimo contribuente, e relativa alla invocabilità dell'esonero delle ritenute d'acconto sui dividendi azionari previste dall'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 per un diverso anno d'imposta, trattandosi di benefici fiscali diversi, il secondo dei quali dipende non già dalla natura dell'ente, ma dall'attività concretamente svolta in ciascun periodo d'imposta).
Cass. civ. n. 11213/2007
Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga (come nel caso) un'affermazione obiettiva di verità (decadenza del chiamato con testamento dal diritto ad accettare l'eredità, pronunciata su domanda di alcuni eredi legittimi) che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, qualora (come nella specie) siffatta efficacia non si risolve in un pregiudizio giuridico, ma addirittura in un beneficio per il terzo estraneo al giudizio (qui, l'altro erede legittimo), non essendo sufficiente l'autonomia del soggetto titolare di una pretesa analoga a quella dei partecipanti al giudizio ad escludere una estensione oggettiva del giudicato. (Nella fattispecie, ha avuto modo di precisare la S.C., tale autonomia non aveva impedito al soggetto estraneo alla vicenda processuale, ma pur sempre titolare di una pretesa analoga, a far valere in fatto, a proprio favore, in via transattiva — «rinunziando agli effetti di quella sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di un certo numero di immobili facenti parte dell'asse ereditario» — la «obiettiva verità» della intervenuta decadenza contenuta nel giudicato formatosi fra altri).
Cass. civ. n. 4864/2007
Il giudicato può avere, ai sensi dell'art. 2909 c.c., oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti (nonché dei loro eredi o aventi causa), anche una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, può produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti terzi, cioè rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando essi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione; nel caso in cui il giudicato spieghi effetti pregiudizievoli nei confronti di un terzo, questi può agire in giudizio per far valere l'ingiustizia nei suoi confronti di siffatta decisione. (Nella specie, la S.C. ha riformato sul punto la sentenza di merito, affermando la legittimazione del terzo, acquirente di un bene già promesso in vendita ad altri, a far accertare giudizialmente l'inadempimento del promittente acquirente rispetto alle prescrizioni cui la sentenza passata in giudicato resa tra questi e il promittente alienante subordinava – quale condizione sospensiva – il trasferimento della proprietà del bene in favore dell'acquirente in preliminare).
Cass. civ. n. 13916/2006
Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall'art. 384, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal D.L.vo 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.
Cass. civ. n. 13552/2006
La regola contenuta nell'art. 2909 c.c. esprime il principio della continuità soggettiva dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, il quale non vincola soltanto le parti del giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata, ma anche i loro eredi ed aventi causa. Poiché questi ultimi, sul piano sostanziale, sono i continuatori del rapporto giuridico di cui era parte l'alienante, rispetto ad essi detto vincolo non subisce limitazioni, non essendo richiesto, in particolare, che essi siano a conoscenza del giudicato contenuto nella sentenza fatta valere nei loro confronti.
Cass. civ. n. 2786/2006
In tema di giudicato, il principio secondo il quale, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'Invim in base alla sola circostanza del passaggio in giudicato di una sentenza concernente il classamento, emessa tra altre parti ).
Cass. civ. n. 21352/2005
In relazione al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche tutte le altre — proponibili sia in via di azione che di eccezione — le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum pertanto, dichiarata con sentenza passata in cosa giudicata la proprietà del terreno, è precluso alla controparte invocare in un successivo giudizio l'acquisto della proprietà del medesimo terreno per l'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c., in virtù di costruzione dalla medesima realizzata su di esso in epoca anteriore alla prima decisione; infatti, la questione relativa all'accessione invertita, investendo necessariamente anche la proprietà del terreno, rientrava nella materia deducibile nel primo giudizio, tanto più che il fabbricato già esisteva a quell'epoca, sicché, essendo identico il petitum delle due cause, in assenza di fatti nuovi, la proprietà del terreno non poteva essere sottoposta ulteriormente a giudizio.
Cass. civ. n. 20143/2005
La formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame. (Principio enunciato dalla S.C. con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sulla questione affrontata nella sentenza di primo grado relativa alla identificazione dell'originario prenditore di titoli cambiari oggetto della controversia e alla ulteriore circostanza se tali titoli fossero stati, o meno, rilasciati in bianco, questioni che, invero, non avevano costituito capi autonomi della sentenza medesima suscettibili di passare in cosa giudicata).
Cass. civ. n. 10017/2005
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., la sentenza di condanna emessa nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo investitore convenuti in giudizio dal danneggiato ex art. 2054 c.c. senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore spiega efficacia riflessa nel senso che fa stato nei confronti dell'assicuratore per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito.
Cass. civ. n. 5796/2005
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, le relative statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti estranei al giudizio, e ciò anche quando il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso; pertanto, seppure l'ordinamento predispone mezzi e strumenti per evitare il contrasto di giudicati nel caso in cui al giudizio non partecipino tutti i soggetti del rapporto che ne costituisce l'oggetto (chiamata in causa, integrazione del contraddittorio), può essere pronunciata una sentenza efficace solo per alcuni e non per tutti i soggetti titolari del detto rapporto, tant'è vero che l'art. 404 c.p.c. ha previsto anche un rimedio specifico, l'opposizione di terzo, per consentire a quest'ultimo, rimasto estraneo al giudizio, di non subire il pregiudizio che eventualmente si sia verificato in conseguenza della sentenza pronunziata senza la sua partecipazione (oltre al rimedio, generico, costituito dall'azione di nullità che il litisconsorte necessario può esperire contro la sentenza emessa a conclusione di un giudizio necessario al quale egli non ha partecipato).
Cass. civ. n. 11493/2004
A norma dell'art. 2909 c.c.. il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato; entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove; costituendo regola del caso concreto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici e pertanto la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio in fatto, e pertanto l'interpretazione datane dal giudice di merito può essere denunciata in cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto. (Nel caso di specie, a fronte di una sentenza, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla rendita in dipendenza di cancerogenesi professionale, la S.C. ha ritenuto che fosse coperta da giudicato implicito la questione relativa all'avvenuta proposizione di domanda amministrativa volta al riconoscimento della suddetta rendita).
Cass. civ. n. 8515/2004
ll giudicato implicito può ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così intenso da non consentire che l'una sia stata decisa senza aver prima deciso l'altra. Ne consegue che non è configurabile un giudicato implicito quando la questione da decidere abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto rispetto a quella decisa. Ne consegue che va escluso che la statuizione di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto agrario per l'inosservanza dell'onere di cui all'art. 5, comma terzo, legge n. 203 del 1982, implichi un qualsiasi accertamento sulla esistenza, alla data della domanda, di un contratto agrario, atteso che la verifica relativa all'improponibilità della domanda preclude al giudice ogni altro accertamento di fatto.
Cass. civ. n. 8204/2004
Per aversi giudicato implicito su una questione preliminare o pregiudiziale, come logica implicazione della decisione sul merito, è indispensabile che almeno un punto di merito sia coperto dal giudicato esplicito; quando, invece, l'impugnazione abbia investito la decisione in modo tale da impedire la formazione di ogni giudicato esplicito sul merito, viene meno il presupposto perché possa dirsi formato un giudicato implicito.
Cass. civ. n. 6694/2004
Il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobbligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di appello che aveva rigettato tutte le domande proposte dal ricorrente in primo grado, senza rilevare che esistevano due resistenti per quanto solidalmente obbligati, uno dei quali non aveva impugnato la sentenza di primo grado mentre l'altro l'aveva impugnata solo in relazione ad uno dei due profili di condanna ).
Cass. civ. n. 13283/2003
Poiché l'efficacia riflessa del giudicato non si estende ai terzi che siano titolari, non già di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato stesso, deve escludersi che, in tema di sanzione amministrativa per omesso versamento contributivo applicata nei confronti del rappresentante di una persona giuridica, la legittimazione di quest'ultima alla impugnazione della sanzione possa derivare dall'obbligo contributivo posto a suo carico in conseguenza dell'accertamento dei presupposti fondanti l'ordinanza-ingiunzione, in quanto la conferma della sanzione nei confronti dell'autore della violazione non potrebbe avere effetti sulla esistenza dell'obbligo contributivo a carico della persona giuridica. (Nella specie, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso con il quale si censurava la sentenza di merito per avere ritenuto ammissibile l'opposizione proposta dalla persona giuridica avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa e notificata esclusivamente all'autore della violazione).
Cass. civ. n. 7577/2003
L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all'accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto).
Cass. civ. n. 3737/2003
Il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse ma è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire la semplice affermazione, incidenter tantum, di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l'oggetto, esso stesso, della statuizione finale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso che fosse coperta da giudicato l'affermazione, mutuata dalla concorde prospettazione delle parti, della ricorrenza di un'occupazione acquisitiva, e non di un'espropriazione, contenuta nella sentenza dichiarativa dell'inammissibilità, per tal motivo, dell'azione di opposizione alla stima).
Cass. civ. n. 1153/2003
In sede di legittimità il giudicato, sia pure «esterno », non solo è rilevabile di ufficio, ma va individuato nella sua portata indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, in quanto il divieto di bis in idem ha carattere pubblicistico e le relative questioni sono assimilabili a quelle «di diritto » anziché «di fatto », sicché in materia il sindacato della Corte di cassazione non è limitato alla verifica della congruità della motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, ma si estende, con pienezza di cognizione, all'accertamento sia dell'esistenza sia del contenuto del giudicato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha proceduto al diretto esame ed interpretazione degli atti, investendo il ricorso la esattezza in sé delle conclusioni cui era pervenuto il giudice di merito nell'interpretare il precedente giudicato, e non solo e non tanto la sufficienza e la logicità delle ragioni poste a loro fondamento ).
Cass. civ. n. 12564/2002
L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e di causa petendi.
Cass. civ. n. 7938/2002
L’efficacia riflessa che il giudicato, in quanto affermazione oggettiva di verità, può spiegare anche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo non si estende ai terzi titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico in ordine al quale è intervenuto il giudicato stesso (nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso l’efficacia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, la quale aveva accertato un reddito non dichiarato derivante dall’incasso di alcuni assegni, del giudicato intervenuto tra il contribuente ed una associazione sportiva, con cui era stata respinta la domanda di quest’ultima di restituzione – per indebita appropriazione – delle somme portate dagli assegni medesimi, che il contribuente aveva dedotto di aver utilizzato in favore della stessa associazione).
Cass. civ. n. 226/2001
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, i quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi nei limiti in cui sia concretamente possibile per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso,i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.
Cass. civ. n. 3230/2001
In caso di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Cass. civ. n. 14999/2000
Perché in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che su quella domanda vi sia stata una decisione implicita di rigetto. A tal fine non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all'altra da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico-giuridico. (Nella specie, respinta in primo grado una domanda di accertamento del credito e condanna al pagamento, il giudice d'appello, con sentenza divenuta definitiva, aveva accertato il diritto omettendo di pronunciarsi sul capo di condanna; la S.C. ha escluso la formazione di un giudicato implicito sul punto non essendo sul piano logico-giuridico in alcun modo pregiudicata la decisione sul quantum).
Cass. civ. n. 14596/2000
La mancata impugnazione della statuizione relativa alle spese processuali conduce ad un giudicato implicito che preclude la possibilità di riproporre la questione nei successivi gradi del giudizio.
Cass. civ. n. 13815/2000
La sentenza con la quale sia stata dichiarata l'estinzione di un diritto fatto valere in giudizio per decorrenza del termine prescrizionale non presuppone necessariamente l'accertamento implicito — idoneo ai giudicato — in ordine alla sussistenza del diritto ed alla individuazione dei soggetti del relativo rapporto obbligatorio.
Cass. civ. n. 8583/2000
L'efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo. (Nella specie in relazione alla domanda di un lavoratore che, a seguito del trasferimento dell'azienda datrice di lavoro, aveva chiesto all'impresa cessionaria il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati presso la cedente la sentenza di merito, confermata dalla S.C., non aveva ritenuto preclusivo il giudicato formatosi sulla domanda di analogo contenuto precedentemente proposta dallo stesso lavoratore per un differente e successivo periodo di prestazione lavorativa).
Cass. civ. n. 375/2000
L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito).
Cass. civ. n. 12554/1998
In tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Ne consegue che, passata in giudicato una sentenza di condanna generica pronunciata anche con riguardo al futuro, gli effetti relativi al tempo precedente la decisione non potranno più venire meno o essere modificati, mentre dei fatti in essa non considerati potrà tenersi conto in sede di successiva determinazione quantitativa del debito. (Nella fattispecie si era avuta una sentenza emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 di condanna generica del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni per un periodo in parte precedente ad essa e in parte successivo; la S.C. cassando sul punto la sentenza di merito ha ritenuto che ai fini della liquidazione del debito si sarebbe dovuto tenere conto dell'eccepita sopravvenuta cessazione dell'attività d'impresa, onde limitare il debito fino alla data della cessazione).
Cass. civ. n. 10550/1998
Il giudicato parziale si forma allorquando l'impugnazione proposta non si estende a quei capi della sentenza che, fondati su diversi presupposti, indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sé stante. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto formato il giudicato parziale relativamente all'accertamento dell'entità dell'invalidità permanente riportata da un soggetto rimasto coinvolto in un incidente stradale, costituendo tale accertamento, non oggetto di gravame, punto autonomo della decisione).
Cass. civ. n. 12905/1997
In caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si forma, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, allorché questa sia legata a quella decisa da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico-giuridico. Pertanto, ove un lavoratore autonomo, contestando la legittimità della revoca dell'incarico, domandi sia la reintegra nell'incarico professionale, sia il risarcimento del danno, l'omessa pronuncia sulla prima delle due domande deve essere equiparata ad una vera e propria decisione di rigetto, costituendo la domanda pretermessa il presupposto di quella (invece accolta) avente ad oggetto il risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 9775/1997
Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione (o negazione) del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alle controversie e prive di relazione causale col decisum. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande hinc et inde proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante.
Cass. civ. n. 6720/1996
Il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito, dal che consegue che, in tale ipotesi non è precluso al giudice del gravame di rilevare d'ufficio il difetto della legittimazione ad agire.
Cass. civ. n. 5222/1996
L'efficacia del giudicato — che preclude il riesame delle questioni già decise, anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del precedente — non è limitata alla statuizione finale della sentenza, ma concerne anche le affermazioni che di quella costituiscono un precedente logico essenziale e necessario.
Cass. civ. n. 3271/1996
Nel caso in cui una sentenza contenga una pluralità di statuizioni, costituiscono capi autonomi di essa — sui quali può separatamente formarsi la cosa giudicata — quelli che provvedono su domanda di contenuto distinto, fondate su presupposti di fatto e di diritto diversi e indipendenti l'uno dall'altro, cioè quelli che sono idonei ad avere una propria individualità a sé stante indipendentemente dalle altre parti della sentenza; conseguentemente il giudicato parziale si forma allorquando l'impugnazione proposta non si estende a quei capi della sentenza che, fondati su diversi presupposti, indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sé stante.
Cass. civ. n. 6689/1995
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) — che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso — si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi e petitum), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici.
Cass. civ. n. 5968/1995
Il giudicato sostanziale si forma non solo su punti oggetto di concreta controversia tra le parti, ma anche su tutto ciò che, anche se non controverso tra le parti, sia dichiarato certo da parte del giudice, nei limiti in cui i relativi accertamenti siano necessariamente ed inscindibilmente collegati con la statuizione finale, tanto da doversi ritenere non semplici affermazioni incidenter tantum di presupposti logici della decisione, ma essi stessi oggetto di statuizione giudiziale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, escluso che un precedente giudicato tra le parti circa l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato si estendesse all'affermazione della configurabilità di un rapporto societario, aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. Esattamente, infatti, il giudice di merito aveva osservato che l'affermazione di un diverso rapporto non costituisce di regola presupposto necessario dell'accertamento dell'inesistenza di un rapporto di lavoro e aveva valorizzato l'attribuzione da parte dello stesso primo giudice di un carattere meramente incidentale all'indagine sul diverso rapporto).
Cass. civ. n. 990/1994
La preclusione derivante dal giudicato implicito e dall'applicazione della regola che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile opera sul presupposto non solo della identità delle parti ma anche dell'identità fra l'oggetto del nuovo giudizio e quello del giudizio precedente; ricorrendo tale presupposto, è esclusa la possibilità di riproporre nel successivo processo una domanda fondata su ragioni giuridiche non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente (ma tuttavia costituenti, in relazione sempre al medesimo oggetto, una premessa ed un precedente logico essenziale e indispensabile della pretesa e della relativa pronuncia) tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum.