Cass. pen. n. 11728 del 20 dicembre 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015 - Nozione - Previsione di un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie - Necessità.


In tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 21350 del 2016

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.
Legge 16/04/2015 num. 47

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