Art. 2909 – Codice civile – Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25698/2025
L'interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno od esterno - va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
Cass. civ. n. 25009/2025
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen., per la connotazione civilistica del procedimento in cui é resa, non spiega efficacia di giudicato, né in ordine all'"an", né in ordine al "quantum", in procedimento diverso, pur se attivato dalla domanda del coimputato per lo stesso reato, posto che il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita é riconosciuto in ragione di circostanze riconducibili alla persona del singolo richiedente, sicché non può essere invocato alcun effetto estensivo, riservato, ex art. 587 cod. proc. pen., alle impugnazioni e circoscritto, ex art. 2909 cod. civ., ai soli eredi o aventi causa delle parti.
Cass. civ. n. 24804/2025
La revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che il giudicato esterno rispetto al quale la sentenza d'appello si sia posta in contrasto si sia formato prima della pronuncia di quest'ultima, essendo esperibile, in caso contrario, il rimedio del ricorso per cassazione, ferma restando la possibilità di far valere, in sede di legittimità, il suddetto giudicato, anche laddove sia intervenuto successivamente alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 24670/2025
Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.
Cass. civ. n. 24432/2025
In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.
Cass. civ. n. 24328/2025
In materia catastale, il giudicato tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria è vincolante ex art. 2909 c.c. solo in relazione alla situazione fattuale (vale a dire alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) cristallizzata al momento della decisione, mentre non è coperta dal giudicato esterno la sopravvenienza di mutamenti dello stato di fatto tradottisi in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti e ampliamenti, cosicché le unità immobiliari soggette a variazione possono ricevere l'attribuzione di una diversa categoria o rendita, in conseguenza della mutazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
Cass. civ. n. 24267/2025
Il giudicato esterno formatosi su incarichi professionali conferiti in un determinato periodo di tempo non si estende a quelli conferiti in un periodo successivo, seppur regolati dalla medesima convenzione tariffaria reiterata negli anni, non essendovi identità né di petitum nè di causa petendi.
Cass. civ. n. 22305/2025
Laddove un avviso di accertamento catastale, emesso nei confronti del nudo proprietario di una costruzione e del superficiario, sia stato separatamente impugnato dagli stessi, in violazione del vincolo del litisconsorzio necessario, il giudicato di annullamento ottenuto dal proprietario della costruzione può essere invocato, nel giudizio autonomamente instaurato dal proprietario del suolo, per ottenere l'estensione in suo favore dell'effetto caducatorio, stante l'inscindibilità del legame che avvince la titolarità dei due diritti rispetto all'unitario classamento del fabbricato.
Cass. civ. n. 22051/2025
La domanda di revisione ex art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, motivata dall'aggravamento dei postumi di una malattia professionale determinata da uno o più eventi lesivi già indennizzati (in rendita o in capitale) per effetto di sentenza passata in giudicato, deve valutarsi comparando la nuova lesione dell'integrità psico-fisica con quella esistente al momento del precedente accertamento giudiziale, nel senso che il grado di menomazione attribuito alla condizione patologica preesistente, non più scindibile in singole lesioni, costituisce il dato di partenza per stabilire la nuova percentuale invalidante, in caso di modifica in senso peggiorativo dello stato di salute dell'assicurato.
Cass. civ. n. 21797/2025
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria incontra l'unico limite - ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede - rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri.
Cass. civ. n. 21758/2025
Al giudice nazionale non è consentito, per difetto assoluto di giurisdizione, interpretare le sentenze della Corte EDU al fine di stabilirne la portata precettiva nei confronti dello Stato, essendo riservato il relativo potere alla Corte medesima, in forza degli artt. 32 e 46 della Convenzione, nonché dell'art. 79 del proprio regolamento. (Nel ribadire tale principio, la S.C. ha escluso che, nella fattispecie giunta al suo esame, venisse in rilievo un problema di tal genere, dal momento che tra le parti non vi era contrasto circa il contenuto della condanna pronunciata dalla Corte EDU e la relativa esecuzione, disquisendosi unicamente in ordine all'avvenuta formazione di un giudicato sovranazionale preclusivo della possibilità, per il giudice ordinario, di liquidare ulteriori danni rispetto a quelli già riconosciuti a titolo di equa soddisfazione ex art. 41 Convenzione EDU).
Cass. civ. n. 18765/2025
Se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi (nella specie progettista dei lavori ed imprese incaricate delle loro realizzazione), il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo.
Cass. civ. n. 31330/2023
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta.
Cass. civ. n. 29301/2023
Può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato.
Cass. civ. n. 26916/2023
La questione della violazione del giudicato esterno, derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all'esame del giudice di merito.
Cass. civ. n. 25454/2023
L'art. 79 del r.d. n. 1127 del 1939, applicabile in materia di brevetti per modelli ornamentali per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1 del r.d. n. 1411 del 1940, nell'estendere, a seguito della modifica apportata dall'art. 33 del d.P.R. n. 338 del 1979, l'efficacia erga omnes a tutte le decadenze o nullità dei brevetti d'invenzione dichiarate con sentenze passate in giudicato, sia a seguito di azione promossa dal P.M. (com'era in precedenza), sia su domanda della parte privata (come ora previsto), deroga alla regola generale secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ma non comporta una modifica della formula che identifica la pronuncia suscettibile di formare il giudicato, da porre in relazione non già con la legittimazione, bensì con i modi di esercizio dell'azione; ne consegue che tale accertamento pieno e generale va escluso, violando l'art. 112 c.p.c., allorché la questione sia stata sollevata dalla parte solo in via di eccezione, di essa dovendo il giudice conoscere solo incidenter tantum.
Cass. civ. n. 24867/2023
In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale.
Cass. civ. n. 21853/2023
In tema di impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, laddove l'operazione economica imponibile sia già stata riconosciuta in altro giudizio come compravendita ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, con pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata, quest'ultima può essere rilevata d'ufficio quale giudicato "esterno" anche in sede di legittimità, quanto alla ricostruzione del fatto, comportando l'assoggettamento della stessa operazione ai fini IVA ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Cass. civ. n. 18591/2023
Il giudicato endofallimentare discendente dal decreto di approvazione dello stato passivo, dotato di "vis" imperativa e indisponibilità per le parti, si connota, sia pure nel circoscritto ambito concorsuale, come regola del caso concreto; conseguentemente, la sua interpretazione non può avvenire ricorrendo ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in via analogica, applicando i principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c. - in ragione dell'assimilabilità del provvedimento giurisdizionale, per natura ed effetti, agli atti normativi - imponendosi pertanto la ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore.
Cass. civ. n. 16603/2023
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione quando essa ha formato oggetto di contestazione e sul punto deciso la parte interessata non ha proposto impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che, nel giudizio di cassazione, la domanda risarcitoria dell'attore non poteva essere riqualificata ex art. 144 cod. ass., poiché sulla qualificazione ex art. 141 cod. ass. data dal giudice di primo grado si era formato il giudicato, in assenza di successiva impugnazione).
Cass. civ. n. 15846/2023
Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 11531/2023
Ai fini della responsabilità del concorrente nell'illecito amministrativo di indebita percezione, da parte di altri, di aiuti comunitari nel settore agricolo, è indispensabile, accanto al contributo causale o agevolatore, che sussista in concreto l'indebita riscossione da parte dell'autore principale; ne consegue che, ove sia stata accolta l'opposizione alla separata ordinanza-ingiunzione proposta da parte del percettore dell'aiuto e sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'incompetenza dell'organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, tale sentenza spiega i suoi effetti anche con riferimento alle posizioni degli altri concorrenti.
Cass. civ. n. 10430/2023
Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Nella specie, la S.C., avuto riguardo al diritto del Comune di Roma a percepire il c.d. COSAP, ha riconosciuto la sussistenza del giudicato esterno in relazione al fatto costitutivo rappresentato dalla presenza di griglie e intercapedini sul marciapiede destinato al pubblico passaggio, ancorché i canoni dovuti con riferimento ai singoli periodi si connotassero come elementi variabili).
Cass. civ. n. 9344/2023
In tema di divorzio, il decreto di rigetto del reclamo proposto dal coniuge ai sensi dell'art. 708, u.c., c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis", è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali illegittimamente emessa, la quale, afferendo a posizioni di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, imprime al provvedimento i caratteri della decisorietà e definitività, sì da essere idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso straordinario proposto, ha affermato l'illegittimità della statuizione sulle spese assunta dalla corte d'appello, siccome riservata al tribunale in sede di definizione del giudizio, e, decidendo nel merito, ha disposto la sua revoca).
Cass. civ. n. 8220/2023
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, affermando che la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).
Cass. civ. n. 6639/2023
La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.
Cass. civ. n. 5377/2023
La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva).
Cass. civ. n. 3812/2023
Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.
Cass. civ. n. 3138/2023
In materia di responsabilità disciplinare dei professionisti, il provvedimento di riduzione della sanzione disciplinare adottato in via di autotutela, che non si accompagni ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti dell'illecito, non costituisce un nuovo atto impositivo della sanzione, ma una mera rettifica del precedente, con la conseguenza che, ove l'impugnazione dell'atto originario abbia investito l'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito, il provvedimento sopravvenuto non determina la cessazione della materia del contendere.
Cass. civ. n. 528/2023
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, il giudicato formatosi sul riconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, avendo un contenuto generico limitato all'"an", non contiene anche la specificazione delle modalità di computo della pensione di anzianità, né la maturazione del diritto alla rivalutazione rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quaranta anni di contribuzione massima utile.
Cass. civ. n. 3434/2011
In considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato ed oggetto del processo nel quale questo si è formato, l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio.
Cass. civ. n. 24784/2009
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico di durata, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato, in ordine alla soluzione delle questioni di fatto e di diritto relative al punto fondamentale comune ad entrambe la cause, presuppone la compatibilità del giudicato con i principi fondamentali del diritto comunitario applicabili nel caso concreto. Ne consegue che il giudice successivamente adito per l'accertamento della medesima obbligazione di durata con riferimento ad un diverso periodo deve coordinare il principio del giudicato con il principio di effettività cui è improntato il diritto comunitario, evitando il conflitto tra l'efficacia del giudicato e l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario. (In applicazione di tale principio, la S.C.. in controversia concernente l'asserito inadempimento dell'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa Nazionale Forense da parte di un avvocato, cittadino di un paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo professionale e alla cassa previdenziale del paese di provenienza, ha ritenuto che il giudicato affermativo degli obblighi dichiarativi/contributivi previsti e sanzionati dalla legge n. 576 del 1980, formatosi in altro giudizio tra le stesse parti e con riferimento ad un diverso periodo impositivo, non esimeva il giudice di merito dal verificare se l'accertamento, nell' "an", dell'obbligazione a carico del professionista contrastasse con i principi comunitari in tema di libertà di stabilimento, di divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità e di applicazione di più regimi previdenziali e contributivi).
Cass. civ. n. 18041/2009
L'efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica "ratio decidendi", che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L'attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d'altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l'imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa.
Cass. civ. n. 15343/2009
In relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito), qualora si sia formato il giudicato sull'insussistenza di un diritto di credito (nella specie relativo ai compensi dovuti dall'A.U.S.L. ad un medico a titolo di rimborso spese e di indennità forfettaria a copertura del rischio per avviamento professionale), deve ritenersi preclusa una seconda pronuncia relativa a tale diritto, sia pure in relazione a diversa voce di credito (nella specie spese a titolo di produzione del reddito), determinata in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione; né detta voce può essere riconosciuta a titolo di arricchimento senza causa, posto che anche la relativa azione deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sull'azione sostanziale relativa al medesimo oggetto, anche richiesto ad un diverso titolo.
Cass. civ. n. 10027/2009
Il giudicato implicito, formandosi sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione quando, intervenuta la decisione sul merito della domanda, la parte soccombente abbia proposto impugnazione relativamente alla sola (o a tutte le) statuizioni di merito in essa contenute, in quanto detta impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accertamento di merito, che costituiscono l'indispensabile presupposto del giudicato implicito. Inoltre, quando il giudice decida esplicitamente su una questione, risolvendone implicitamente un'altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza e la decisione venga impugnata sulla questione risolta esplicitamente, non è configurabile un giudicato implicito sulla questione risolta implicitamente, essendo lo stesso precluso dall'impugnazione sulla questione dipendente, atteso che il giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente decisa espressamente. (Nella specie, la S.C., nell'escludere la formazione del giudicato implicito sulla questione di ammissibilità di un ricorso in materia tributaria, proposto tardivamente contro una cartella di pagamento, sebbene il ricorso fosse stato respinto nel merito e la statuizione impugnata in appello solo nel merito, ha precisato che il principio giurisprudenziale del giudicato implicito sulla giurisdizione, di cui all'art. 37 c.p.c., non è estensibile al di fuori dei casi relativi all'eccezione ed al rilievo del difetto di giurisdizione).
Cass. civ. n. 8723/2009
In tema di formazione del giudicato in relazione ai rapporti di durata, se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, dato atto del passaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure, la quale aveva affermato il diritto al computo del trattamento pensionistico sulla base del miglioramento economico di cui al punto 4 dell'art. 37 del C.C.N.L. per i dipendenti delle ferrovie 1990-1992, aveva poi correttamente ritenuto vincolante tale giudicato non solo in ordine alla giurisdizione, riconosciuta implicitamente, ma anche per il profilo del soggetto tenuto al pagamento dell'obbligazione dedotta in lite).
Cass. civ. n. 29531/2008
Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario, ovvero del giudice amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all'unica finalità dell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni. (Fattispecie in cui i provvedimenti in materia di acque pubbliche erano stati impugnati sia con ricorso al TAR, che con ricorso al TSAP, che aveva deciso nel merito, con sentenza passata in giudicato, la quale, secondo la S.C., ha acquistato autorità di giudicato esterno anche riguardo alla giurisdizione del giudice amministrativo, determinandone l'incontestabilità della giurisdizione nel giudizio pendente davanti ad esso).
Cass. civ. n. 16816/2008
Ai fini dell'incidenza di un giudicato su di una controversia non inerente il medesimo rapporto fondamentale, non può riconoscersi alcun effetto preclusivo sia alle statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice solo per pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso che l'accertamento contenuto in una sentenza che aveva annullato un avviso di accertamento ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, sul presupposto che alcune promesse di vendita di beni immobili non si erano trasformate in formali atti di vendita, potesse avere incidenza in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento in materia di IVA per le medesime operazioni; ciò in quanto le mere promesse di vendita, rappresentate nel bilancio della società promittente-acquirente, imponevano, comunque, la necessità di regolarizzare ai fini IVA il rapporto sorto).
Cass. civ. n. 14057/2008
In tema di limiti oggettivi del giudicato esterno, la res iudicata è costituita non dai fatti tutti dedotti nel giudizio, bensì soltanto da quelli che, oltre ad essere accertati nella sentenza, compongano, nel loro insieme, la base logica e giuridica del decisum restandone di conseguenza escluse le ulteriori pretese creditorie originariamente accantonate dall'attore perché espressamente riservate a separato giudizio e poste a base di una domanda nuova avanzata nel corso del giudizio di primo grado o con l'atto di appello, ma sulle quali il giudice abbia dichiarato di non pronunciare sussistendo una preclusione di carattere processuale, sicché dette pretese possono essere azionate in separato giudizio senza che sia configurabile una preclusione nascente dal primo giudicato.
Cass. civ. n. 16150/2007
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che, in riferimento ad un'impresa inquadrata a fini contributivi nel settore industriale, con sentenza passata in giudicato, relativamente al periodo 1975-1983, aveva dichiarato che tale inquadramento doveva protrarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, fino al termine del regime transitorio di cui all'art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989, ossia fino al 31 dicembre 1996. La Cassazione ha affermato il principio di cui sopra precisando che, nella specie, l'inquadramento fatto salvo dal citato art. 49, comma 3, non poteva che essere quello stabilito dalla sentenza passata in giudicato, non essendo ammissibile alcun «doppio inquadramento»).
Cass. civ. n. 14087/2007
Affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato, con la quale il giudice tributario aveva riconosciuto il diritto del di una fondazione bancaria di godere della riduzione dell'IRPEF previste dall'art. 6, primo comma, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per un determinato anno d'imposta, facesse stato nella controversia promossa dal medesimo contribuente, e relativa alla invocabilità dell'esonero delle ritenute d'acconto sui dividendi azionari previste dall'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 per un diverso anno d'imposta, trattandosi di benefici fiscali diversi, il secondo dei quali dipende non già dalla natura dell'ente, ma dall'attività concretamente svolta in ciascun periodo d'imposta).
Cass. civ. n. 13552/2006
La regola contenuta nell'art. 2909 c.c. esprime il principio della continuità soggettiva dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, il quale non vincola soltanto le parti del giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata, ma anche i loro eredi ed aventi causa. Poiché questi ultimi, sul piano sostanziale, sono i continuatori del rapporto giuridico di cui era parte l'alienante, rispetto ad essi detto vincolo non subisce limitazioni, non essendo richiesto, in particolare, che essi siano a conoscenza del giudicato contenuto nella sentenza fatta valere nei loro confronti.
Cass. civ. n. 21352/2005
In relazione al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche tutte le altre — proponibili sia in via di azione che di eccezione — le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum pertanto, dichiarata con sentenza passata in cosa giudicata la proprietà del terreno, è precluso alla controparte invocare in un successivo giudizio l'acquisto della proprietà del medesimo terreno per l'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c., in virtù di costruzione dalla medesima realizzata su di esso in epoca anteriore alla prima decisione; infatti, la questione relativa all'accessione invertita, investendo necessariamente anche la proprietà del terreno, rientrava nella materia deducibile nel primo giudizio, tanto più che il fabbricato già esisteva a quell'epoca, sicché, essendo identico il petitum delle due cause, in assenza di fatti nuovi, la proprietà del terreno non poteva essere sottoposta ulteriormente a giudizio.
Cass. civ. n. 20143/2005
La formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame. (Principio enunciato dalla S.C. con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sulla questione affrontata nella sentenza di primo grado relativa alla identificazione dell'originario prenditore di titoli cambiari oggetto della controversia e alla ulteriore circostanza se tali titoli fossero stati, o meno, rilasciati in bianco, questioni che, invero, non avevano costituito capi autonomi della sentenza medesima suscettibili di passare in cosa giudicata).
Cass. civ. n. 5796/2005
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, le relative statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti estranei al giudizio, e ciò anche quando il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso; pertanto, seppure l'ordinamento predispone mezzi e strumenti per evitare il contrasto di giudicati nel caso in cui al giudizio non partecipino tutti i soggetti del rapporto che ne costituisce l'oggetto (chiamata in causa, integrazione del contraddittorio), può essere pronunciata una sentenza efficace solo per alcuni e non per tutti i soggetti titolari del detto rapporto, tant'è vero che l'art. 404 c.p.c. ha previsto anche un rimedio specifico, l'opposizione di terzo, per consentire a quest'ultimo, rimasto estraneo al giudizio, di non subire il pregiudizio che eventualmente si sia verificato in conseguenza della sentenza pronunziata senza la sua partecipazione (oltre al rimedio, generico, costituito dall'azione di nullità che il litisconsorte necessario può esperire contro la sentenza emessa a conclusione di un giudizio necessario al quale egli non ha partecipato).
Cass. civ. n. 11493/2004
A norma dell'art. 2909 c.c.. il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato; entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove; costituendo regola del caso concreto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici e pertanto la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio in fatto, e pertanto l'interpretazione datane dal giudice di merito può essere denunciata in cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto. (Nel caso di specie, a fronte di una sentenza, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla rendita in dipendenza di cancerogenesi professionale, la S.C. ha ritenuto che fosse coperta da giudicato implicito la questione relativa all'avvenuta proposizione di domanda amministrativa volta al riconoscimento della suddetta rendita).
Cass. civ. n. 8515/2004
ll giudicato implicito può ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così intenso da non consentire che l'una sia stata decisa senza aver prima deciso l'altra. Ne consegue che non è configurabile un giudicato implicito quando la questione da decidere abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto rispetto a quella decisa. Ne consegue che va escluso che la statuizione di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto agrario per l'inosservanza dell'onere di cui all'art. 5, comma terzo, legge n. 203 del 1982, implichi un qualsiasi accertamento sulla esistenza, alla data della domanda, di un contratto agrario, atteso che la verifica relativa all'improponibilità della domanda preclude al giudice ogni altro accertamento di fatto.
Cass. civ. n. 7577/2003
L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all'accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto).
Cass. civ. n. 3737/2003
Il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse ma è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire la semplice affermazione, incidenter tantum, di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l'oggetto, esso stesso, della statuizione finale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso che fosse coperta da giudicato l'affermazione, mutuata dalla concorde prospettazione delle parti, della ricorrenza di un'occupazione acquisitiva, e non di un'espropriazione, contenuta nella sentenza dichiarativa dell'inammissibilità, per tal motivo, dell'azione di opposizione alla stima).
Cass. civ. n. 3230/2001
In caso di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Cass. civ. n. 14999/2000
Perché in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che su quella domanda vi sia stata una decisione implicita di rigetto. A tal fine non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all'altra da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico-giuridico. (Nella specie, respinta in primo grado una domanda di accertamento del credito e condanna al pagamento, il giudice d'appello, con sentenza divenuta definitiva, aveva accertato il diritto omettendo di pronunciarsi sul capo di condanna; la S.C. ha escluso la formazione di un giudicato implicito sul punto non essendo sul piano logico-giuridico in alcun modo pregiudicata la decisione sul quantum).
Cass. civ. n. 14596/2000
La mancata impugnazione della statuizione relativa alle spese processuali conduce ad un giudicato implicito che preclude la possibilità di riproporre la questione nei successivi gradi del giudizio.
Cass. civ. n. 13815/2000
La sentenza con la quale sia stata dichiarata l'estinzione di un diritto fatto valere in giudizio per decorrenza del termine prescrizionale non presuppone necessariamente l'accertamento implicito — idoneo ai giudicato — in ordine alla sussistenza del diritto ed alla individuazione dei soggetti del relativo rapporto obbligatorio.
Cass. civ. n. 8583/2000
L'efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo. (Nella specie in relazione alla domanda di un lavoratore che, a seguito del trasferimento dell'azienda datrice di lavoro, aveva chiesto all'impresa cessionaria il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati presso la cedente la sentenza di merito, confermata dalla S.C., non aveva ritenuto preclusivo il giudicato formatosi sulla domanda di analogo contenuto precedentemente proposta dallo stesso lavoratore per un differente e successivo periodo di prestazione lavorativa).
Cass. civ. n. 375/2000
L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito).
Cass. civ. n. 12554/1998
In tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Ne consegue che, passata in giudicato una sentenza di condanna generica pronunciata anche con riguardo al futuro, gli effetti relativi al tempo precedente la decisione non potranno più venire meno o essere modificati, mentre dei fatti in essa non considerati potrà tenersi conto in sede di successiva determinazione quantitativa del debito. (Nella fattispecie si era avuta una sentenza emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 di condanna generica del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni per un periodo in parte precedente ad essa e in parte successivo; la S.C. cassando sul punto la sentenza di merito ha ritenuto che ai fini della liquidazione del debito si sarebbe dovuto tenere conto dell'eccepita sopravvenuta cessazione dell'attività d'impresa, onde limitare il debito fino alla data della cessazione).
Cass. civ. n. 9775/1997
Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione (o negazione) del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alle controversie e prive di relazione causale col decisum. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande hinc et inde proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante.
Cass. civ. n. 5222/1996
L'efficacia del giudicato — che preclude il riesame delle questioni già decise, anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del precedente — non è limitata alla statuizione finale della sentenza, ma concerne anche le affermazioni che di quella costituiscono un precedente logico essenziale e necessario.
Cass. civ. n. 6689/1995
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) — che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso — si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi e petitum), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici.
Cass. civ. n. 5968/1995
Il giudicato sostanziale si forma non solo su punti oggetto di concreta controversia tra le parti, ma anche su tutto ciò che, anche se non controverso tra le parti, sia dichiarato certo da parte del giudice, nei limiti in cui i relativi accertamenti siano necessariamente ed inscindibilmente collegati con la statuizione finale, tanto da doversi ritenere non semplici affermazioni incidenter tantum di presupposti logici della decisione, ma essi stessi oggetto di statuizione giudiziale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, escluso che un precedente giudicato tra le parti circa l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato si estendesse all'affermazione della configurabilità di un rapporto societario, aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. Esattamente, infatti, il giudice di merito aveva osservato che l'affermazione di un diverso rapporto non costituisce di regola presupposto necessario dell'accertamento dell'inesistenza di un rapporto di lavoro e aveva valorizzato l'attribuzione da parte dello stesso primo giudice di un carattere meramente incidentale all'indagine sul diverso rapporto).