Cass. pen. n. 11733 del 16 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Procedimento a carico di enti - Misure interdittive - Ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale d’appello - Termine per impugnare - Decorrenza - Ragioni - Fattispecie.


In tema di procedimento a carico degli enti, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari interdittive (nella specie, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) è quello ordinario di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per le decisioni in camera di consiglio, che decorre dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'art. 52, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 richiama solo le disposizioni di cui all'art. 325 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13737 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 43 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52

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